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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione CRIPTOVALUTE E BITCOIN: INTRODUZIONE. Stefano Capaccioli Dottore Commercialista Revisore Legale Arezzo 1

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Chi Sono • Dottore Commercialista e Revisore Legale con studio in Arezzo, studioso della frontiera del diritto. • Autore dell’unica monografia giuridica sui bitcoin (Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Giuffré, 2015) e di 14 tra saggi scientifici e articoli. • Collaboratore di BitcoinMagazine, CoinTelegraph, co-founder & director di Assob.it (Associazione di Categoria), founder di Coinlex. • Ideatore della prima società con conferimento di bitcoin (oraclize.it). • Esperto di legislazione sui metalli preziosi. 2

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: domande ricorrenti.  I bitcoin sono illegali?  I bitcoin sono utilizzati per riciclare?  I bitcoin sono un « Ponzi Scheme »?  I bitcoin sono utilizzati esclusivamente dai criminali? Ma soprattutto…… cosa sono i bitcoin? Chi li emette? 3

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Filosofia – Status Quo • La società moderna basa le sue transazioni su due pilastri: FIDUCIA e CENTRALIZZAZIONE. • Tutte le informazioni sono inserite in REGISTRI CHIUSI e CENTRALIZZATI, gestiti da ENTI cui riponiamo FIDUCIA (volontaria o obbligatoria). 1. DENARO (Banche, IMEL, Istituti di Pagamento, Denaro Contante) 2. IDENTITÀ (Reale: registri anagrafe, Digitale: Service Provider quale Facebook, Google, Yahoo) 3. DOMINI INTERNET (ICANN) • Utilizzo di tali REGISTRI CHIUSI è soggetto a AUTORIZZAZIONE, FIDUCIA SUL TENUTARIO, PROBLEMI DI INTEROPERABILITÀ (verso terzi) e COSTOSO. 4

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Origini: Wei Dai (1998), Szabo (2006) • Dove: Mailing List di Cryptoanarchici. (Cryptoanarchy Manifesto, Tim May 1988) • Obiettivo: Realizzare un mondo TRUSTLESS (che non si basi sulla fiducia di un terzo). • Finalità: Creazione di sistema di pseudonimi che possano scambiarsi unità. • Esercizio Intellettuale di mero studio per realizzare un sistema LIBERAMENTE ACCESSIBILE, NON BASATO SULLA FIDUCIA, APERTO e POCO COSTOSO. 5

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Filosofia: Satoshi Nakamoto (2008) • Nell’Ottobre del 2008, sotto pseudonimo esce – White Paper con spiegazioni tecniche. – Software Open Source su GitHub (sito di software open source). – Sito internet. • Introduzione del bitcoin e del Bitcoin, prova del primo blocco (2009), prime transazione e creazione della rete peer-to-peer, • Nel 2010 il bitcoin inizia ad avere una quotazione e quindi ad essere convertito in USD, basandosi sul costo per produrre. 6

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Cosa è il Bitcoin? • È un algoritmo open source basato sulla rete peer-to-peer che si crea se la criptovaluta è accettata da un numero sufficiente. Od oggi ne esistono quasi 700 (https://coinmarketcap.com/) • Le regole si basano sull’algoritmo modificabile e il suo adattamento si basa sull’accettazione delle modifiche del protocollo da parte dei peer (quando maggioranza accetta il protocollo evolve e si adatta – logica open source) • Strumento innovativo che si basa su alcune innovazioni: – CRITTOGRAFIA a doppia chiave. – FUNZIONI DI HASH (SHA-256) – Reti PEER-TO-PEER – Sistema di BLOCKCHAIN (catena dei blocchi – REGISTRO ACCESSIBILE E CONDIVISO). 7

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Come funziona il bitcoin • Un mittente (pseudonimo) che avvia la transazione in rete; • Un destinatario (pseudonimo) che riceve i bitcoin; • I minatori (pseudonimo) peers che fungono da verificatori e processori di blocchi di transazioni da blocchi, talvolta dietro il pagamento di una tassa nominale; • Il nucleo team di sviluppo, che aggiorna il software open-source; • [eventuale] Currency Exchanger (come BitStamp), che converte le criptovalute in altre valute e viceversa. 8

