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Rossella Tempesta - Corso RT - Modulo 1

Rossella Tempesta - Corso RT - Modulo 1

Responsabili Tecnici di Revisione veicoli (art. 80 Cds)
Modulo 1: La Disciplina Giuridica del Servizio di Revisione Milano, 15 novembre 2017 Rossella Tempesta

ALPI Servizi per la Qualità

November 19, 2017
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  1. 1 ALPI Servizi per la Qualità Corso di Formazione per

    Responsabili Tecnici di Revisione veicoli (art. 80 Cds) Modulo 1: La Disciplina Giuridica del Servizio di Revisione Milano, 15 novembre 2017 Rossella Tempesta
  2. La Disciplina Giuridica del Servizio di Revisione — Chi è

    il Responsabile Tecnico (RT) — Normative e Circolari che regolano l’attività di Revisione — Il Protocollo MCTC NET - Cenni — Autorizzazione all’esercizio del servizio di Revisione — Requisiti dell’Impresa — Regime di responsabilità dell’Impresa e del Titolare — Il Responsabile Tecnico (RT): • Requisiti • Compiti • Regime di responsabilità — Procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione — Controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione — Il regime sanzionatorio — La vigilanza informatica 2
  3. Chi è il Responsabile Tecnico? Il Responsabile Tecnico opera presso

    i Centri di revisione auto motoveicoli privati, autorizzati ai sensi dell’art. 80 Codice della strada. Il R.T. è un INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, ed è responsabile: • delle modalità di esecuzione della prova; • dell’interpretazione dei risultati di prova atti a stabilire l’esito della prova; • del sistema organizzativo dell’attività di revisione. Nello svolgimento delle funzioni il RT sottoscrive e certifica l’esito della revisione, con conseguente assunzione di responsabilità civile e penale. La formazione del R.T. diviene pertanto momento cruciale del processo di acquisizione di conoscenze che lo qualifichino non solo quale ottimo tecnico (competenza e professionalità) ma anche quale interprete di una funzione pubblica. Il Responsabile Tecnico NON È propriamente UN PUBBLICO UFFICIALE Tuttavia gli è attribuito un potere certificativo che è proprio del pubblico ufficiale. 3
  4. Inquadramento Normativo Il quadro delle norme e delle circolari esplicative

    che regolamentano il settore dell’autoriparazione ha origine da: — Legge n. 122/92 «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e dell’autoriparazione», istitutiva dell’Albo nazionale degli autoriparatori. — Art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992) che individua i Soggetti idonei a svolgere le funzioni di revisione dei veicoli a motore, e coniuga il principio di delega di funzioni al privato con quello della sicurezza della circolazione e di garanzia per la collettività della efficacia ed efficienza del servizio reso. L’intero Codice della Strada è costantemente ispirato dalla finalità primaria di garantire la sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, regolando le diverse componenti della circolazione veicolare. 4
  5. Componenti della circolazione stradale (Articolazione del Codice della Strada) Ø

    STRADA Utilizzazione delle strade e regolamentazione della circolazione (artt. 1-36); segnaletica stradale orizzontale e verticale (artt. 37-45) Ø VEICOLO Norme sulla classificazione, modalità costruttive, componenti, equipaggiamenti, destinazione d’uso dei veicoli e sulle modalità di controllo periodico durante la circolazione (artt. 46-114), tra cui art. 80 «Revisioni» Ø UOMO Formazione dei conducenti (patenti guida) e degli utenti della strada, consapevoli e rispettosi delle norme che regolano la circolazione, al fine di non costituire pericolo o intralcio (artt. 115-139) e delle relative norme di comportamento (artt. 140-193); provvedimenti sanzionatori per violazioni e reati (artt. 194-228); attuazione direttive comunitarie (art. 229); educazione stradale (art. 230); norme abrogate, regolamenti di attuazione e norme transitorie (artt. 231-240). 5
  6. Il R.T. è un incaricato di pubblico servizio, in quanto

    svolge un servizio di pubblica necessità, pertanto è tenuto ad esercitare la propria funzione secondo modalità operative che soddisfino i principi costituzionali di: IMPARZIALITÀ e BUON ANDAMENTO DEL SERVIZIO che l’art. 97 Costituzione ha previsto per la Pubblica Amministrazione (P.A.). Nel concreto svolgimento del servizio di revisione, tali principi vanno intesi nel senso di: — Imparzialità: indipendenza di giudizio circa l’esito della revisione, senza alcun condizionamento; tale imparzialità è garantita, per i controlli strumentali, dall’utilizzo di attrezzature omologate per le prove di revisione, sottoposte a regolare manutenzione e taratura periodica; — Buon andamento: declinato nei concetti di efficienza (buona organizzazione) ed efficacia del servizio (qualità della prestazione e soddisfazione del cliente), con riferimento alle modalità organizzative, gestionali e professionali del Centro di Revisione. Tali principi contribuiscono a perseguire l’obiettivo istituzionale della: sicurezza della circolazione e della tutela della collettività in generale. 6
  7. Con il D.Lgs 241/1990 - «Nuove norme in materia di

    procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (Riforma Bassanini su decentramento amministrativo, privatizzazioni e deregulation), si è dato forte impulso al principio di trasparenza negli atti amministrativi, a tutela del cittadino-utente, in termini di attribuzione di responsabilità diretta, civile e penale al: Responsabile Unico del procedimento (RUP) riservando all’Amministrazione centrale i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo. Anche nell’ambito del servizio di revisione fornito dai Centri privati in regime di Autorizzazione Ministeriale (dal 1998) si configura una: RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vale a dire che IL RESPONSABILE TECNICO È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’ ATTIVITÀ DI REVISIONE 7
  8. Legge n. 122/1992 (1 di 3) Disposizioni sulla sicurezza della

    circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione Ø Distingue l’attività di autoriparazione in quattro sezioni: 1) meccanica e motoristica, 2) carrozzeria, 3) elettrauto, 4) gommista. La successiva Legge n. 224/2012 ha disposto la modifica della Legge 122/1992 accorpando in un’unica categoria (meccatronica) le sezioni di meccanica-motoristica e di elettrauto, e perciò riducendo l’attività di autoriparazione a tre sezioni. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni. Dal 5 gennaio 2013 occorre dichiarare l’avvio dell’attività di officina meccatronica dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per meccanica e motoristica, sia per elettrauto. 8
  9. Legge n. 122/1992 (2 di 3) Ø Istituisce il RIA

    «Registro imprese esercenti attività di autoriparazione», presso le CCIAA. A seguito della successiva abolizione del RIA (DPR n. 558 del 14.12.1999), ad oggi è richiesta l’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo Imprese artigiane presso la CCIAA. Procedura di iscrizione: ü L’impresa presenta in CCIAA la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti. ü Entro 10 gg dalla denuncia la CCIAA effettua l’iscrizione provvisoria. ü Entro 60 gg dalla denuncia la CCIAA, previa verifica d’ufficio del possesso dei requisiti previsti, provvede all’iscrizione in via definitiva a Registro Imprese o all’Albo imprese artigiane. ü L’impresa deve richiedere anche l’iscrizione al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), tenuto dall’Ufficio Registro imprese presso la CCIAA. 9
  10. Legge n. 122/1992 (3 di 3) Ø Stabilisce i requisiti

    per l’iscrizione: • disponibilità di spazi e locali idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento; • dotazione delle attrezzature e strumentazioni occorrenti; • presenza di un Responsabile Tecnico d’officina («Capo officina») i cui requisiti sono: ü attività di autoriparazione da almeno 5 anni; ü oppure corso di formazione regionale seguito da un anno di apprendistato come operaio qualificato in imprese di autoriparazione che operano da almeno 5 anni; ü oppure diploma di istruzione secondaria di II grado (istituti tecnici quinquennali e istituti professionali triennali) o diploma di laurea (ingegneria, con esclusione di ing. civile idraulica, chimica, fisica) 10
  11. Revisione veicoli: Normativa di riferimento La revisione dei veicoli a

    motore è stata istituita, a livello comunitario, con la Direttiva 77/143/CEE. Tale direttiva è stata abrogata nel 1996 dalla Direttiva 96/96/CE recepita in Italia con il D.M. n. 408/1998 che insieme all’art. 80 C.d.S. costituiscono la base normativa in tema di revisioni veicoli in Italia. La citata Direttiva 96/96 CE è stata poi progressivamente aggiornata sino alla versione attualmente in vigore e recepita in Italia, Direttiva 48/2010/UE, cui ha fatto seguito la Direttiva 45/2014/UE in fase di recepimento. — Il comma 8 dell’art. 80 del C.d.S. prevede per la prima volta in Italia la possibilità di affidare le revisioni dei veicoli fino a 16 posti e 3,5 ton. a Centri di Revisione privati a cui può essere rilasciata apposita concessione quinquennale — Il D.M. n. 408/1998 «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» individua: - Le categorie di veicoli soggetti a revisione e la periodicità delle revisioni (Allegato I) - I controlli da eseguire in sede di revisione raggruppati per omogeneità di appartenenza degli elementi ai vari apparati del veicolo (Allegato II) - L’esito della revisione 11
  12. D.M. 408/1998 «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei

    veicoli a motore e dei loro rimorchi» Allegato I - Categorie di veicoli soggetti a revisione e periodicità revisione (Recepimento Direttiva 96/96 CE) La revisione generale periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi avviene: Ø ogni anno, entro il mese di rilascio della carta di circolazione la prima volta ed entro il mese della precedente revisione negli anni successivi, per autoveicoli per trasporto di oltre 8 persone, escluso il conducente, e per trasporto di cose di p.c. superiore a 3,5 t, per rimorchi e semirimorchi di p.c. superiore a 3,5 t e per autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza (taxi) e da noleggio con conducente; Ø dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e poi ogni due anni (4+2+2…), entro il mese di rilascio della carta di circolazione la prima volta, ed entro il mese della precedente revisione negli anni successivi, per autoveicoli per trasporto di persone fino ad 8, escluso il conducente, per autoveicoli ad uso speciale e per trasporto di cose di p.c. pari o inferiore a 3,5t, nonché per i quadricicli a motore. 12
  13. La prenotazione fatta entro i limiti temporali prescritti (es. 20

