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Decreto legislativo n. 147 del 15.9.2017 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà Nasce il Reddito d’Inclusione (ReI) On. Ileana Piazzoni Segretaria XII Commissione – Affari Sociali Camera dei Deputati

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Il contesto: La necessità di introdurre una misura nazionale unica di contrasto alla povertà assoluta ha caratterizzato il dibattito e i lavori parlamentari di questa legislatura. Gli ultimi dati diffusi dall’Istat hanno confermato la necessità dell’intervento normativo: nel 2016 si stima che 1 milione e 619.000 famiglie (6,3% delle famiglie residenti) siano in condizione di povertà assoluta in Italia, per un totale di 4 milioni e 742mila individui (7,9% dell'intera popolazione). Nonostante siano commentati di sovente con imprecisione (data dalla mancata conoscenza della metodologia statistica e delle grandi differenze che intercorrono tra i diversi indicatori della povertà) i numeri si rivelano sostanzialmente stabili rispetto al 2015, con un incremento leggermente superiore sul numero dei singoli individui in povertà: ciò è avvenuto perché la povertà assoluta è andata via via ampliandosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre e tra quelle con almeno un figlio minore.

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Il contesto: I dati Istat mostrano come tra i nuclei familiari numerosi si sia registrata una maggiore incidenza dell’indicatore di intensità dello stato di povertà. Se è indiscutibile come dal 2005 le persone in condizione di povertà siano più che raddoppiate, occorre avere una visione chiara sulla progressione e sulle cause. Ben 1.8 milioni di nuovi poveri sono stati infatti creati dalla crisi economica e dalle conseguenti politiche di austerity del biennio 2012-2013. E questo in assenza di una misura nazionale di contrasto alla povertà. Sempre analizzando i dati Istat, nel 2005 le famiglie italiane povere erano 800 mila circa. Il dato è rimasto sostanzialmente costante fino al 2007. Durante la crisi 2008- 2011 il numero delle famiglie italiane in povertà assoluta è aumentato fino a 1,08 milioni. Ma la vera impennata delle famiglie povere è avvenuta nel biennio dei governi dell’austerità quando esse sono salite a 1,6 milioni, cioè sono cresciute del 50 per cento in due soli anni. Nel 2014-2016, infine, le famiglie italiane in povertà assoluta sono rimaste sostanzialmente costanti nell’ intervallo 1,5/1,6 milioni, come evidenziato anche dalla media mobile di 3 anni.

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L’iter normativo: L’azione di contrasto alla povertà nel corso della legislatura si è sviluppata nei seguenti interventi: La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha sancito l’istituzione di un Fondo nazionale strutturale per il contrasto alla povertà, da attuarsi attraverso un Piano triennale (art. 1, commi 386-391). A tal fine sono stati stanziati 600 milioni di euro per l’anno 2016 e 1 miliardo di euro a partire dal 2017. Per l'anno 2016 le risorse assegnate sono state destinate al rafforzamento e consolidamento su scala nazionale della sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia). Per gli anni successivi al 2016 le risorse stanziate sono rivolte al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

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L’iter normativo: In attuazione delle previsioni della legge n. 208/2015 il Governo ha emanato un disegno di legge delega (ddl povertà), recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il ddl povertà, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera dei Deputati, è stato approvato definitivamente dal Senato. La legge 15 marzo 2017, n. 33 disciplina l’introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito d’inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

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L’iter normativo: Il 14 aprile 2017 è stato siglato dal Governo e dall’Alleanza contro la povertà un Memorandum su l’attuazione del ReI. Sono sette i punti d'intesa raggiunti, e riguardano: 1) i criteri di accesso dei beneficiari (superamento dell'utilizzo esclusivo dell'ISEE del richiedente; affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile); 2) i criteri per stabilire l'importo del beneficio (differenziato in base al reddito disponibile; commisurato al numero di componenti il nucleo famigliare); 3) i meccanismi per evitare la "trappola" della povertà (il beneficio è definito in modo da evitare disincentivi al lavoro); 4) il finanziamento dei servizi per l'inclusione (previsione di affiancare al contributo economico un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa realizzato attraverso il finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al ReI); 5) l'affiancamento ai territori e il supporto tecnico (attraverso una struttura nazionale permanente); 6) il monitoraggio (raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell'efficacia); 7) la forma di gestione del Reddito di inclusione (promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni).