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Definizione CRIPTOVALUTA Rappresentazione Digitale di Valore (1) decentralizzata (2) basata sul peer-to-peer (3), su una blockchain condivisa (4) il cui trasferimento è basato sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un Algoritmo Open Source (5). (1) RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DI VALORE: Rappresentazione di una quantità non emessa da autorità (centrale o pubblica), non necessariamente collegata a moneta a corso legale che può essere usata come mezzo di scambio o trasferita, immagazzinata o commercializzata elettronicamente. (2) DECENTRALIZZATA: sistema basato sull’assenza di un emittente, di un amministratore ovvero di un gruppo di controllo e su filosofia “open source”. (3) PEER-TO-PEER: Rete che non possiede nodi gerarchizzati sotto forma di client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti che possono fungere sia da client che da server verso gli altri nodi della rete ed ognuno in grado di avviare ovvero completare una transazione. (4) BLOCKCHAIN: registro distribuito incrementale delle transazioni, liberamente accessibile e basato sul consenso decentralizzato. (5) ALGORITMO OPEN SOURCE: Programma informatico aperto e pubblico che contiene un numero determinato e finito di istruzioni per la realizzazione del sistema. 9

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Innovazione Dirompente • Detta innovazione mette in discussione molti postulati ed assiomi su cui si basa la nostra società. • Possibile scambiare senza enti terzi, direttamente senza intermediari, con flessibilità e adattabilità. • Gli sviluppi e nuove emissioni si basano su: 1. Scarsità: quanti sono? 2. Consenso: accettazone da parte della rete della scarsità e della validazione della transazione, 3. Distribuzione: La nuova criptovaluta come viene emessa inizialmente e successivamente? 4. Autorizzazioni: cosa permette di fare la nuova criptovaluta al possessore, 10

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Vantaggi • Codice open source • Inflazione programmata e trasparente (50 ogni dieci minuti fino al dicembre 2012, poi dimezzati ogni quattro anni dimezzati, attualmente 25) • Transazioni pseudonime • Velocità di transazione • Nulli costi di gestione dei conti • Facilità di trasferimento P2P • Resistente alla falsificazione (infalsificabile) • Struttura distribuita • Impossibilità del chargeback 11

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Sistema Centralizzato 12

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Sistema Decentralizzato 13

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Innovazione? • Bitcoin ha sette anni e sta attraendo interesse perché è prima innovazione nel mondo dei pagamenti. • Internet sta rivoluzionando il mondo e le relazione sociali, con sviluppo: 1. WEB 1.0 Internet STATICO (connessione ai documenti forniti centralizzati, atteggiamento Passivo. 2. WEB 2.0 Internet DINAMICO (utente diventa produttore di contenuti, wiki, social network, blog, feed, atteggiamento attivo). 3. WEB 3.0 Internet Distribuito e Decentralizzato (?): » Mercato (aumento del numero imprese mondiali) » Moneta (es. Criptovalute) » Investimenti (es. Crowdfunding, Social Lending) » Informazioni (es. Internet) » Computer (es. Smartphone, Open-source) » Manifattura (es. Stampa 3D) » Energia (es. Smart Grids) » Lavoro (es. Turk, oDesk) » Televisione (es. Social media) » Nazioni (es. Federalismo) » Rating (dal basso, es. Tripadvisor) 14

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Futuro? Decentralize! • Prima fase: Web, cioè il decentramento delle informazioni, da quel momento in poi gli individui hanno avuto la possibilità di cercare le informazioni e le notizie che fino a quel momento erano gestite e filtrate da un sistema monopolista di informazione. • Seconda fase: Bitcoin, cioè la gestione delle transazioni (anche monetarie) da parte di privati. • Terza fase: decentramento sarà rappresentato da progetti come “OpenBazaar” che daranno vita a mercati totalmente liberi e non controllati da autorità oppressive e coercitive. 15