    ottobre) consente la circolazione fino all’ultimo giorno del mese di riferimento (es. 31 ottobre); scaduto questo termine, ma con revisione non ancora effettuata, la libera circolazione NON è consentita. La prenotazione fatta oltre i limiti temporali prescritti NON consente la circolazione, ma solo di condurre il veicolo alla revisione nel giorno della prenotazione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza su strada. I controlli da eseguire sono quelli previsti dall’Allegato II del D.M. 408/98. È previsto esito: Ø «Revisione regolare». Il veicolo ha superato il controllo. Ø «Revisione ripetere». Veicolo da ripresentare a nuova visita entro un mese, dopo l’effettuazione delle riparazioni necessarie, e può circolare. Ø «Revisione ripetere - veicolo sospeso dalla circolazione» sino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina ad una velocità ≤ 40 km/h e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova revisione. L’esito sospeso viene attribuito per anomalie riguardanti la sicurezza e l’inquinamento. 13
  14. 14 D.M. n. 408/1998 «Regolamento recante norme sulla revisione generale

    periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi»
  15. Ø Art. 80 comma 8 D.Lgs 30 aprile 1992 n.

    285 (Nuovo Codice della strada) Concessione quinquennale Prevede la possibilità di affidare le revisioni di veicoli fino a 16 posti (compreso il conducente) e fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico ai Centri di revisione privati, in concessione quinquennale. I concessionari devono essere imprese di autoriparazione, iscritte nelle 4 sezioni (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista) previste dalla L. 122/92, ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Le revisioni possono essere altresì affidate ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. Ø D.Lgs 112/1998 artt. 104 e 105 Autorizzazione In attuazione del c.d. Federalismo amministrativo, viene delegato alle Province il rilascio dell’autorizzazione ai Centri di revisione, in luogo della precedente concessione. L’autorizzazione non ha scadenza, salvo diversamente disposto dai regolamenti provinciali. 15
  16. VEICOLI REVISIONABILI PRESSO I CENTRI DI REVISIONE PRIVATI Ø AUTOVETTURE,

    AUTOCARRI, AUTOCARAVAN, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO E PER USO SPECIALE AVENTI MASSA COMPLESSIVA FINO A 35 Q. Ø TRASPORTO SPECIFICO: PREVEDE LA DOTAZIONE DI PARTICOLARI CARROZZERIE PERMANENTEMENTE INSTALLATE. ES: FURGONI ISOTERMICI O COIBENTATI (ATP), RIFIUTI SOLIDI URBANI, CISTERNE, MERCI PERICOLOSE (ADR), ECC… Ø USO SPECIALE: MEZZI ADIBITI AD USO «DEDICATO» ES: AUTOPOMPE, AUTOGRU, AUTOSCALE, AUTOFUNEBRI, DISINFEZIONI, SPURGHI ECC… Ø AUTOAMBULANZE, AUTOBUS (MINIBUS FINO A 16 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE), AUTOVEICOLI DA PIAZZA (TAXI) O DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE Ø CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (2/3/4 RUOTE) Ø VEICOLI CON N. TELAIO CORRETTO SULLA CDC (telaio ripunzonato da UMC ad esempio per sostituzione della struttura portante a seguito di incidente). 16
  17. VEICOLI REVISIONABILI ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI UMC (1/2) Ø Veicoli che

    presentano modifiche alle caratteristiche costruttive, o alterazioni dei dati di identificazione (es. telaio) Il RT è tenuto a segnalare la circostanza al competente UMC con apposito modulo. Ø Veicoli per i quali è stata disposta revisione singola (straordinaria), per dubbi sui requisiti di idoneità alla circolazione (sicurezza, silenziosità, antinquinamento) o per incidente, su segnalazione delle forze di polizia. Ø Controlli a campione su veicoli revisionati presso Centri privati. Ø Veicoli d’epoca: non circolanti, cancellati dal PRA ed iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del DTT; questi veicoli possono circolare solo in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati, sono soggetti a revisione ogni 5 anni solo presso gli UMC (controllo originalità parti costruttive), per la conferma d’iscrizione nell’elenco. 17
  18. VEICOLI REVISIONABILI ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI UMC (2/2) Ø Veicoli di

    interesse storico e collezionistico (oltre 30 anni): iscritti nei registri (ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI); possono circolare su strada, e sono sottoposti a revisione biennale: • solo presso UMC, se costruiti prima del 1.01.1960 • anche presso centri revisione privati, se costruiti dal 1.01.1960 Sono previsti controlli sui dispositivi di equipaggiamento rilevanti per la sicurezza, e diverse modalità per le prove strumentali. Ø Trenini turistici fino 3 rimorchi (revisione annuale) Ø Veicoli sprovvisti di carta di circolazione (ritirato, sospeso, smarrito). Ø Veicoli di Amministrazioni dello Stato aventi targa propria (Corpo forestale, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco) Ø Veicoli con targa svizzera (deroga) Ø Veicoli immatricolati in altri stati UE adibiti a trasporti combinati (deroga). Nota: i veicoli immatricolati in altri stati UE o in Paesi extra UE non possono essere revisionati in Italia. 18
  19. Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285) —

    Art. 80 - Disciplina dell’attività di revisione — Il comma 9 dell’art 80 istituisce la figura del Responsabile tecnico del centro di revisione che NON coincide necessariamente con il Responsabile tecnico dell’officina che esercita l’autoriparazione. Regolamento di esecuzione del C.d.S. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (i seguenti artt. riferiti all’art. 80 C.d.S. danno attuazione all’art. 80 C.d.S.) — Art. 238 – elementi sui quali effettuare i controlli tecnici (equipaggiamento veicoli ai fini della sicurezza attiva/passiva). Soggetti ad evoluzione tecnologica (Appendice IX) — Art. 239 – revisioni presso centri privati (imprese e consorzi) e requisiti tecnico- professionali per affidamento concessione quinquennale — Art. 240 – requisiti personali e professionali del Titolare e del R.T. — Art. 241 – attrezzature delle imprese autorizzate all’attività di revisione (Appendice X) — Art. 242 – profili professionali dei dipendenti delle MCTC che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici (ingegneri). 19
  20. DM 652/1994 - Modalità tecniche ed amministrative per l’effettuazione delle

    revisioni da parte di imprese di autoriparazione e trasmissione documentazione agli Uffici Provinciali MCTC. N.B. Siamo ancora in regime di concessione e prima del decentramento amm/vo. Posto che il controllo tecnico dei veicoli è effettuato in base all’art. 238 del Regolamento di esecuzione CdS. L’utente presenta domanda su modulo conforme allo schema predisposto dal Ministero, numerato progressivamente e contenente: — data presentazione domanda; — date esecuzione controlli, e controlli effettuati; — esiti e loro motivazione se negativi; — data di consegna alla MCTC delle domande completate e dei versamenti, entro 30 gg dalla revisione: — data di restituzione dei documenti citati Nota: Tale assetto è attualmente superato 20
  21. Ø D.P.R. 5 giugno 2001 n. 360 Modifiche agli artt

    239 e 240 del Regolamento di esecuzione del CdS (DPR 495/1992) Art 240 Requisiti del RT: • Titoli: diploma perito industriale, geometra, maturità scientifica, diploma di laurea o laurea breve in ingegneria. • Aver superato un apposito corso di formazione (modalità stabilite dal DTT). • Attività continuativa, presenza in tutte le fasi delle operazioni di revisione. Titoli equipollenti ammessi per RT Ø Circolare 27/97 del 18 marzo 1997 Equipollenza per il RT dei titoli di: • Tecnico delle Industrie Meccaniche • Tecnico dei Sistemi Energetici Ø Circolare 1742/4383(C1) del 16 luglio 1997 Equipollenza con il titolo di Perito Industriale, di tutti i diplomi di maturità professionale (quinquennali) rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale dell’Istruzione Professionale - Istituto professionale per l’industria e l’artigianato. 21
  22. Ø D.M. 30 aprile 2003 - Sostituto RT Individuazione dei

    soggetti legittimati a sostituire il RT, in caso di sua assenza o impedimento (art 240 Regolamento di esecuzione del CdS). Il responsabile tecnico può essere sostituito per non più di 30 giorni l’anno da: • persona che abbia superato apposito corso di formazione per RT ovvero • persona dipendente dal titolare in possesso (da almeno tre anni) di una delle seguenti qualifiche: • operaio specializzato (contratto dei metalmeccanici imprese artigiane) • operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio). Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare deve proporre istanza alla Provincia competente e comunicare i nominativi all’UMC. Ai due Enti vanno tempestivamente comunicate le date precise di sostituzione. 22
  23. Circolare UDG A33/99 del 15 dicembre 1999 - Responsabile tecnico