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L’iter normativo: Contestualmente all’approvazione del ddl povertà, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 386 della legge n. 205/2015, il contrasto alla povertà è stato attuato nel 2016 attraverso l’estensione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) e nel 2017 mediante ampliamento della platea dei beneficiari. Il decreto interministeriale 26 maggio 2016 ha previsto dunque l’avvio del Sia, beneficio economico sino a 400 euro accompagnato da un progetto di inclusione sociale e lavorativa per i nuclei familiari con minori, con persone con disabilità, con donne in stato di gravidanza in condizione di povertà assoluta (Isee < 3.000 euro), che raggiungessero un punteggio predeterminato secondo specifica scala di valutazione del bisogno (45 punti). Con il decreto interministeriale del 16 marzo 2017 la disciplina del Sia è stata modificata in direzione di un prima estensione della platea dei beneficiari (potenzialmente raddoppiata, da 200.000 a 400.000 famiglie). Nello specifico il decreto ha previsto: la riduzione del punteggio minimo per l'accesso alla misura (da 45 a 25 punti); la previsione di un ammontare ulteriore di 80 euro per i nuclei familiari composti da un genitore solo e figli minorenni, anche per quelli già beneficiari del Sia; criteri di maggior favore per i nuclei familiari in cui siano presenti persone non autosufficienti.

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Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: - Il decreto disciplina innanzitutto il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il ReI non è soltanto un beneficio economico, ma rappresenta un più ampio progetto personalizzato, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo familiare e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l’autonomia chi è in condizione di povertà.

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Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: - Il decreto provvede al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In primo luogo viene disciplinata la transizione dal SIA al ReI, agevolata dall’analogia tra la platea dei beneficiari, facendo salva però la possibilità di continuare a godere del SIA sino alla sua naturale scadenza per coloro che già ne beneficiano. Inoltre, sono disciplinate le modalità residuali di erogazione dell'ASDI nel 2018 in favore di coloro che ne maturano il diritto nel 2017 per un successivo completo riassorbimento nel ReI. Con riferimento alla Carta acquisti, il riassorbimento avviene solo per quei beneficiari tra zero e tre anni che siano in possesso anche dei requisiti per il Rei.

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Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: - Il decreto detta infine norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All’uopo è istituita la Rete della protezione e inclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è altresì istituito il nuovo sistema informativo dei servizi sociali che integra e sostituisce il sistema vigente e il Casellario dell’assistenza. Si prevede, inoltre, che Regioni e Province autonome disciplinino modalità di coordinamento e integrazione nell’offerta territoriale dei servizi oltre che forme organizzative per la gestione associata dei servizi sociali, rafforzando quest’ultima anche attraverso meccanismi premiali. Nell’ambito della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è prevista l’istituzione della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

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Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto stabilisce che il beneficio economico del ReI, la progettazione personalizzata, la valutazione multidimensionale del bisogno e i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI, costituiscono livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

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Il ReI: a chi è rivolto Il Reddito d’Inclusione è misura delineata per coprire tutte le persone in condizioni di povertà, avendo vocazione universale, nei limiti delle risorse stanziate dal Fondo per la lotta alla povertà. In fase di prima attuazione, sulla base delle priorità individuate dalla legge delega, la misura è rivolta a: • Nuclei con almeno un figlio minorenne; • Nuclei con un figlio con disabilità; • Nuclei con una donna in stato di gravidanza (4 mesi da data presunta parto); • Nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione. Con riferimento agli stranieri possono richiederlo i cittadini dell’Unione europea, ovvero familiari di cittadini italiani o di un Paese dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che residenti da due anni nel Paese.

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Il ReI: a chi è rivolto Ai fini del ReI si considera persona in stato di disoccupazione: - disoccupati per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione (procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604), qualora il richiedente abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, trovandosi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi; - i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; N.B. Il ReI non è' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

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Il ReI: le soglie di accesso I beneficiari sono individuati sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. La soglia ISEE è fissata a 6.000 euro. Al di sotto di questa si colloca oltre il 40% delle famiglie che hanno presentato un ISEE nel 2016. Nel caso di famiglie con minori questa quota sale al 45%: si tratta di oltre 1 milione di famiglie. La soglia dell’ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) è fissato a 3.000 euro: si tratta dei 2/3 delle famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro. Nel caso di famiglie con minori sono oltre 630.000. Sono infine introdotte due soglie patrimoniali: non si possono possedere immobili diversi dalla prima casa (se non per un valore IMU inferiore a 20.000 euro), né avere disponibilità su conto corrente o titolo o altro patrimonio mobiliare per valori superiori a 10 mila euro (ridotti a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila per la persona sola). Si tratta di poco di meno del 90% delle famiglie nelle condizioni sopra indicate.