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: problemi di inquadramento. • Natura della criptovaluta che ha le seguenti caratteristiche: – Virtuale – Polimorfa – Ibrida – Pseudonima – Ubiqua N.B. Nel caso di Bitcoin: Bitcoin (B) protocollo e bitcoin (b) unità di conto. Ciò ingenera confusione in molti autori. • Mezzo di scambio, bene immateriale (?) che include una unità di valore. • Proprietà: – Destinazione alla circolazione – Tracciabilità – Pseudonominatività – Unità di conto 16

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: proposta. Le criptovalute possono essere «considerate»: 1. Moneta. 2. Valuta estera. 3. Beni Immateriali. 4. Commodity. 5. Security (titolo). 6. Diritti di Baratto (Barter Rights). 7. Sistema di pagamento. 17

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale moneta.  La moneta ha tre funzioni: i. mezzo di scambio ii. unità di conto iii. riserva di valore  Tre tipi di Moneta: a. moneta merce (commodity money) b. moneta rappresentativa (representative money) c. Moneta Fiat  Integra le tre funzioni ma: – Non è moneta merce, dato che non ha valore intrinseco. – Non è moneta rappresentativa, poiché non rappresenta se non sé stessa e non ha alcun sottostante – Non è moneta fiat, non essendo stata emessa da alcun ente. 18

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale valuta.  Nessuna definizione di valuta.  L'Oxford Dictionary inglese si riferisce alla valuta come un «sistema di denaro in uso generale in un determinato paese »  Altro dizionario, «il denaro che un paese utilizza. »  Casi Particolari:  Dinaro Svizzero in Iraq  Krugerrand  Paesi Dollarizzati  Unica definizione è presente nel T.U. delle Leggi Valutarie (DPR 148/88 art. 2 che fa riferimento a corso legale estero – oggi abrogato) 19

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale bene.  Attingendo dal diritto civile, sia di common law sia di civil law le criptovalute possono costituire un bene, una proprietà personale (chattels in inglese)  Secondo l'articolo 810 del Codice civile italiano, «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti», ma il concetto di cosa richiede materialità.  Da ciò è possibile affermare che le criptovalute sono beni mobili e immateriali, con una perplessità sulla fungibilità o meno, dato che la stringa alfanumerica è unica: riteniamo, purtuttavia, che non essendo opera dell’ingegno, le criptovalute possano considerarsi quali beni fungibili. 20

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale commodity.  Bitcoin è bene (chattels).  L’ipotesi di moneta merce, con offerta di criptovaluta limitata nel tempo e creazione tramite miners, porta comunque a valutare l’ipotesi che le criptovalute abbiano caratteristiche comuni con le materie prime (commodities) .  La normativa sovrannazionale europea non definisce convenzionalmente né materie prime né merce, che però dovrebbe essere riconosciuta come un bene fungibile omogeneo il cui valore è determinato dalla domanda e dall'offerta.  Manca sempre Materialità 21

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale security (titolo).  EUROPA - MIFID Direttiva 2004/39/CE – esclusione, non previsto:  18) «valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:  c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;  Nel caso SEC v. WJ Howey Co, definizione:  Investimento di denaro;  L'aspettativa di profitti dall’investimenti;  Sostanziale controllo di terze parti sull'impresa. Da cui 1. Uno schema di investimento in possesso di alcuni o tutti questi tratti è considerata una security. 2. Da ciò il bitcoin e le criptovalute in genere non rientrano nella definizione di security, anche se gli schemi di investimento con bitcoin possono rientrare sotto il controllo della SEC . 22

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale diritti di baratto (Barter Credit).  Le criptovalute possono essere considerate crediti da baratto a- sincrono.  Tale considerazione può essere riduttiva e non si concilia con il mining, l’attività di investimento o l’attività di pagamento.  Le criptovalute possono essere scambiate anche per altre criptovalute (bitcoin per litecoin). 23