    Secondo parere del Consiglio di Stato il R.T. è direttamente responsabile della verifica di idoneità tecnica del veicolo e deve essere costantemente presente alle operazioni tecniche di cui non può delegare neppure singole fasi e deve certificare solo le operazioni svolte sotto la sua vigilanza. Circolare 3125/4383 del 12 dicembre 1997 Nel caso in cui si accertino, in sede di revisione, modifiche alle caratteristiche costruttive che comportano l’aggiornamento della carta di circolazione o alterazioni ai dati identificativi del veicolo, il RT deve sospendere la revisione, restituire la carta di circolazione al richiedente e segnalare la circostanza all’UMC provinciale di competenza con apposito modello allegato alla circolare. Circolare su DM 2 agosto 2007 n. 161 - Tariffe Revisioni (non più aggiornate) — Revisione presso UMC: 45 € su c.c. 9001 + 1,70 € per diritti postali — Revisione presso Impresa: 45 € + (IVA 22%) 9,90 € + 10,20 € su c.c. 9001 (diritti motorizzazione) + 1,78 € spese postali = tot. € 66,88 23
  24. 24 Ø Direttiva 45/2014/UE del 19 maggio 2014 «Controlli tecnici

    periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi» Recepita con D.M. n. 214 del 19 maggio 2017 • Regole europee per l’armonizzazione delle revisioni dei veicoli. • Recepita in Italia con D.M. n. 214 del 19.05.2017. • Obiettivo: contribuire alla drastica riduzione della mortalità sulla strada, migliorando la sicurezza stradale mediante l’adozione di requisiti minimi comuni per i controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’UE. • Si tratta di una “Direttiva” e non di un “Regolamento”: un regolamento è direttamente applicato dagli Stati Membri; una direttiva è un’indicazione che deve essere convertita in legge nazionale e stabilisce requisiti minimi. • L’Italia è all’avanguardia, ma altri Paesi dovranno lavorare di più. • Novità: nelle categorie dei veicoli con obbligo di revisione sono inclusi i rimorchi oltre 3,5 t., i trattori a ruote T5 con velocità massima superiore a 40 km/h e, a partire dal 1 gennaio 2022, tutti i veicoli a 2 e 3 ruote oltre 125 cc (con alcune possibilità di deroga per i motocicli a 2 e 3 ruote). • Obbligo di rilasciare un certificato di revisione, contenente anche i risultati dei controlli tecnici sul veicolo (a decorrere dal 20.05.2018 e non oltre il 20.05.2021).
  25. • Per la frequenza di revisione, rimane il regime in

    vigore (4-2-2 o annuale), già previsto in tutti gli Stati membri. • Prevista la facoltà di aumentare la frequenza di revisione nei casi di: veicoli incidentati, alterati o modificati, in caso di grave rischio stradale, al passaggio di proprietà e in caso di superamento di un chilometraggio di 160.000 km (soluzioni al momento non previste nel decreto di recepimento). • Non vengono introdotte nuove prove. Per i centri di revisione italiani non sono richiesti ulteriori adeguamenti delle attrezzature tecniche. • Per il controllo emissioni, si propongono nuovi metodi di verifica delle emissioni con particolare attenzione all’Nox (ossido di azoto). Sarà consentito di optare per test OBD, in sostituzione dei test al tubo di scarico, se dimostrati equivalenti (in Italia, per ora, confermate esclusivamente le prove in vigore). La Commissione europea è responsabile per la definizione dei dati tecnici dei test con sistemi elettronici, che verranno resi disponibili dai costruttori dei veicoli. • Valutazione delle carenze del veicolo (descritte nell’Allegato 1 dettagliatamente per ciascuna prova tecnica) che determinano l’esito della revisione: Ø «carenze lievi»: non è necessario ripetere la revisione; Ø «carenze gravi»: ripristino e nuova revisione; Ø «carenze pericolose»: veicolo sospeso dalla circolazione per un periodo di tempo definito, fino a ripristino e nuova revisione. 25
  26. • Le parti più innovative riguardano il Sistema organizzativo ed

    Ispettivo: Ø i «Centri di controllo» (già Centri di revisione) devono garantire: obiettività ed elevata qualità del servizio e dei controlli tecnici e sono sottoposti a stretta supervisione da parte dell’Autorità governativa; Ø L’ Autorità governativa (MIT – Direzione Generale Motorizzazione) mantiene la responsabilità dei controlli tecnici, anche quando il sistema nazionale consente di autorizzare l’attività di revisione in capo a soggetti privati, compresi gli autoriparatori. (Si è voluto tener conto della variegata situazione europea). Tale assetto si realizza con: Ø Elevata qualificazione e indipendenza degli «Ispettori» (RT di revisione), in termini di competenze, formazione e aggiornamento periodico, assenza di conflitti d’interesse nell’esecuzione della revisione. Ø Definizione dell’Organismo nazionale di “supervisione” (Uffici periferici DGT) incaricato di verificare i requisiti dei centri di revisione e degli ispettori (auditing e monitoraggio). • Sulla base del principio di libera circolazione nei Paesi UE: Ø Armonizzazione e mutuo riconoscimento dei Certificati di revisione, accettati anche in caso di passaggio di proprietà del veicolo tra diversi stati membri. 26
  27. Ø Istituzione di una piattaforma/banca dati elettronica europea sulle revisioni

    veicoli, per lo scambio delle informazioni e la tracciabilità del certificato di revisione. L’Italia è in vantaggio con il sistema MCTC Net2. • Registrazione obbligatoria, in sede di revisione, del chilometraggio del veicolo (già obbligatoria in Italia). • Il D.M. n. 214 del 19.05.2017 di recepimento della Direttiva, nell’Allegato I identifica i sistemi e componenti dei veicoli sottoposti a controllo e i relativi metodi, abrogando il D.M. 408/1998 a decorrere dal 20.05.2018. • La Direttiva rappresenta una piattaforma minima alla quale ogni stato deve adeguarsi, che si aggiorna in relazione all’evoluzione tecnologica, attraverso le deleghe alla Commissione, che ha potere di decretazione su argomenti riguardanti le prove tecniche sui veicoli (es. prove tecniche sui fari di nuova generazione a led, adattivi, auto orientanti, sui sistemi elettronici di sicurezza quali ABS, ESP, test NOx per le emissioni). • Tempistiche: gli stati membri hanno 5 anni di tempo per adeguare i propri centri di revisione, e devono istituire gli organismi nazionali di supervisione entro il 1.01.2023. • Considerazioni finali: non è ancora possibile revisionare il veicolo nei Paesi UE che non siano quello di immatricolazione del veicolo. Tuttavia l’istituzione della una banca dati europea sulle revisioni veicoli tende verso questo obiettivo. 27
  28. Normativa tecnica sulla revisione veicoli Il Ministero dei Trasporti ha

    inteso disciplinare gli aspetti tecnici del servizio di revisione svolto dai Centri privati (dal 1992 in regime di concessione quinquennale, e dal 1998 di autorizzazione, sotto la vigilanza amministrativa della Provincia e tecnica dell’UMC provinciale di competenza) ai fini di garantirne l’efficacia ed efficienza e di assicurare al cittadino-utente elevata garanzia del controllo tecnico, con l’emissione della: Ø C.M. 88/95 e s.m.i. «Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica, occasionale delle attrezzature tecniche per le prove di revisione (appendice X Titolo III del Regolamento esecuzione Cds, D.Lgs 285/1992). Procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione». La C.M. 88/95 definisce: 1. Le procedure di omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione (di competenza del costruttore) (art 241 Regolamento esecuzione Cds) 2. Le procedure di verifica e conferma metrologica (iniziale, periodica, occasionale) delle attrezzature, atte a verificarne l’idoneità all’uso 3. Le procedure standard di prova sul veicolo Pertanto gli aspetti tecnici sono stati uniformati con la Circolare 88/95 e s.m.i e le prove sulla linea di revisione sono state parzialmente informatizzate fino da allora. 28
  29. Il protocollo MCTC Net1 Sin dal 1999, con C.M. del

    11.02.1999 - Capitolato MCTC Net1, l’Amministrazione ha avviato lo sviluppo del protocollo MCTC Net, per consentire: • il «dialogo», ovvero l’interconnessione in rete delle attrezzature della linea di revisione autoveicoli, al fine di standardizzare, semplificare e automatizzare le prove strumentali di revisione. • l’intercambiabilità tra apparecchiature di diversi costruttori. • la vigilanza informatica. Ciò ha aperto la strada alla comunicazione in rete tra UMC (poi CED) e Centri di revisione, consentendo l’informatizzazione del processo di revisione e l’avvio della vigilanza informatica. Dal 2004 si è avviato lo studio della versione MCTC Net2 per migliorare il sistema ed in particolare la sicurezza dei dati. Lo standard si applica a due livelli: Ø SW PC-Stazione: gestisce le prove strumentali e la loro sincronizzazione; Ø SW PC-Prenotazione: gestisce la fase iniziale di prenotazione e finale di trasmissione dati al CED, stampa etichetta e archiviazione della revisione; Ø PC Apparecchiatura (contiene HW e/o SW proprietario): affinché l’attrezzatura utilizzi la rete per scambiare i dati della prova di misura secondo il protocollo. 29
  30. Evoluzione del protocollo: MCTC Net2 L’evoluzione del protocollo nella versione