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Il ReI: le soglie di accesso Tipo indicatore Soglia d’accesso ISEE 6.000 ISRE (è la parte reddituale dell’ISEE: si tratta dei redditi familiari al netto dell’affitto, di una detrazione per lavoro dipendente fino a 3.000 euro e di altre detrazioni, divisi per la scala di equivalenza) 3.000 Immobili diversi dalla prima casa 20.000 Titoli, conti correnti e altri valori mobiliari (da 3 componenti in su) 10.000

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Altri indicatori del tenore di vita: - nessun componente del nucleo familiare richiedente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); - nessun componente del nucleo familiare richiedente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Il ReI: le soglie di accesso

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Il ReI: i beneficiari Le famiglie con le caratteristiche e nelle condizioni economiche previste dal decreto sul ReI sono circa 660 mila, di cui 560 mila con figli minori. Tenuto conto dei redditi posseduti e di altre prestazioni economiche di ammontare superiore al ReI (esclusa l’indennità di accompagnamento), i nuclei familiari beneficiari potenziali del ReI, in sede di prima applicazione sono circa 500 mila, di cui 420 mila con minori. Le persone potenzialmente coperte dal ReI in fase di prima attuazione sono complessivamente quasi 1,8 milioni, di cui 700 mila minori. La dimensione media del nucleo familiare è pari a poco più di 3,5 componenti.

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Il ReI: il beneficio economico Il beneficio economico è proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale di accesso. Al reddito familiare si sottraggono le spese per l’affitto e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino un massimo di 3.000), come avviene per l’ISEE. In ogni caso il beneficio – inclusivo di eventuali altre prestazioni, tranne l’indennità di accompagnamento – per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore annuo: 5.824 euro; mensilizzato: 485 euro). La soglia è pari per un singolo a 3.000 euro, riparametrata sulla base del numero di componenti del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. Inizialmente la soglia sarà coperta al 75%.

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Il ReI: il beneficio economico N° Component Soglia d’accesso (reddit al netto di affitto e altre detrazioni) 1 3.000 2 4.710 3 6.120 4 7.380 5 8.550 N° Component Beneficio massimo mensile 1 187,5 2 294,38 3 382,5 4 461,25 5 485,41

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N.B. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. Il ReI: il beneficio economico

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Nel valore mensile dei trattamenti, non rilevano: a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Il ReI: il beneficio economico

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Il ReI: come funziona Le domande per il ReI partiranno dal 1° dicembre 2017. L’erogazione del beneficio invece è prevista a partire dal 1° gennaio 2018. Le Regioni e le Province autonome devono individuare (a livello di ambito) nei servizi di segretariato sociale, ovvero in analoghi servizi diversamente denominati, punti per l’accesso al ReI univocamente identificati. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, devono essere comunicati all’INPS, alla Regione e al Ministero, che li pubblica sul proprio sito. Le informazioni contenute nella richiesta sono comunicate per via telematica all’INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, contemporaneamente alla verifica da parte dei comuni dei requisiti di soggiorno e residenza. In caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall’INPS, che provvede a disporre il beneficio per il tramite della Carta acquisti, che viene denominata Carta ReI.

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Il ReI: come funziona Accesso al ReI è legato a una valutazione preliminare e ad una eventuale valutazione multidimensionale del bisogno. L’analisi preliminare è svolta da un operatore sociale ed è volta a orientare il successivo percorso nei servizi. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, L'analisi preliminare è effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti.

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Laddove emerga un bisogno connesso in particolar modo alla situazione lavorativa, si rimanda alla strumentazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero al patto di servizio e al programma di ricerca intensiva connesso all’assegno di ricollocazione. In situazioni di maggiore complessità, è prevista un’analisi più approfondita del bisogno, mediante la costituzione di una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale e da altri operatori afferenti, a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell’analisi preliminare, ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione. Il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in sua assenza, contatta il competente centro per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Il ReI: come funziona

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Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale. Il ReI: come funziona

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Il ReI: come funziona Oltre alla dimensione economica il ReI prevede una presa in carico legata ad una progettazione personalizzata. I progetti personalizzati devono individuare gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale; i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del ReI; gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, le cui attività sulla base di specifici accordi possono essere incluse nella progettazione personalizzata. In particolare sono promosse forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare, a valere sui fondi FEAD. Il progetto personalizzato è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili.