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin quale sistema di pagamento.  La PSD distingue diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento, tra i quali gli istituti di credito, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, attraverso una definizione in negativo (art. 3) ed una in positivo (Allegato ) rendendo il compito dell’interprete abbastanza complicato .  Poiché le criptovalute non sono controllate e / o di proprietà di un soggetto giuridico, non possono essere classificate come un istituto di pagamento (per PSD).  La PSD prevede per fondi solo «banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE » con le criptovalute che non ricadono in nessuna di dette categorie e quindi la Direttiva non si applica. 24

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin – esclusioni (1/2). • Titoli di credito: pur essendo come questi destinati alla circolazione, non incorporano il diritto ad una specifica prestazione e comunque non incorporano un credito pecuniario; • Titoli rappresentativi di merce: non è identificata né la merce né il servizio né sono connesse a rapporti contrattuali • Titoli di legittimazione: non è identificabile la prestazione • Partecipazioni o quote: non essendovi alcun emittente di cui con il possesso delle criptovalute si possa far parte né diritti da esercitare. 25

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin – esclusioni (2/2). • Monete, non raggiungono lo status legale non avendo il corso legale in alcun paese • Strumento finanziario: non essendovi alcun contratto diretto al trasferimento della moneta (reale): – nello spazio (quale assegni bancari, carte di credito), – nel tempo (quali depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, eccetera) – volto al trasferimento del rischio (quali assicurazioni, swap, eccetera). 26

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Italia: solo monete a corso legale? Documento di legittimazione Documento di legittimazione Titolo di credito 27

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin – …. E allora?. • Analisi sull’unità di conto: la natura giuridica resta nel limbo tra mezzo di scambio e moneta. • Criptovaluta quale titolo astratto (concetto non definito)? • Critica: mancanza di emittente e di diritto da esercitare. • Impossibilità di una definizione generale, condivisa e condivisibile. Necessità di approccio pragmatico 28

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: definizione. I bitcoin possono essere considerati (a seconda delle caratteristiche rilevanti nel contesto senza definizione condivisa o condivisibile):  Moneta, in quanto rispondono alle definizioni classiche economiche della stessa.  Valuta estera, in quanto non ha corso legale nel territorio.  Bene Immateriale, dato che non esistono fisicamente.  Commodity, in quanto bene fungibile prodotto da un’attività umana e riconosciuto da una determinata comunità quale valore.  Strumento Finanziario (Securities), in quanto la propria valutazione dipende dalla domanda ed offerta ed è scambiato in un mercato.  Diritto di Baratto, dato che possono essere barattate con beni e servizi espressi in quella data unità di conto.  Sistema di Pagamento, dato che svolge quella funzione. 29

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Blockchain • Le criptovalute non esistono senza blockchain. • La complessità interpretativa è evidente in quanto il sistema delle criptovalute confonde (nel senso giuridico) lo “scambio e la cosa scambiata”, ponendo in discussione molti degli assiomi su cui si basano le costruzioni giuridiche. • Proprietà o possesso? E come si esercita dato che non esistono materialmente e consistono in una «scrittura» in una blockchain condivisa? 30

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Legge di Natura? • Le regole del sistema delle criptovalute non possono essere derogate, neanche per volontà delle parti, perché il sistema non prevede tale autonomia negoziale. • Diventano un dato esterno, ma non potrebbero costituire un evento naturale, essendo una creazione artificiale umana, uno strumento (come Internet) con regole imposte (ed addirittura modificabili nel tempo attraverso il sistema del consenso dei nodi). • Certo che è la prima volta che un sistema umano diventa automatico e autonomo, senza possibilità di intervento del singolo per modificare il sistema. • Detto sistema è assimilabile concettualmente ad una legge della Natura, esterna al rapporto, non derogabile dal singolo nel breve termine! • Secondo Karl Popper una legge vale se resiste agli attacchi di chi ne dimostra il contrario (cd. falsificazione): in tal caso la dimostrazione del contrario dissolve il sistema, quindi se ne viene dimostrato il contrario la legge non esiste più! • Algoritmo derogabile nel medio periodo dal consenso di una collettività secondo le logiche open source. 31