    MCTC Net2, attualmente in vigore, garantisce: Ø Veridicità e tracciabilità della prova: - Presenza effettiva del veicolo in officina (sistema automatico di rilevazione targa) - Garanzia del corretto utilizzo delle apparecchiature di prova - Garanzia che tutti i rilievi strumentali sono effettuati secondo le procedure previste (C.M. 88/95 e s.m.i.) - Assegnazione automatica dell’esito e salvataggio dati (referto revisione informatizzato) Ø Sicurezza dei dati: - I file di misura vengono generati dalle apparecchiature o dal PC Stazione (entità omologate o certificate) - Introduzione di un codice antifalsificazione a doppia chiave asimmetrica, pubblica e privata (chiavi gestite dal costruttore) - La modifica di un file di misura o di un file generato da apparecchiature non omologate viene rilevata dagli applicativi di controllo, che impediscono di completare la prova. 30
  31. Evoluzione del protocollo: MCTC Net2 Ø Miglioramento dei diagrammi di

    flusso: - Ottimizzazione della sequenza e del flusso delle operazioni - Definizione e controllo degli intervalli di tempo da rispettare per la corretta esecuzione della singola prova - Inserimento di penalizzazioni per chi non utilizza correttamente le apparecchiature Ø Innovazione tecnologica: - Aggiornamenti SW più rapidi ed economici (anche da remoto) - Inserimento della revisione dei motoveicoli nel sistema MCTC Net - Trasferimento telematico dei dati della revisione al CED centrale - Dematerializzazione degli archivi cartacei (Registro informatico delle revisioni, Referto di revisione informatico) Nota: con C.M. 23327 del 22.10.2014 è stato eliminato il Registro cartaceo delle revisioni. Ø Vigilanza informatica: da parte degli UMC provinciali. 31
  32. Il protocollo MCTC Net2: attuazione iniziale Con D.D. n. 3662

    del 10.07.2009 è stato attivato l’applicativo telematico denominato «nuovo sistema revisioni» dal Portale dell’automobilista per il collegamento telematico tra Centri revisione privati e CED della Motorizzazione, con decorrenza dal 17.08.2009. È così iniziata la fase applicativa della versione MCTC Net2 del protocollo, che si è completata nel 2015. Il nuovo sistema prevede: • La trasmissione dei dati relativi alle operazioni di revisione dall’officina al CED della Motorizzazione avviene esclusivamente mediante collegamento telematico all’applicativo «nuovo servizio revisioni», con accesso protetto da credenziali e PIN. • L’applicativo consente la gestione informatizzata del pagamento della quota parte della tariffa di revisione (€ 10,20) di competenza del Dipartimento Trasporti terrestri («diritti di motorizzazione»). • La conclusione amministrativa del processo di revisione avviene a valle del controllo telematico dell’avvenuto pagamento del corrispettivo da parte dell’utenza. 32
  33. Il protocollo MCTC Net2: completamento attuazione Conclusa la complessa fase

    di adeguamento ed omologazione delle apparecchiature e dei SW di gestione PC-P e PC-S al protocollo MCTC Net 2, che ha coinvolto i costruttori e le Software house, gli adempimenti a carico dei centri di revisione sono avvenuti in tempi recenti: • L’aggiornamento del PC-P e PC-S è stato attuato entro il 31.12.2014 • L’aggiornamento delle apparecchiature, ivi compresa l’installazione del sistema RT Riconoscimento targa (telecamera), è stato attuato nel corso del 2015, in occasione della verifica metrologica annuale delle attrezzature, a cura del costruttore. L’adeguamento delle attrezzature ha comportato: • La registrazione delle attrezzature nuove o adeguate sul portale CSRPAD (archivio omologazioni). • Il rilascio delle abilitazioni ai tecnici autorizzati (per tipo, marca, modello, omologaz) • Il rilascio libretti metrologici nuovi o aggiuntivi (per attrezzature nuove o adeguate) • La richiesta all’UMC provinciale, da parte del centro di revisione, del rilascio del nulla osta MCTC Net2, entro 15 gg dall’installazione o modifica della linea. • L’utilizzo della nuova procedura informatica di revisione (web service MCTC Net2), come da schema di seguito riportato. 33
  34. 34

  35. Revisione ciclomotori e motoveicoli In vista dell’introduzione dell’obbligo della revisione

    periodica dei ciclomotori e motocicli (Decreto Ministeriale del 16.01.2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28.02.2000), nel 1999 si è avviato lo studio delle relative attrezzature tecniche, per definire le specifiche tecniche di omologazione del: • Banco prova freni (motoveicoli a 2 ruote) • Decelerografo (motoveicoli che non possono essere provati su banchi) • Analizzatore gas scarico (motoveicoli a 2 ruote) • Banco prova velocità (simulatore percorrenza stradale) per ciclomotori. Dal 1gennaio 2001 si è resa obbligatoria la revisione periodica dei motocicli e ciclomotori, prevedendo un periodo transitorio di 3 anni per allineare la periodicità delle revisioni di detti veicoli a quella già prevista per le autovetture (4+2+2), secondo il seguente calendario: • 2001: revisione motoveicoli immatricolati entro il 31.12.1982; • 2002: revisione motoveicoli immatricolati dal 1983 al 1992; • 2003: revisione motoveicoli immatricolati dal 1993 al 1999. 36
  36. Dal 1Luglio 2003 sono state introdotte anche: — la prova

    di velocità massima dei ciclomotori — il controllo delle emissioni dei motocicli e ciclomotori a 2 ruote. Dal 1Gennaio 2004 vengono regolarmente effettuate le prove di velocità dei ciclomotori e le prove di emissione gas su motoveicoli e ciclomotori a 2, 3 e 4 ruote. Ø Controlli tecnici su motoveicoli e ciclomotori Riguardano in sintesi: dispositivi di frenatura, sterzo, visibilità, impianto elettrico, assi-ruote-pneumatici-sospensioni, scocca-telaio-carrozzeria, equipaggiamenti, rumori ed emissioni. Nota: Anche la revisione dei motoveicoli è stata introdotta nel sistema MCTC Net (attrezzature specifiche omologate MCTC Net2). Ø Autorizzazione alla revisione dei motoveicoli Si riferisce ai motoveicoli 2-3-4 ruote (L1e; L2e; L3e; L4e; L5e; L6e; L7e), con eventuali limitazioni in base alla tipologia di attrezzatura posseduta. 37
  37. Autorizzazione all'esercizio del servizio di Revisione L’articolo 105 del D.Lgs

    112/98 conferisce: • alle Province la funzione di rilascio di autorizzazione per l’esecuzione delle revisioni e quella del controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; • restano in capo al Ministero - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - UMC di competenza, le funzioni di prima visita, controllo e vigilanza tecnica sulle imprese autorizzate. Il D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558: • ha abrogato la parte della L. 122/1992 relativa alla istituzione dell’Albo delle imprese esercenti l’autoriparazione (RIA), ed ha previsto all’art.10 i requisiti per l’iscrizione. • ha unificato i vari registri in un unico Registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A, al quale sono tenute ad iscriversi, previa segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) tutte le imprese che intendono esercitare l’attività di autoriparazione, quale che sia la loro forma giuridica (impresa individuale, impresa artigiana, società di persone o di capitali, consorzi e società consortili esclusivamente dedicati all’autoriparazione). • la S.C.I.A. va proposta anche ai fini di iscrizione al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), tenuto dall’Ufficio Registro imprese presso la C.C.I.A.A. • ciascuna impresa, configurata in una qualsiasi delle forme giuridiche sopra riportate, può richiedere l’iscrizione in una o più delle attività di meccanica e motoristica, elettrauto (oggi meccatronica), carrozzeria, gommista, purché l’attività sia effettivamente svolta, e non può esercitare suddette attività senza la relativa specifica iscrizione. 38
  38. Requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione A) REQUISITI DELLE IMPRESE

    Le imprese che intendono ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione auto-motoveicoli devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) alla Provincia competente per territorio. Per ciascuna delle sedi operative dell’impresa è richiesta una distinta autorizzazione. Ciascuna impresa deve dimostrare (anche con autocertificazione) di: 1. Essere iscritta al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane e al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) per tutte le 4 sezioni previste (oggi 3). Ammessa la dichiarazione sostitutiva 2. Possedere adeguata capacità finanziaria, mediante Attestazione di affidamento rilasciata da istituti di credito o società finanziarie, non inferiore a 154.937,07€ (già 300.000.000 Lire). 3. Essere in regola con le disposizioni antimafia: certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva. 39
  39. 4. Dimostrare il possesso dei requisiti morali del titolare (impresa

    individuale), dei soci (società di persone), dei soci accomandatari (S.a.s. e S.a.p.a.), degli amministratori (società di capitali), del legale rappresentante (consorzi di imprese). 5. Dimostrare il possesso dei requisiti morali del Responsabile Tecnico. Quest’ultimo potrà essere designato tra: — uno dei soggetti di cui al precedente punto 4; — un soggetto diverso da quelli di cui al punto 4 purché sia: - dipendente; - collaboratore in impresa familiare; - lavoratore autonomo; - inserito all’interno della struttura aziendale secondo le vigenti norme in materia di lavoro. 6. Dimostrare la presenza ed attività continuativa ed esclusiva del RT presso la sede operativa dell’impresa titolare dell’autorizzazione. 40
  40. 7. Possedere locali adeguati (planimetria in scala 1:100 timbrata e

    vidimata da tecnico abilitato che riporti il layout della linea di revisione) con le seguenti dimensioni minime (art. 239 DPR 495/92): 41 Impresa individuale Consorzi (1 o più officine) Impresa solo ciclomotori e motocicli Superficie mq 120 80 80 Larghezza locale lato ingresso mt 6 4 4 Altezza porta ingresso mt 3,50 3,50 2,50 Larghezza porta ingresso mt 2,50 2,50 2,00
  41. — I locali destinati all’attività di revisione veicoli potranno essere

    di proprietà, in locazione oppure con altro idoneo contratto (es. comodato d’uso). — Inoltre, ai fini dell’idoneità dell’ambiente di lavoro, si dovranno produrre le seguenti certificazioni: — Certificato agibilità e destinazione d’uso locali (Comune). Nota: La destinazione d’uso dell’immobile può essere la stessa dei locali per l’autoriparazione, ma va rispettata la separazione funzionale degli spazi in officina. — Certificato di idoneità ambientale, ai fini igiene e sicurezza lavoro (ASL) — Certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. (non richiesto per locali di superficie coperta inferiore a 300 mq). — Dichiarazione di conformità all’art.15 D. Lgs 81/2008: redazione del DVR o effettuazione della valutazione dei rischi (per imprese fino a 10 dip.). — Certificazione CE del ponte sollevatore e sistema di pesatura (se fuori linea) Requisiti specifici di installazione: h. sollevamento 1,80 mt; 60 cm spazio libero intorno pedana; dispositivi sicurezza sovraccarico e sincronizzazione organi sollevamento; h. min. soffitto 3,5 mt. In alternativa al ponte sollevatore: fossa ispezione 42
  42. 8. Possedere permanentemente le richieste attrezzature tecniche (omologate o approvate