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Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. Il ReI: come funziona

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Il ReI: il rafforzamento dei servizi Per garantire l’efficacia della misura il decreto stabilisce che una quota non inferiore al 15% del Fondo povertà venga destinata strutturalmente al potenziamento della rete territoriale di welfare (262 milioni di euro nel 2018 e 277 dal 2019). Nello specifico all’area dei servizi sociali e alle seguenti misure: segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio- assistenziale; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. Per l'anno 2017 sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

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Il ReI: il rafforzamento dei servizi La quota del Fondo destinata ai servizi sociali è destinata agli Ambiti territoriali, secondo criteri di riparto stabiliti in Conferenza Unificata. Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rei con riferimento ai propri residenti. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. In questa ipotesi le risorse per il rafforzamento dei servizi, previa richiesta delle regioni, sono trasferite direttamente sul bilancio regionale per il successivo riparto agli ambiti territoriali, comprensivo della quota regionale. Al rafforzamento dei servizi, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale

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Il decreto prevede inoltre che a decorrere dal 2018 una quota del Fondo per la lotta alla povertà, pari a 20 milioni, sia riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. I criteri di riparto si devono basare sulla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane. In sede di riparto si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative. Il ReI: il rafforzamento dei servizi

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Il ReI: il rafforzamento dei servizi Il rafforzamento della rete territoriale dei servizi ha già visto l’attivazione di una prima fase legata all’estensione del Sostegno per l’inclusione attiva su tutto il territorio nazionale e alla sua implementazione. Con l’avviso non competitivo del 3 agosto 2016 sono stati destinati complessivamente poco meno di 500 milioni di euro agli Ambiti territoriali per il rafforzamento dei servizi sociali, realizzazione di interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa, promozione di accordi di collaborazione di rete.

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Il ReI: il Piano nazionale per la lotta alla povertà Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è lo strumento amministrativo triennale individuato dal legislatore per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all’incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime. Il Piano può modificare: • l’ordine di priorità; • l’incremento del beneficio • la platea dei beneficiari; • il massimale del beneficio erogabile; • possibilità e modalità di rinnovo del beneficio • la possibilità di introdurre una scala di valutazione del bisogno come criterio ulteriore di selezione dei beneficiari; • la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse.

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Il ReI: richiesta, riconoscimento, erogazione. Il ReI può essere richiesto presso i punti per l’accesso o altra struttura identificata dai comuni. Gli Ambiti territoriali entro 10 giorni dalla richiesta del ReI, rispettando ordine cronologico delle domande comunicano le medesime all’INPS secondo adeguate modalità telematiche previste dall’Istituto. Gli Ambiti territoriali e i comuni procedono alla verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, comunicandone esito all’INPS non oltre i 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. L’INPS verifica entro 5 giorni lavorativi da questa comunicazione il possesso da parte del richiedente dei requisiti per l’accesso al ReI, mediante i propri archivi e quelli delle amministrazioni collegate. In caso di esito positivo delle verifiche il ReI è riconosciuto successivamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato. In sede di prima applicazione, il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla sottoscrizione del progetto. Se essa non avviene entro 6 mesi dalla prima erogazione, il beneficio è sospeso.

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Il ReI: accesso all’assegno familiare per nuclei numerosi. Il decreto legislativo ha previsto una modalità semplificata per l’accesso da parte dei beneficiari del ReI all’assegno per i nuclei familiari numerosi: questi ultimi, infatti, accedono alla misura, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.

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Il ReI: accesso alle agevolazioni tariffarie luce e gas. Il decreto legislativo ha stabilito che le agevolazioni alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie svantaggiate (art. 1, comma 375, l. n. 266/2005) e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Con apposito decreto interministeriale potranno essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.

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Il ReI: l’ISEE precompilato. Il decreto legislativo ha previsto nuova modalità di compilazione dell’ISEE. A decorrere dal 2018, l’INPS precompilerà la DSU cooperando con l’Agenzia dell’entrate. Dal 1 settembre 2018 tale modalità rappresenterà unica modalità di presentazione della DSU. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali. Con provvedimento dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall’INPS. Con apposito decreto interministeriale potranno essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.

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A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Dalla data fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui al DPCM n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilità di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente. Il ReI: l’ISEE precompilato

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Il ReI: la compatibilità con attività lavorativa. Il decreto legislativo stabilisce la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa, fermi restando i requisiti di reddito per l’accesso. In caso di variazione dell’attività lavorativa nel corso del godimento del beneficio, il nucleo familiare è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare all’INPS il nuovo reddito annuo previsto.