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Documenti internazionali e sovrannazionali.  Principali documenti emessi: 1. Francia: Sentenza del Tribunale di Creteil e Corte di Appello di Parigi 2. FBI Report on bitcoin. 3. FINCEN – USA 4. Sentenza USA: SEC VS SHAVERS 5. GERMANIA – BAFIN 6. Sentenza Civile in Olanda del Tribunale di OVERJISSEL 7. Report al Parlamento Svizzero. 8. Report al Senato Australiano 9. Canada – Bill C-31 10. New York: Bitlicense. 11. Sentenza US v. Faiella / Shrem 12. Sentenza US v. Ullbricht 13. Sentenza US v. Carl Force IV 14. Sentenza HashFast v Dr. Lowe 15. Sentenza Casi giudiziari pendenti in USA (Florida et al.) 32

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Principali Documenti in Europa 1. European Parliament, Draft Report on Virtual Currencies, February 2016 2. Bank for International Settlements, Paper on Digital Currencies, November 2015. 3. European Banking Authority, Opinion on Virtual currencies, June 2014. 4. European Central Bank, Analysis of Virtual currency schemes. February 2015. 5. European Commission, Action Plan to strengthen the fight against the financing of terrorism, 2 February 2016, 6. European Commission, Joint Research Centre, Digital agenda of virtual currencies, 2015 7. European Council, Conclusions on the fight against the financing of terrorism, 12 February 2016, 8. European Court of Justice, Judgement on the VAT Treatment of a Virtual Currency Exchange, (C-264/14),22 October 2015 and Opinion of Advocate-General Kokott, 16 July 2015, 9. ESMA, Consultation on Investment using virtual currencies or distributed ledger technology, July 2015, 10. European Parliament Research Service, Briefing On Bitcoin Market, Economics And Regulation, 2014 11. Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks, 18 January 2016. 12. FATF-GAFI, Report on Virtual Currencies, June 2014, 13. OECD, The Bitcoin Question – currency versus trust-less transfer technology, 2014 14. IMF Staff, Discussion Note on Virtual Currencies and Beyond, January 2016, 33

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Documenti In Europa 1. UK Government Office for Science, Distributed Ledger Technology: beyond block chain, 2016 2. HM Treasury UK, Digital Currencies: response to call for information, March 2015. 3. Sénat de la France, La régulation à l’épreuve de l’innovation: les pouvoirs publics face au développement des monnaies virtuelles, Juillet 2014 4. Bank of England, Economics of digital currencies, (Q3/2014). 5. Varie Banche Centrali Europee. 34

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Parlamento Europeo: Vantaggi I vantaggi principali consistono nella possibilità di: (i) riduzione dei costi di transazione, (ii) diminuzione dei costi di accesso al sistema finanziario anche per coloro che non hanno un rapporto bancario (iii) aumento della velocità e resilienza derivante dall’architettura decentralizzata anche in caso di malfunzionamento o di attacco informatico, (iv) sviluppo di sistemi che combinano facilità d’uso e elevata riservatezza senza anonimità (v) creazione sistemi di micro-pagamento che possano sostituire l’attuale sistema basato su modelli di business basato sui Big- Data che costituiscono un problema per la privacy individuale e (vi) unione di tutti i sistemi di pagamento in un’unica e sicura applicazione di facile utilizzo. 35

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Parlamento Europeo: Rischi (i) potenzialità ai fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo (anche se Europol con comunicato del 18.01.2016 ha escluso evidenze in tal senso) e evasione fiscale sulla base dello pseudonimato e dei c.d. servizi di mixing, ma con la consapevolezza che la tracciabilità del denaro contante è molto inferiore, (ii) assenza di tutele per i consumatori soprattutto nel caso di situazioni impreviste dai progettisti del software, (iii) capacità limitata delle autorità di regolamentazione con difficoltà di implementazione di adeguate garanzie in modo tempestivo, garantendo il funzionamento corretto prima della crescita fino a diventare di importanza sistemica e (iv) incertezza giuridica per tali nuove applicazioni che in alcuni casi possono essere oggetto di legislazione vigente (anche in maniera non adatta), mentre in altri casi un'apposita regolamentazione potrebbe non raggiungere lo scopo. 36