    MCTC Net2). Per le revisione degli autoveicoli: a) BANCO PROVA FRENI b) OPACIMETRO c) ANALIZZATORE GAS d) BANCO PROVA GIOCHI (eventualmente integrato nel ponte sollevatore) e) FONOMETRO f) CONTAGIRI g) PROVA FARI h) PONTE SOLLEVATORE (O FOSSA DI ISPEZIONE) i) SISTEMA DI PESATURA (eventualmente integrato nel banco prova freni) j) SISTEMA RT Per la revisione di ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, in aggiunta: k) BANCO PROVA FRENI PER MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A 2/3/4 RUOTE l) ANALIZZATORE GAS DI SCARICO PER MOTORI A DUE E QUATTRO TEMPI m) BANCO PROVA VELOCITÀ PER VEICOLI A 2/3/4 RUOTE n) CONTAGIRI PER CICLOMOTORI O MOTOVEICOLI o) PONTE SOLLEVATORE PER CICLOMOTORE O MOTOVEICOLO A DUE RUOTE. 43
  43. Nota: le officine già autorizzate per lo svolgimento di revisioni

    autoveicoli possono continuare ad utilizzare il ponte sollevatore già a disposizione, purché dotato di sistemi di ritenuta per motociclo e ciclomotore (inapplicato). Occorre inoltre disporre dei seguenti strumenti complementari: a) CALIBRATORE FONOMETRO b) CENTRALINA METEO c) ANEMOMETRO Il fonometro va verificato con il calibratore acustico ogni 24 ore. Vanno rilevati i valori di temperatura, pressione, umidità relativa e velocità del vento (condizioni ambientali), riportati sul referto complessivo di tutte le prove strumentali. 9. Disporre del SW installato sul PC Prenotazione e sul PC Stazione per il collegamento MCTC Net2 della linea di revisione. — Schema di collegamento MCTC Net2 della linea di revisione; — N. di licenza e di approvazione del SW installato sul PC-P e sul PC-S — L’UMC di competenza rilascia il nulla osta MCTC Net2. 44
  44. B) REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO (E DEL TITOLARE SE COINCIDE

    CON IL R.T.) 1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato extraeuropeo con cui sia operante specifica condizione di reciprocità (extracomunitario con permesso di soggiorno); 2. avere raggiunto la maggiore età; 3. possedere i requisiti morali: - non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o misure di prevenzione; - non essere e non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, né avere in corso dichiarazione di fallimento; - non essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero non avere riportato condanne per delitti anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del Codice di procedura penale (patteggiamento con applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria); 45
  45. 4. essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione

    rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell’attività. Con legge n. 35/2012 art. 39 è stato soppresso il requisito di idoneità fisica per l’avvio di attività di autoriparazione e quindi l’obbligo per il RT di presentare il relativo certificato medico. 5. aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: — Perito Industriale o titoli definiti equipollenti (Tecnico delle industrie meccaniche - Tecnico dei sistemi energetici - Diplomi di maturità professionale rilasciati un Istituto professionale per l’industria e l’Artigianato). — Geometra — Maturità Scientifica — Laurea o Laurea breve in Ingegneria 6. aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dall’Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 2003. Tale obbligo si applica sia ai soggetti di nuova autorizzazione che a quelli già autorizzati. 46
  46. Inoltre il Responsabile tecnico: — deve svolgere la propria attività

    in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione; — non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione (principio di esclusività); — è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. La richiesta di nomina del responsabile tecnico da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa avviene contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione per l’attività di revisione, allegando: — la dichiarazione (autocertificazione) del R.T. circa il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge; — la copia della documentazione atta a provare il rapporto di lavoro del R.T. con l’impresa (es. contratto di lavoro, busta paga); — la copia dell’Attestato di idoneità professionale del R.T. 47
  47. Regime di responsabilità dell’impresa Il titolare dell’impresa autorizzata o comunque

    il legale rappresentante (società o consorzio) risponde in quanto responsabile della gestione complessiva dell’azienda nei confronti di: 1. P.A. che esercita i poteri di autorizzazione e vigilanza: Provincia e UMC; 2. Utenti del servizio di revisione; 3. Enti preposti alla tutela di igiene e sicurezza ambientale, quali ALS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del fuoco (D. Lgs 81/2008) 4. Costruttori dei veicoli, per la verifica del mantenimento dei requisiti di omologazione del veicolo 5. Costruttori delle attrezzature tecniche per le prove di revisione, per le modalità di uso e manutenzione delle stesse. Nei confronti di ciascuno dei Soggetti sopra elencati è possibile che il Titolare, anche per fatto imputabile al proprio RT, debba rispondere per: Responsabilità di natura Amministrativa, Contabile, Penale e Civile. 48
  48. L’impianto normativo vigente, parte dal principio della Responsabilità Oggettiva del

    Titolare dell’impresa o del Rappresentante legale (cui fa capo l’autorizzazione alla revisione), anche quando l’illecito è commesso dal R.T. La responsabilità oggettiva del titolare nasce dal fatto che egli esercita un Servizio di Pubblica Necessità (art. 359 c.p.). Di conseguenza al Titolare compete il dovere di vigilare sull’operato dei suoi dipendenti ed in specie del R.T., pure se quest’ultimo è in via esclusiva il solo in grado di esercitare il potere di certificazione delle revisioni. Nella fattispecie di falsa revisione (art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), trattandosi di responsabilità penale imputabile «ad personam» risulta perseguibile penalmente il RT che ha rilasciato la falsa attestazione. Ricorre il caso di correità dei due soggetti ove il Titolare non sia in grado di dimostrare la sua estraneità per effetto del sistema di deleghe attuato nei confronti del R.T. e l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle disposizioni interne impartite per iscritto dal titolare (es. mansionario). 49
  49. In generale, per garantire una buona organizzazione e gestione del

    servizio, e ridurre il rischio di sanzioni e contenziosi, è opportuno che l’impresa tenga sotto controllo: Ø la persistenza dei requisiti giuridico-amministrativi di autorizzazione; Ø l’eventuale variazione dei requisiti, che comportano la richiesta alla di una nuova autorizzazione/aggiornamento dell’autorizzazione, quali: • trasformazione di impresa individuale in società • aggregazione ad un consorzio • trasformazioni o fusioni di società • modifica della ragione sociale Ø Il corretto funzionamento, la manutenzione e la verifica metrologica annuale delle attrezzature tecniche di revisione; Nota: le attrezzature di revisione devono essere omologate, cioè sottoposte a verifica del CSRPAD, che accerta il sistema di controllo di processo del produttore a garanzia della conformità di produzione («dichiarazione di conformità»). 50
  50. 51 Ø la persistenza dei requisiti morali dei collaboratori ed

    in specie del R.T.; Ø la formazione/aggiornamento degli operatori ed in specie del R.T.; Ø la persistenza dei requisiti di idoneità dei locali, in specie sotto il profilo della igiene e sicurezza ambientale; Ø che il ciclo di prova avvenga secondo procedure prescritte (C.M. 88/1995 e s.m.i.); Ø che le linee di servizio relative alla revisione ed alla riparazione siano fisicamente e funzionalmente separate; Ø per l’attività di autoriparazione, che le operazioni di riparazione siano eseguite «a regola d’arte», secondo le specifiche fornite dal costruttore, con componenti di ricambio originali, omologati o di provenienza certificata, e documentate in modo adeguato (DPR 224 del 24.05.1998 Responsabilità da prodotto difettoso). Nota: l’utilizzo di componenti non omologati o interventi che modificano i requisiti di omologazione fanno decadere l’omologazione del veicolo e sono sanzionati con il ritiro della carta di circolazione e sospensione dalla circolazione.
  51. Responsabilità Amministrativa del Titolare La Responsabilità Amministrativa del Titolare comporta

    a carico dell’impresa: 1. Sanzioni amministrative pecuniarie Per mancato rispetto dei termini e delle modalità di conservazione e/o trasmissione al CED dei dati di revisione da parte del Centro di revisione. 2. Provvedimento di Revoca dell’autorizzazione Anche per effetto dell’operato scorretto del R.T. nei casi in cui: — sia venuto meno il possesso o l’idoneità delle attrezzature tecniche; — siano venuti a mancare uno più requisiti di rilascio dell’autorizzazione; — per inadempienza alle disposizioni in materia di revisione. Nota: Non è previsto il provvedimento intermedio di sospensione. 52
  52. 1. Sanzioni amministrative pecuniarie Ai sensi del comma 13 dell’art.