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Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza. I beneficiari del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Gli stessi possono inoltre essere convocati con preavviso di almeno 24 ore nei giorni feriali, secondo modalità concordate nel progetto. In caso di mancata presentazione alle convocazioni sono previste le seguenti sanzioni: • decurtazione di un quarto della mensilità; • decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione; • decadenza dal beneficio in caso di ulteriore mancata presentazione.

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Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento sono previste le seguenti sanzioni: • decurtazione di una mensilità; • decadenza dal beneficio e, per gli interessati, dello stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata partecipazione.

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Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione ovvero alla mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo: • decadenza dal beneficio e, per gli interessati, dello stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata partecipazione.

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Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza. In caso di mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo: • la figura di riferimento individuata durante la stesura del progetto richiama formalmente il nucleo all’osservanza degli impegni sottoscritti; • in caso di secondo richiamo si esplicita al nucleo termine entro cui adeguarsi ai predetti impegni, a pena di sospensione del beneficio; • in caso di sospensione, sono specificati gli impegni il cui adempimento è necessario per la riattivazione; • in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati successivamente al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza del beneficio.

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Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza. Nel caso in cui il beneficio sia stato percepito in misura superiore per effetto di dichiarazione mendace in sede di presentazione della DSU si applicano le seguenti sanzioni: • la decurtazione di una mensilità in caso di indebito mensile inferiore a 100 euro; • la decurtazione di due mensilità in caso di indebito mensile da 100 a 200 euro; • la decadenza del beneficio in caso di indebito mensile pari o superiore ai 200 euro.

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Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza. Nel caso in cui il beneficio sia stato percepito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di presentazione della DSU si applicano la sanzione ex art. 38, comma 3, decreto legge n. 78/2010 nei seguenti ammontare: • nella misura minima in caso di indebito mensile inferiore a 100 euro; • nella misura di 1.000 euro in caso di indebito mensile da 100 a meno di 200 euro; • nella misura di 2.000 euro in caso di indebito mensile da 200 a meno di 300 euro; • nella misura di 3.000 euro in caso di indebito mensile pari o superiore a 300 euro; • sanzione massima nel caso di valore ISEE due volte superiore alle soglie di accesso.

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Il ReI: le funzioni dei comuni. I comuni, in forma singola o associata rappresentano, assieme all’INPS, i soggetti attuatori del ReI. Essi: • cooperano a livello di ambito territoriale al fine di rafforzare efficacia ed efficienza della gestione degli interventi e dei servizi sociali con quelli di altri enti competenti per inserimento lavorativo, istruzione etc.; • favoriscono la conoscenza del ReI anche mediante campagne informative; • assicurano il coinvolgimento del terzo settore; • effettuano le verifiche e i controlli di competenza; • adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione del piano di zona dedicata al contrasto alla povertà; • operano in stretto raccordo con gli enti del terzo settore favorendo la co- progettazione; • favoriscono la partecipazione, facilitano e semplificano l’accesso al ReI per i beneficiari.

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Il ReI: le funzioni delle regioni e delle province autonome. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali queste ultime: • adottano atto regionale di programmazione per la lotta alla povertà indicando i servizi necessari all’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, favorendo la consultazione con le parti sociali; • comunicano al Ministero ambiti territoriali e comuni che li compongono anche ai fini del riparto della quota del Fondo; • definiscono rafforzamento triennale del sistema di interventi e servizi sociali; • individuano modalità di collaborazione e cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti;

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Esercitano i poteri sostitutivi in caso di gravi inadempimenti nell’attuazione del ReI da parte dei comuni o degli ambiti territoriali, qualora non siano possibili da parte delle regioni o del Ministero azioni di tutoraggio. Il ReI: le funzioni delle regioni e delle province autonome. Con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui all'articolo 9, comma 9. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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Il ReI: le funzioni del Ministero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: • esercita poteri di verifica e controllo sull’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale; • attiva un servizio di informazione, consulenza, supporto tecnico; • esegue monitoraggio sull’attuazione e predispone Rapporto annuale; • favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi anche mediante atti di coordinamento operativo e protocolli operativi; • identifica gli ambiti territoriali che presentino particolari criticità, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e, d’intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio; specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze; • è responsabile della valutazione del ReI.