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Settore • Incertezza nell’approccio dei vari paesi: caso Estonia (E- residency ma con MinFin e Autorità che interpretano restrittivamente) • USA: normative contraddittorie ma in corso di definizione (FinCEN, IRS, CTFC, SEC, etc.) • Settore Importante di FinTech: (R3Cev, BlockchainLab) 37

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione IVA: Situazione di Partenza  Svezia: Ruling appellato – Corte di Giustizia ECJ C-264/14  Regno Unito: Chiarimento provvisorio – esenzione IVA  Estonia: Chiarimento - imponibile IVA  Polonia: Interpelli - imponibile IVA  Germania: esclusa da IVA  Belgio: interpello – esente IVA  Francia: rapporto – supporterà esenzione IVA  Finlandia: Ruling – esenzione IVA  Spagna: Ruling – esenzione IVA  Italia: Interpello presentato Comunque a fini IVA per tutti è SERVIZIO 38

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Sentenza C-264/14 • Corte di Giustizia ha interpretato l’art. 135.1 della direttiva Europea. 1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:(…) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; (…) d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti; e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici; f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2; (…). 39

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Imposte Dirette  TUIR 917/1986  Accettazione bitcoin in cambio beni e servizi – valore normale beni e servizi qualora imponibili (es. Prestazione occasionale)  Plusvalenze da gestione bitcoin:  Redditi Diversi (o redditi da capitale) se i redditi derivano da un evento incerto (art. 67 t.u.i.r.). – titoli non rappresentativi di merce  c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (…) 40

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Diritto Civile • Inquadramento Criptovalute quali “beni”. • Sistema VOLONTARIO. • Contratto di compravendita in caso di acquisto. • Permuta in caso di utilizzo quale sistema di pagamento se esclusiva. • Obbligazione alternativa in caso di utilizzo quale sistema di pagamento in alternativa. • Non utilizzabile datio in solutum (modifica della obbligazione originale tramite accordo successivo). 41

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Riflessioni AML 42 Può essere usato - Per comprare droga e armi - Per riciclare - Per finanziare Terrorismo Caratteristiche Anonimo Non tracciabile Senza valore intrinseco Può essere prodotto senza costi Caratteristiche Pseudonimo Tracciabile Valore derivante da domanda /offerta Costa Produrlo

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Riflessioni su unbanked e lotta al contante • Definizione: cittadini europei con più di 15 anni di età che non dispongono di un conto corrente bancario o un conto di deposito. • In Italia, questi sono quasi 15 milioni (il 29% degli italiani over 15) (popolazione totale da 15-18 sono 2,2 M e ultra 80 sono 3,8 M). • Romania 9,8M (55%) e Polonia 9,7M (30%). • In Francia e nel Regno Unito sono poco più di un 1,5M (pari al 3%). • In Germania, poco più di 1,5 M (2%). Fonte: World Bank, April 2012 43

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Banca d’Italia 30/01/2015 • L’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; • Le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale • Le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valuta virtuale: – attività di emissione di valuta virtuale, – di conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa, – di gestione dei relativi schemi operativi, potrebbero concretizzare la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati quale l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio, la prestazione di servizi di pagamento e la prestazione di servizi di investimento. 44

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Unità di Informazione Finanziaria 02.02.215 • I prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio. • Le concrete modalità di funzionamento devono essere inteso come quel quid pluris rispetto all’attività tipica. • Prima scelta di campo che ESCLUDE dagli obblighi AML gli exchanger. • Invito a maggior attenzione ai soggetti destinatari degli obblighi AML 45

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: Conclusione (1/3).  Il sistema bitcoin nasce decentralizzato ed è resiliente alle normative  Non può essere regolamentato il sistema ma solamente alcuni « attori »  I bitcoin non cadono in alcun VUOTO GIURIDICO. 46