    80, del C.d.S., il mancato rispetto dei termini e delle modalità di conservazione e/o trasmissione al CED dei dati di revisione, comporta la sanzione prevista dall’art. 80 al comma 15, consistente in una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 419 € ad un massimo di 1.682 € da estinguersi entro 60 giorni dalla notifica con il pagamento in misura ridotta. La sanzione si applica per ogni controllo effettuato e può comprendere una o più violazioni accertate nel corso dello stesso controllo. Le casistiche che, più verosimilmente, si verificano in proposito sono: — omessa conservazione o consegna durante l’ispezione dei documenti attestanti l’esito delle revisioni effettuate (es. referti delle prove eseguite); — mancata emissione della certificazione di revisione con esito; — mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti (domanda utente, referto, ecc.). 53
  53. 2. Revoca dell’autorizzazione La revoca dell’autorizzazione è posta in capo

    al Titolare dell’impresa (anche se può derivare da fatto imputabile al RT). Alcune fattispecie sono previste all’art.80 CdS: 1. Mancato possesso o funzionalità delle attrezzature necessarie per effettuare le operazioni di revisione (art 80 comma 11) L’ispettore UMC redige una contestazione scritta, diffidando l’impresa a proseguire le revisioni e fissando un termine per la regolarizzazione. In caso di mancato ripristino delle attrezzature nei termini assegnati, o di operazioni di revisione effettuate nonostante la diffida a sospenderle, l’UMC procederà alla comunicazione all’UMC competente che provvederà a notificare il provvedimento di revoca. 2. Revisioni effettuate in difformità alla prescrizioni vigenti (art 80 comma 11) La revoca è preceduta da una contestazione di tutte le irregolarità accertate, con contestuale diffida. 3. Accertamento, per tre volte nei due anni dalla prima contestazione, di violazioni che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art 80 comma 15) 54
  54. Altre fattispecie che comportano la revoca: 4. Perdita di uno

    o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione (tecnico-professionali; personali; idoneità locali; collegamento al CED) 5. Mancata comunicazione alla provincia di mutamenti dello stato giuridico dell’impresa (trasformazione da impresa individuale a società, da società a consorzio e viceversa, trasformazione/fusione di società) 6. Mancato esercizio di tutte le 3 attività di autoriparazione richieste per l’autorizzazione 7. Assenza, anche momentanea, del R.T. durante lo svolgimento delle operazioni di revisione La sanzione è applicata senza gradualità, non essendo previsto il provvedimento intermedio di sospensione, ma non comporta la cancellazione dal Registro imprese della legge 122/1992. L’impresa potrà impugnare l’atto di revoca in via: - gerarchica entro 30 gg con ricorso al MIT-Direzione Generale Motorizzazione; - giurisdizionale entro 60 gg con ricorso al TAR. 55
  55. La REVOCA dell’autorizzazione NON è la conseguenza peggiore per il

    Titolare dell’Impresa Ancora più grave la situazione che si verifica in applicazione dell’art. 80 comma 16, Codice della Strada Certificazione di revisione falsa (ordinariamente riferibile al R.T.) cui consegue, oltre alla revoca, il provvedimento della CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (L. 122/92) Che comporta l’inibizione all’esercizio dell’attività di autoriparazione
  56. La Responsabilità Contabile del Titolare La Responsabilità Contabile del Titolare

    consegue alla: Accertata omissione della esecuzione dei versamenti relativi alle tariffe ed in specie della quota parte destinata alle entrate dello Stato (10,20 € diritti di Motorizzazione), che fa configurare danno all’Erario. Nota: Con il DD n.3662 del 10.07.2009 e l’attivazione del Nuovo Servizio revisioni sul Portale dell’automobilista - che consente la gestione informatizzata dei pagamenti dovuti di competenza del DTT, tra cui i «diritti di Motorizzazione», attraverso la procedura informatica del CED - la conclusione amministrativa del processo di revisione avviene soltanto a valle del controllo telematico dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell’utenza. Pertanto detto inadempimento risulta non più configurabile. 57
  57. La Responsabilità Penale del Titolare Si configura quando il Titolare

    o il suo RT, in modo diretto e personale, commettono illeciti penali, riconducibili allo svolgimento di pubblico servizio quali: — art. 317 c.p. - Concussione, ossia abuso di potere per ottenere denaro o altri beni; — art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (accordo fra il privato ed il Titolare o il R.T. perché questi ultimi compiano atto illecito dietro dazione di denaro); — art. 331 c.p. - Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità; — art. 640 c.p. - Truffa se il Titolare o il RT abbia tratto dal suo operato ingiusto profitto, recando danno patrimoniale all’Erario o al cliente; — art. 641 c.p. - Omessa denuncia di reato (telaio falsificato, provenienza furtiva ecc.); quando si ometta di sospendere l’operazione che faccia ritenere la presenza di reato, informandone il competente UMC (riferibile al R.T.*) — art. 481 c.p. - Falso ideologico, falsa certificazione di revisione (riferibile al R.T.*) *per l’art. 641 c.p. - omessa denuncia di reato connesso con il veicolo da revisionare, e per l’art. 481 c.p. - falso ideologico, vista l’esclusività del R.T. nella constatazione del reato o nel rilascio del certificato falso, se non coincidente con il titolare, può ipotizzarsi solo l’eventuale concorso del titolare nel reato. 58
  58. La Responsabilità Civile del Titolare La Responsabilità Civile si riferisce

    ordinariamente al Titolare dell’impresa. Si configura responsabilità contrattuale (contratto d’opera) in quanto scaturisce da: — mancato adempimento di un obbligo contrattuale (art. 1372 c.c.) — violazione di un obbligo contrattuale (art. 2043 c.c.) che produca un danno diretto. Tale responsabilità si riferisce ai seguenti articoli del C.C.: — correttezza e diligenza nell’esecuzione (art 1175-1176 cc), — consegna dei beni (art 1177 cc), — identità e qualità dell’obbligato (art 1180 cc), — qualità della prestazione (art 1181 cc), — luogo e tempo dell’adempimento (art 1182 -1183 cc), — destinatario e carattere dell’adempimento (art 1188 cc) Si configura responsabilità extracontrattuale (articolo 1173 c.c.) e di danno prodotto in via indiretta, nel caso, ad esempio, di non corretta esecuzione della revisione che, pur con esito regolare, non abbia evidenziato un difetto presente del veicolo, dal quale scaturisca un incidente stradale con danni a cose e persone, che non si sarebbe verificato se quel difetto fosse stato accertato e rimosso. La responsabilità civile (azione risarcitoria) consegue ordinariamente all’azione penale, quando dal fatto compiuto che costituisce reato penale, discende un danno. 59
  59. Il Responsabile Tecnico Requisiti, Compiti e Responsabilità La figura del

    R.T. è descritta dall’art. 80, comma 9 del C.d.S. ed i suoi Requisiti sono riportati all’art. 240 del Regolamento esecutivo del C.d.S. I REQUISITI attengono essenzialmente: • alla capacità di assumere le funzioni di incaricato di pubblico servizio • alle qualificazioni tecniche per svolgere un compito di natura tecnica specifica e di possedere la capacità tecnico-professionale e giuridica per certificarne l’esito. TITOLI DI STUDIO: • Perito Industriale o titoli definiti equipollenti • Geometra • Maturità Scientifica • Laurea o Laurea breve in Ingegneria 60
  60. Compiti del Responsabile Tecnico (1/2) 1. Controllare la funzionalità della

    linea di revisione (SW PCP e PCS) e delle attrezzature tecniche e richiedere all’impresa da cui dipende il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario, attraverso l’intervento del fornitore; 2. procedere periodicamente alla verifica della taratura delle attrezzature, secondo il manuale operativo predisposto dall’impresa ed, ove previsto, come per il fonometro, procedere alla verifica di taratura con il calibratore acustico almeno ogni 24 ore; 3. controllare periodicamente, secondo il piano di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 la gestione dei flussi di veicoli senza pericoli per gli addetti e per gli utenti; 4. rispettare le cadenza e l’ordine delle prenotazioni come predisposto dall’impresa attraverso il SW della linea (PCP); 5. procedere ai controlli preliminari di individuazione del veicolo da esaminare (targa, numero di telaio, identificazione del tipo di motore); 61
  61. Compiti del Responsabile Tecnico (2/2) 6. controllare che siano applicate

    correttamente e corrisposte le tariffe Ministeriali (attualmente non applicabile per la procedura informatica) 7. procedere al rilievo dei dati tecnici salienti riportati sulla carta di circolazione, controllando che corrispondano a quelli già registrati sul sistema informativo della linea di revisione al momento della prenotazione; 8. procedere alle operazioni di controllo, strumentali e visuali; 9. certificare l’esito delle revisioni effettuate sulla sola base dello stato del veicolo come si presenta alla prova di revisione; 10. trasmettere l’esito delle revisioni al CED tramite il sistema informatico; 11. stampare ed apporre l’etichetta autoadesiva munita di codice antifalsificazione, sulla Carta di circolazione del veicolo; 12. gestire il Registro informatico delle revisioni; 13. procedere con continuità al proprio auto aggiornamento sulla evoluzione normativa continua del settore (consigliato). 62
  62. Responsabilità del Responsabile Tecnico Al R.T. competono le responsabilità connesse

    con l’esercizio di una pubblica funzione cui si associa potestà di certificazione, ne discende quindi che: A) La Responsabilità Amministrativa - ordinariamente - non ricorre, in quanto il RT non è il titolare dell’autorizzazione su cui ha effetto la sanzione. Si può tuttavia evidenziare che potrà essere chiamato dall’impresa a rispondere del proprio operato per quelle violazioni per le quali egli è competente in maniera esclusiva (es. mancata emissione della certificazione di revisione con esito). B) La Responsabilità Contabile - ordinariamente - non ricorre, in quanto il sistema di riscossione delle tariffe fa capo all’organizzazione dell’impresa, ed il versamento della tariffa ministeriale è informatizzato nel sistema. C) La Responsabilità Civile - ordinariamente - non ricorre, in quanto compete direttamente al solo Titolare, il quale è pienamente responsabile della conduzione aziendale, anche quando consegua all’azione penale, salvo il diritto di rivalsa del titolare nei confronti del RT (es. dolo o colpa grave) e fatti salvi i rapporti contrattuali. La responsabilità civile è inoltre specificamente connessa alla richiesta di revisione da parte dell’utente, che configura un contratto d’opera (responsabilità contrattuale). 63
  63. D) La Responsabilità Penale: è l’unica Responsabilità che può configurarsi