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Il ReI: il Comitato per la lotta alla povertà. Al fine di agevolare l’attuazione del ReI il decreto istituisce il Comitato per la lotta alla povertà, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organismo di raccordo fra i diversi livelli di governo, la cui composizione (un rappresentante per ogni amministrazione) verrà definita con decreto ministeriale. Il Comitato svolgerà le seguenti funzioni: • principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro adottati a livello locale per il contrasto alla povertà; • organismo incaricato di proporre apposite linee guida per le amministrazioni; • espressione di pareri sugli atti di coordinamento operativo per l’attuazione del ReI; • collaborazione al monitoraggio sull’attuazione del ReI;

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Il ReI: l’Osservatorio sulle povertà. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI e degli altri interventi per il contrasto alla povertà è istituito un Osservatorio sulle povertà presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che rappresenta organismo permanente della Rete della protezione e inclusione sociale. L’Osservatorio costituito da rappresentanti delle diverse amministrazioni, dell’INPS e dell’ISTAT, delle parti sociali e del terzo settore ha i seguenti compiti: • predispone un rapporto biennale sulla povertà in cui sono formulate analisi e proposte; • promuove l’attuazione del ReI evidenziando eventuali problematiche; • esprime il proprio parere sul rapporto annuale sul monitoraggio del ReI;

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Il ReI: la Rete della protezione e dell’inclusione sociale. Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi il decreto istituisce la Rete della protezione sociale e dell’inclusione quale organismo di coordinamento del sistema di interventi e servizi sociali di cui alle legge n. 328/2000. La Rete è presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte un rappresentante del Mef, un rappresentante del Dipartimento politiche per la famiglia, un componente per ciascuna della Giunte regionali e delle province autonome, venti componenti designati dall’ANCI. Alle riunioni partecipa un delegato dell’INPS e possono essere invitati membri del Governo, rappresentanti di enti locali o altri enti pubblici. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi del Terzo settore periodicamente e comunque almeno una volta l’anno. La Rete si articola in tavoli regionali e a livello di Ambito territoriale.

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Il ReI: la Rete della protezione e dell’inclusione sociale. La Rete è responsabile dell’adozione dei seguenti piani: • un Piano Sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNPS; • un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo povertà; • un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNA; • linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche sociali, come strumenti operativi in grado di orientare le pratiche territoriali; • proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema dei servizi sociali.

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Il ReI: coordinamento e gestione associata dei servizi territoriali. Il decreto stabilisce che l’offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate stabilite dalle regioni e dalle province autonome costituisce livello essenziale delle prestazioni. Le regioni e le province autonome procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all’individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale, inclusa la forma del consorzio e finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nonché continuità nella gestione dell’ente responsabile. Le regioni e le province autonome individuano inoltre strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse nei confronti degli ambiti che abbiano adottato o adottino forme che rafforzino efficacia ed efficienza del sistema.

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Il ReI: SIUSS, sistema informativo unitario dei servizi sociali. Il decreto istituisce il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali «SIUSS». Il Sistema ha il compito di: • Assicurare compiuta conoscenza dei bisogni; • Monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; • Rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; • Disporre una base unitaria di dati funzionale alla progettazione; • Elaborare i dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

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Il SIUSS si articola in: 1. Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali suddiviso in: • Banca dati delle prestazioni sociali; • Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; • Sistema informativo dell’ISEE. 2. Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali suddiviso in: • Banca dati dei servizi attivati; • Banca dati delle professioni degli operatori sociali. Il ReI: SIUSS, sistema informativo unitario dei servizi sociali.

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Il ReI: le risorse a disposizione La creazione del Fondo Povertà rappresenta una svolta nel nostro Paese dal punto di vista delle risorse impegnate nel contrasto alla povertà. Misura Riferimento normatvo Stanziamento Social card sperimentale Decreto legge n. 5/2012 e decreto ministeriale 10 gennaio 2013 50 milioni Fondo povertà Legge stabilità 2016, art. 1, comma 386 legge n. 208/2015 600 milioni 2016 1 miliardo a decorrere 2017 Sostegno inclusione attiva Decreto ministeriale 6 maggio 2016 750 milioni Allargamento Sia Decreto ministeriale 16 marzo 2017 1,342 milioni Reddito d’Inclusione Atto n. 430 1,759 miliardi 2018 1,845 miliardi dal 2019

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Il ReI: le risorse a disposizione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 500 1000 1500 2000 2500 Stanziamenti risorse contrasto povertà Social card sperimentale Sia Rei PON inclusione Servizi Le risorse stanziate per il ReI sono 1,759 miliardi per il 2018, di cui 262 milioni destinati al rafforzamento dei servizi e 1,845 miliardi a partire dal 2019, di cui 277 milioni destinati al rafforzamento dei servizi.