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: Conclusione (2/3).  Le norme ESISTONO, vanno interpretate.  Solo la conoscenza del sistema e del comportamento degli « attori » permette una regolamentazione efficace ed efficiente.  La regolamentazione può avvenire in due modi concorrenti:  Alcune norme di intepretazione autentica (per l’estensione all’ecosistema bitcoin di alcune norme tributarie, di tutela del consumatore e di presidi AML/KYC).  Produzione di interpretazioni da parte degli enti e organi dello Stato per «chiarire» in forma definitiva il quadro normativo.  Parlamento Europeo propone: SMART REGULATION 47

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Bitcoin: Conclusione (3/3).  Evitare rischio OVER-REGULATION.  Esempio su tutti: LOCOMOTIVE ACT 1865 – causa del ritardo industria automobilistica Inglese su USA.  Regolò il limite di velocità a 4 mph (6 km/h) nelle campagne e a 2 mph (3 km/h) nelle città.  Stabilì che le autovetture dovessero essere accompagnate da un gruppo di tre persone: un autista, un fuochista e un uomo con una bandiera rossa (da cui il nome Red Flag Act) che doveva camminare per 60 iarde (55 metri) davanti a ogni veicolo. L’uomo con la bandiera rossa (o in alternativa una lanterna) costringeva il veicolo a mantenere un’andatura a passo d’uomo (che è di appunto 6 km/h) e aveva il compito di avvisare coloro che andavano a cavallo del passaggio di un autoveicolo. 48

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Riflessioni • Stiamo assistendo a demonizzazione del FENOMENO, come avvenuto nei primi anni di Internet: non si capisce il fenomeno e si crea il caso giornalistico, invocando soluzioni giudiziarie (caso Coinb.it, caso MtGox). • UK e USA stanno attirando imprese ed investimenti per questa innovazione. In UK il Governo ha destinato 10 milioni di £ per comprendere il fenomeno. • Vermount sta pensando di spostare i propri registri immobiliari e atti depositabili su Blockchain. • L’Italia è già ai margini (come del resto per tanti altri settori) e detto continuo ritardo rischia di ripetere la situazione del commercio elettronico, con paese in assoluto ritardo, terreno di conquista per attori stranieri. 49

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Frontiera Sei Ciechi ELEFANTE Il primo toccò la zanna e disse: é una lancia Il secondo toccò una zampa e disse: é un albero Il terzo toccò la coda e disse: é una corda Il quarto toccò la proboscide e disse: é un serpente Il quinto toccò un orecchio e disse: é un ventaglio Il sesto toccò un fianco e disse: é un muro 50 Tutti hanno ragione, ma nessuno ha la visione di insieme. Il Bitcoin/bitcoin è come l’elefante ed ancora non è disponibile una visione d’insieme. C’erano una volta sei saggi che vivevano insieme in una piccola città. I sei saggi erano ciechi. Un giorno fu condotto in città un elefante. I sei saggi volevano conoscerlo, ma come avrebbero potuto essendo ciechi? Decisero di toccarlo.

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Esplorazione della frontiera. 51 Anche il linguaggio non riesce a descrivere una nuova tecnologia, usando parole esistenti in modo strano per descrivere nuovi concetti associati con l'innovazione. In passato: 1. carrozza senza cavalli (Automobile) 2. immagine in movimento (Film) 3. Autostrada dell'informazione (Internet) Oggi, moneta/valuta virtuale' (bitcoin), contratto intelligente(smart contract), economia collaborativa (sharing economy) e Internet delle Cose (IoT).

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Domande 52

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Arezzo/Udine, 19 aprile 2016 Criptovalute e bitcoin: Introduzione Grazie per l’attenzione Stefano Capaccioli Dottore Commercialista Revisore Legale Via de' Cenci 15 - 52100 Arezzo (AR) Mail: [email protected] Twitter: @s_capaccioli Website: www.capaccioli.net Blog: www.coinlex.it (bitcoin) Blog: www.aurumlex.it (metalli preziosi) 53