    direttamente sia in capo tanto al Titolare, sia in capo al RT. Si realizza quando il RT, in modo diretto e personale, commette i seguenti illeciti penali, riconducibili all’incaricato di pubblico servizio, in via esclusiva o in concorso con il titolare: — art. 317 c.p. - Concussione, ossia abuso di potere per ottenere denaro o altri beni; — art. 320 c.p. - Corruzione di incaricato di pubblico servizio (accordo fra il privato ed il Titolare o il R.T. perché questi ultimi compiano atto illecito dietro dazione di denaro); — art. 331 c.p. - Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità; — art. 640 c.p. - Truffa se il Titolare abbia tratto dal suo operato ingiusto profitto, recando danno patrimoniale all’Erario o al cliente; — art. 641 c.p. - Omessa denuncia di reato (telaio falsificato, provenienza furtiva ecc); quando il si ometta di sospendere l’operazione che faccia ritenere la presenza di reato, informandone il competente UMC (riferibile al solo R.T.*) — art. 481 c.p. - Falso ideologico, certificazione falsa (riferibile al solo R.T.*) * per l’art. 641 c.p. - omessa denuncia di reato connesso con il veicolo da revisionare, e per l’art. 481 c.p. - falso ideologico, vista l’esclusività del R.T. nella constatazione del reato o nel rilascio del certificato falso, se non coincidente con il titolare, può ipotizzarsi solo l’eventuale concorso del titolare nel reato. 64
  64. Procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione Il D.D. 4

    aprile 1995 prevedeva le modalità di collegamento telematico delle officine con il CED (linea dedicata). Tale norma è stata parzialmente superata con l’accesso al Portale dell’Automobilista ed a seguito degli aggiornamenti MCTC Net 2 (PC Prenotazione). Con D.D. 3662/2009, dal 17.08.2009 i Centri di revisione trasmettono i dati relativi al servizio di revisione attraverso il Nuovo Servizio Revisioni sul Portale dell’Automobilista (collegamento web service Net2): — Per accedere al Portale occorrono le credenziali di accesso e il PIN da richiedere al CED. — I bollettini postali vengono pagati on-line nell’ambito della procedura informatizzata di revisione gestita dal PCP (gestione integrata di pratica e pagamento). — A completamento della revisione, il sistema rilascia una etichetta adesiva con l’esito della revisione ed un codice antifalsificazione, da apporre sulla Cdc. — Con la procedura informatizzata, è stato abolito l’obbligo di trasmettere all’UMC provinciale, entro i tre giorni successivi, la CdC, il bollettino di versamento postale ed il certificato di avvenuta revisione. 65
  65. Del D.D. 4 aprile 1995 residuano le seguenti incombenze per

    l’impresa: — Esporre all’esterno dell’officina, ben visibile, un’insegna riportante il numero e la data di autorizzazione MCTC e il codice impresa assegnato per il collegamento con il CED. — Esporre all’interno dell’officina, ben visibile, due cartelli riportanti rispettivamente la tariffa di revisione (analitico) e gli orari di apertura al pubblico. — Tenere il Registro delle revisioni eseguite, prima cartaceo e vidimato dalla Provincia, aggiornato giornalmente e sottoscritto dal R.T. Con Circolare R.U. 23327 del 22 ottobre 2014 è stato abolito il registro cartaceo delle revisioni e sostituito dal Registro informatico delle revisioni, compilato automaticamente dal PC Prenotazione. Nota: Il registro cartaceo delle revisioni prenotate (dati dei richiedenti e dei veicoli da revisionare) è integrato nel Registro informatico delle revisioni. — È ancora prevista l’emissione di un referto cartaceo con firma del R.T. Tuttavia i dati della revisione sono contenuti ed archiviati nel file .sav (referto elettronico completo) che contiene: ü dati proprietario, veicolo, prove effettuate, ü esito complessivo, checksum ü caratteri FOTO veicolo (rilevazione targa) ü eventuale motivazione annullamento. 66
  66. 67

  67. I controlli amministrativi e tecnici sui Centri di Revisione Ø

    Art. 80 comma 10 CdS Prevede che gli Uffici Provinciali UMC effettuino periodici controlli sulle officine autorizzate, nonché controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. Ø D. Lgs 112/1998 Stabilisce, nel quadro del decentramento amministrativo, in via di principio, che detti controlli competono, per la parte amministrativa alle Amministrazioni provinciali, e per la parte tecnica agli UMC. Ø C.M. 147/1996 bis del 19.11.2001 Modalità di esecuzione delle verifiche ispettive sulle officine autorizzate. Ø C.M. 15/1999 del 4.03.1999 Attività ispettiva e sanzioni applicabili (amministrative e di revoca della autorizzazione). Ø Linea Guida CSRPAD (rev. 06 del marzo 2016) Utilizzo del Portale dedicato ai funzionari del Ministero dei Trasporti incaricati delle verifiche ispettive e modalità di conduzione delle visite ispettive. 68
  68. CM 147/96 bis: articolazione 69 ALLEGATO 1 Guida all’effettuazione della

    verifica ispettiva → In parte superata da Guida CSRPAD ALLEGATO 2 Modello di verbale di verifica ispettiva (superato) APPENDICE A Contenuto del questionario (Parte 1 e 2). Gestione delle verifiche ispettive. Allegati APPENDICE A Check list per i controlli (Parte 1 e 2) • Parte 1: Requisiti richiesti per l’autorizzazione all’attività di revisione: - Documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione - Conformità delle attrezzature - Idoneità ambiente di lavoro • Parte 2: Verifica dell’esistenza di una organizzazione aziendale e di un sistema di controllo di processo per la qualità del servizio conforme ai requisiti della Norma ISO 9001 riferiti alla specifica attività di revisione. APPENDICE B Verifiche sulle attrezzature dei Centri di revisione, e relative liste di riscontro (per ciascuna attrezzatura) → Superato da Guida CSRPAD ALLEGATO 3 Prospetto riassuntivo operazioni di controllo sulle attrezzature (rif. C.M. 88/95 e smi) → Superato da Guida CSRPAD ALLEGATO 4 Modulo registrazione rilievi meteorologici ALLEGATO 5 Norme di sicurezza sul posto di lavoro → da integrare con D. Lsg 81/2008; rischi specifici attrezzature di revisione e manipolazione veicoli.
  69. GUIDA ALL’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA (C.M. 147/96 BIS) CHECK LIST

    PARTE 1 Requisiti (amministrativi e tecnici) di rilascio e mantenimento della autorizzazione (art. 80 Cds). Accertamento in campo degli Ispettori UMC. — In caso di irregolarità e violazioni, l’Ispettore segnala alla Direzione UMC e, quest’ultima, per il seguito di competenza, alla Provincia, per le successive azioni (penali ed eventualmente civili ed amministrative). — Se la Provincia individua comportamenti del RT penalmente rilevanti (direttamente o su segnalazione) è tenuta a denunciare il rilievo alla Procura della Repubblica. CHECK LIST PARTE 2 Requisiti di qualità del servizio di revisione veicoli, riferiti alla Norma ISO 9001 «Sistemi di gestione per la qualità: requisiti». Valutazione di conformità ai requisiti e classificazione dell’officina in 3 fasce di affidabilità. 70
  70. Check list-Parte 2: Verifica dell’esistenza di una organizzazione aziendale e

    di un sistema di controllo di processo per la qualità del servizio conforme ai requisiti della ISO 9001 riferiti all’attività di revisione: 1. Capacità organizzativa (organigramma, mansionario ecc.) 2. Definizione e controllo del processo di revisione (procedura per le operazioni di revisione, istruzioni operative, flussogrammi, gestione situazioni non conformi ecc.) 3. Qualificazione del personale (formazione e aggiornamento, conoscenza delle normative di legge, competenza professionale, conoscenza evoluzione tecnica dell’autoveicolo, capacità di giudizio ecc.) 4. Apparecchiature di prova (condizioni d’impiego, stato d’uso, conservazione in ambiente non idoneo, libretto d’uso e manutenzione ecc.). 5. Taratura e controllo (vidimazione libretti metrologici, manutenzioni programmate ecc.) 6. Gestione della documentazione e delle registrazioni (procedure e modulistica, registri, corretta conoscenza e gestione degli interessati, archiviazione, pronta reperibilità ecc.) 7. Gestione dei veicoli (procedura CED prenotazione, registro revisioni ecc.) 8. Rapporti con i clienti (esposizione tariffario, informazioni fornite, trasparenza del servizio) 9. Misurazioni-analisi-miglioramento (soddisfazione cliente, gestione delle NC, dei reclami, efficienza/operatività della linea, riduzione inefficienze ecc.) 10. Sicurezza del posto di lavoro (ai sensi del D. Lgs 81/2008: DVR, piano di evacuazione, dotazioni antinfortunistiche, prevenzione incendi, igiene ambiente lavoro ecc.) 71
  71. IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI (1/5) Norma violata Motivazioni e azioni

    Sanzioni Art 80 comma 9 CdS Requisiti tecnico- professionali, di attrezzature, locali idonei. Requisiti personali, morali e professionali del Titolare e del Responsabile tecnico Mutamenti delle caratteristiche tecniche dei locali Mancata idoneità dei locali Comunicazione all’AP Revoca previa diffida (Art 80 comma 9) Manca l’insegna (o è illeggibile), manca il tariffario, manca l’orario di effettuazione delle revisioni Irregolarità/Omissione Comunicazione all’AP Diffida (C.M. 147/96) Mancata esecuzione della visita periodica o occasionale dell’attrezzatura (libretto metrologico scaduto) Preavviso tipo 1: Irregolarità/Omissione Comunicazione all’AP Diffida a regolarizzare e revoca in caso di mancata regolarizzazione. I veicoli revisionati prima della regolarizzazione saranno richiamati a revisione singola presso UMC, a spese dell’impresa; a tal fine si individua la targa dell’ultimo veicolo revisionato per ciascuna categoria. Diffida (C.M. 147/96) Attrezzatura non funzionante 72
  72. IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI (2/5) Norma violata Motivazioni e azioni

    Sanzioni Art 80 comma 11 CdS Mancanza di una o più attrezzature Preavviso tipo 1: Diffida a proseguire le revisioni. Termine di 30 gg per ripristinare le attrezzature mancanti. Comunicazione all’AP Revoca, se il centro continua a fare revisioni o non regolarizza entro il termine. Richiamo a revisione singola presso UMC dei veicoli eventualmente revisionati dopo la diffida. Revoca previa diffida (Circolare DTT 15/99) Revisioni effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti Preavviso tipo 2: Violazioni gravi. Comunicazione AP Valori eccedenti i limiti di legge Revisione effettuata in presenza di anomalie che ne imponevano l’interruzione (gancio traino o impianto gas non aggiornato, n telaio illeggibile, attestato ATP scaduto) Revoca (Art 80 comma 11) 73
  73. IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI (3/5) Norma violata Motivazioni e azioni

    Sanzioni Art 80 comma 15 CdS Mancato rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa per l’emissione della certificazione di revisione Preavviso tipo 2: Violazioni procedurali. Comunicazione AP Esempi: Irregolarità referti prove Irregolarità Procedura MCTC Net2 Sanzione pecuniaria + Segnalazione AP In caso di 3 violazioni accertate nell’arco di 2 anni, si procede alla revoca dell’autorizzazione Sanzione pecuniaria + Revoca Art 80 comma 16 CdS Accertamento falsa certificazione di revisione Reato penale: Falsità della certificazione di revisione Art 479 CP: falsità ideologica in atto pubblico Revoca + Cancellazione Registro Imprese 74
  74. IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI (4/5) 75 PROCEDURA DI REVOCA DELL’

    AUTORIZZAZIONE — Compete alla PROVINCIA che ha rilasciato l’autorizzazione, su segnalazione dell’UMC che ha effettuato l’ispezione. — Vanno contestate tutte le irregolarità accertate (fattispecie e norma violata), con diffida a non effettuare ulteriori revisioni, ed assegnazione di un termine congruo per la presentazione di eventuali giustificazioni o controdeduzioni dell’impresa. — Allo spirare del termine, senza risposta dell’impresa (o motivazioni insoddisfacenti), la revoca dell’autorizzazione si rende efficace (decadenza). La revoca può essere altresì disposta nei seguenti casi: 1. Per espressa rinuncia all’autorizzazione da parte dell’impresa; 2. Per mutamento dei requisiti del Soggetto autorizzato (es. trasformazione forma giuridica, mutamenti sostanziali), che richiede il rilascio di una nuova autorizzazione; 3. Per mancanza dei requisiti tecnico-professionali, delle attrezzature o dei locali: in tal caso ha effetto immediato. 4. A seguito di accertamento di irregolarità: revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni, 3 violazioni in 2 anni decorrenti dalla prima violazione accertata, delle procedure previste, mancata regolarizzazione attrezzature ecc.
  75. IRREGOLARITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI (5/5) 76 PROCEDURA DI REVOCA DELL’

    AUTORIZZAZIONE (segue) È prevista infine al definitiva CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE e quindi la revoca dell’autorizzazione: PER FALSITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA REVISIONE (Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati) commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità CONSIDERAZIONI SUL REGIME SANZIONATORIO L’art. 80 CdS non prevede una gradualità di sanzioni nei confronti dell’impresa che effettua revisioni in modo irregolare: dalla diffida si passa alla revoca, immediata (nei casi più gravi) o successiva, nei casi di mancata regolarizzazione e in quelli di reiterate violazioni procedurali. NON È PREVISTO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE Ciò comporta una prudente ricorso alla revoca come provvedimento sanzionatorio in quanto, ove applicata, diviene oggetto di contenzioso amministrativo (ricorso al TAR) che, proprio in ragione della mancanza di proporzionalità, la rendono inapplicata.
  76. LINEA GUIDA C.S.R.P.A.D. PER ISPETTORI UMC - CENNI (1/3) Aggiornata

    in base agli aggiornamenti tecnici del Capitolato MCTC Net2 (rev. 06 del marzo 2016). Gli Ispettori UMC, previa registrazione, possono consultare la banca dati del Portale CSRPAD: — Archivio attrezzature omologate MCTC Net2 (omologazione rilasciata con certificato di conformità o autocertificata dal costruttore); — Archivio SW PCP e PCS riconosciuti idonei; — Archivio Sistemi Riconoscimento targa (RT) approvati; — Archivio dei tecnici abilitati alle verifiche metrologiche (dal costruttore o dall’Amministrazione): matricola CSRPAD, cronologia rilascio autorizzazioni. La guida fornisce inoltre le istruzioni per i controlli sul corretto utilizzo delle apparecchiature (procedure di prova). 77
  77. LINEA GUIDA C.S.R.P.A.D. PER ISPETTORI UMC - CENNI (2/3) Ø

    FASE 1: Identificazione SW, apparecchiature e sistemi riconosciuti conformi dall’Amministrazione — Verifica delle licenze (PCP e PCS): certificati di idoneità rilasciati dalla SW House titolare del riconoscimento. — Verifica aggiornamento apparecchiature al protocollo MCTCNet2 (ad eccezione del prova giochi, non collegato in rete). ü Controllo del codice CSRPAD sui libretti metrologici delle attrezzature, alla voce “Ricerca libretto” e verifica della corrispondenza (n. serie strumento e omologazioni dichiarate a libretto). ü Controllo del codice CSRPAD sulla scheda tecnica del Sistema RT, e corrispondenza (n. serie e targhetta identificativa apposta sulla telecamera). ü Controllo che lo schema/diagramma di collegamento riporti la simbologia di MCTC Net2, e specifichi, per ciascuna attrezzatura della linea, dove è collegata e con quale modalità (Collegamento RS senza esito, DIR o RETE). 78
  78. LINEA GUIDA C.S.R.P.A.D. PER ISPETTORI UMC - CENNI (3/3) Ø

    FASE 2: Controlli tecnici: dati identificativi delle apparecchiature, della configurazione e modalità di corretto utilizzo delle apparecchiature — MCTC Net2 vincola ad un uso corretto delle apparecchiature, sotto la responsabilità dei costruttori e delle SW House. Questo requisito garantisce che la durata delle prove strumentali non dipenda dal responsabile tecnico che le utilizza. — La guida riporta una check list in cui sono riepilogati i controlli da effettuare per la corretta identificazione delle attrezzature e della loro configurazione, ed i controlli specifici sul corretto uso delle attrezzature, per ciascuna attrezzatura: analizzatore, opacimetro, prova freni a rulli, prova freni a piastre, fonometro, prova fari, riconoscimento targa. 79
  79. LA VIGILANZA INFORMATICA - CENNI VANTAGGI DI MCTC NET2 (1/3)

    1. INFORMATIZZARE LE FASI DELLA REVISIONE (SEQUENZA OPERATIVA DALLA PRENOTAZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE DEI DATI); 2. STANDARDIZZARE LE MODALITÀ OPERATIVE; 3. GARANTIRE CERTEZZA, AFFIDABILITÀ E VERIDICITÀ DEI CONTROLLI SUL VEICOLO; 4. GARANTIRE CERTEZZA DELLA PRESENZA DEL VEICOLO SULLA LINEA DI REVISIONE (SISTEMA RT); 5. GARANTIRE CERTEZZA CHE I CONTROLLI SONO EFFETTUATI CON LE CORRETTE TEMPISTICHE; 6. TRACCIABILITÀ COMPLETA DELLE OPERAZIONI PER OGNI SINGOLA REVISIONE; 7. SICUREZZA DEI DATI DI PROVA (DOPPIA CHIAVE ASIMMETRICA) 8. USO ESCLUSIVO DI APPARECCHIATURE OMOLOGATE AL PROTOCOLLO E IN REGOLA CON LA VERIFICA PERIODICA. 80
  80. LA VIGILANZA INFORMATICA - CENNI VANTAGGI DI MCTC NET2 (2/3)

    9. L’ACQUISIZIONE IN TEMPO REALE DI TUTTI I REFERTI ELETTRONICI DELLE REVISIONI IN UN UNICO DATA BASE DEL CED CONSENTE ALL’AMMINISTRAZIONE DI ATTUARE LA VIGILANZA INFORMATICA SULL’ATTIVITÀ DELLE OFFICINE AUTORIZZATE. 10. IL SISTEMA PERMETTE DI RILEVARE, IN AUTOMATICO E CON L’ANALISI DEI DATI, LE ANOMALIE E LE POSSIBILI IRREGOLARITÀ: — errori formali, — integrità dei dati da possibili manipolazioni, — rispetto dei limiti di legge nell’attribuzione dell’esito, — corrispondenza del veicolo revisionato al banco prova freni in dotazione all’officina nell’immagine fotografica, — corretta imputazione dei requisiti tecnici del veicolo, — tempi congrui di esecuzione delle prove, — ripetitività dei valori di misura ottenuti, — sistematica omissione della prova di rumorosità allo scarico. 81
  81. LA VIGILANZA INFORMATICA - CENNI VANTAGGI DI MCTC NET2 (3/3)

    Il sistema MCTC NET2 consente di rilevare in automatico: TUTTO CIÒ CHE POTREBBE ESSERE INDIZIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI O COMUNQUE DIFFORMI DALLE PRESCRIZIONI IN VIGORE Quanto sopra porta a considerare l’opportunità di: — RAFFORZARE I CONTROLLI DA REMOTO — IMPIEGARE RISORSE DEDICATE (strumenti e personale con competenze informatiche specifiche) — Indirizzare le verifiche in campo alle situazioni più sospette di irregolarità (INTERVENTI “MIRATI”), con l’obiettivo di realizzare maggiore efficienza dell’attività e maggiore efficacia dell’azione. 82