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Rossella Tempesta - Corso RT - Modulo 4

Rossella Tempesta - Corso RT - Modulo 4

Responsabili Tecnici di Revisione veicoli (art. 80 Cds)
Modulo 4: La Disciplina Giuridica del Servizio di Revisione Milano, 15 novembre 2017 Rossella Tempesta

ALPI Servizi per la Qualità

November 20, 2017
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  1. Corso di Formazione per Responsabili Tecnici di Revisione veicoli (art.

    80 Cds) Modulo 4: Ambiente e Sicurezza nei Centri di revisione Introduzione alla gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Milano, 15 novembre 2017 Rossella Tempesta ALPI Servizi per la Qualità
  2. 2 NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

    NEI LUOGHI DI LAVORO è attualmente raccolta nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (D. Lgs. n. 81/2008) Tale Decreto detta la Normativa-quadro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro È articolato in: XIII Titoli, 306 Articoli, 51 Allegati
  3. Il D. Lgs 81/2008 si applica a: v Tutti i

    settori di attività, privati e pubblici (escluse Forze Armate e Polizia, dotate di specifiche normative, e Ditte individuali senza dipendenti) v Tutte le tipologie di rischio v Tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, compresi i c.d. “soggetti equiparati”: lavoratori interinali, soci lavoratori di cooperative sociali, studenti tirocinanti e stagisti, componenti di impresa familiare, coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, volontari dei VVFF e della Protezione Civile, lavoratori socialmente utili, lavoratori subordinati a distanza/ tele-lavoro, lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori autonomi, lavoratori distaccati. 4
  4. SALUTE 5 SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e

    sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità (benessere psico-fisico)
  5. PERICOLO, RISCHIO, DANNO 6 v PERICOLO - Proprietà o qualità

    intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. → Elemento oggettivo v RISCHIO - Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego od esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. → Concetto probabilistico Più semplicemente: Il pericolo è origine/causa di rischio. PERICOLO ≠ RISCHIO PERICOLO = FATTORE DI RISCHIO v DANNO - Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (transitoria o permanente), per effetto di infortunio o di malattia professionale.
  6. INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE 7 INFORTUNIO Incidente determinato da una

    causa violenta in occasione di lavoro… Esempi: tagli, abrasioni, fratture, ustioni. …dalla quale derivi: § Morte § Invalidità permanente § Inabilità temporanea del lavoratore MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa… Esempi: sordità, silicosi.
  7. Il rischio è la probabilità che accada un evento che

    può causare un danno, nella fattispecie un danno alle persone (lavoratori), in presenza di una sorgente di pericolo. 8 Esempio: Il pericolo è rappresentato da una cassetta degli attrezzi posta in modo non corretto sullo scaffale. Il danno dall’infortunio che il lavoratore subisce a seguito della caduta della cassetta. Il rischio dalla probabilità che cada proprio mentre il lavoratore passa sotto lo scaffale.
  8. FATTORI DI RISCHIO NEI LUOGHI DI LAVORO 9 Questi tre

    fattori, che costituiscono l’attività lavorativa, e la loro interazione, comportano l’esistenza di sorgenti di pericolo e quindi di rischio. Il Testo Unico all’art. 15 richiede l’adozione di misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ovvero di strumenti idonei a prevenire l’accadimento di un incidente e/o proteggere il lavoratore da un infortunio o da una malattia.
  9. MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZE DEI LAVORATORI

    (art 15 del T.U.) 10 Si distinguono in misure di prevenzione e di protezione Ø PREVENZIONE Agisce per ridurre la probabilità che un evento accada. Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Ø PROTEZIONE Agisce per ridurre l’entità del danno qualora accada un evento. La protezione costituisce una difesa contro ciò che potrebbe recare danno; è un elemento che si interpone tra chi può subire un danno e ciò che lo può causare. Misure di protezione attiva e passiva.
  10. MISURE DI PREVENZIONE 11 1. La valutazione di tutti i

    rischi per la salute e sicurezza: identificazione, misurazione e valutazione del rischio, efficacia degli strumenti di tutela adottati. 2. L’informazione, la formazione e addestramento dei lavoratori 3. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori 4. La progettazione, la costruzione ed il corretto utilizzo dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e degli impianti, dei dispositivi di sicurezza e la loro regolare manutenzione. 5. L’adozione delle misure di emergenza da attuare in caso di: primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione, pericolo grave e immediato. 6. L’adozione di comportamenti, istruzioni operative e procedure adeguate a prevenire o evitare situazioni di pericolo che possano causare danni.
  11. MISURE DI PROTEZIONE 12 Sono strumenti di protezione attiva e

    passiva del lavoratore: a) STRUMENTI DI PROTEZIONE ATTIVA Necessitano dell’intervento umano per essere efficaci: Ø I dispositivi di protezione individuale (DPI):caschi, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, cuffie ecc… Ø I mezzi di estinzione portatile: estintori manuali o carrellati Ø L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza b) STRUMENTI DI PROTEZIONE PASSIVA Si attivano autonomamente senza l’intervento umano in caso di evento dannoso come: Ø Gli impianti di rilevazione antincendio ad attivazione automatica Ø Gli arresti automatici di emergenza dei macchinari
  12. MISURE DI TUTELA: CLASSIFICAZIONE 13 A. MISURE TECNICHE Interventi sull’ambiente

    di lavoro, sugli impianti, sul ciclo tecnologico, sulle sostanze pericolose: Sistemi di aspirazione, Insonorizzazione di apparecchiature rumorose; Barriere protettive intorno a macchine utensili B. MISURE ORGANIZZATIVE Interventi e azioni per migliorare le prestazioni del fattore umano: Attività di informazione, formazione e addestramento; Miglioramento delle comunicazioni; Miglioramento della segnalazione dei pericoli/rischi; Attività di controllo, sia ambientale che sanitario C. MISURE PROCEDURALI Interventi sul sistema di lavoro, per migliorare le condizioni, le modalità e le pratiche di lavoro a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: Manuali, istruzioni, norme comportamentali ed operative D. MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE Dispositivi di protezione individuale (DPI) e Dispositivi di protezione collettiva (autorespiratori, maschere antigas).
  13. CATEGORIE DI PERICOLI 14 1. Pericoli ordinari Connessi all’attività ed

    ai luoghi di lavoro, producono un danno di tipo infortunistico. Es. cadute dall’alto, scivolamenti, schegge e frammenti. 2. Pericoli specifici Correlati a specifici procedimenti di lavorazione o al ciclo tecnologico. Es. utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici. 3. Pericoli ergonomici Derivano da criteri ergonomici errati quali posture incongrue, VDT, movimentazione manuale dei carichi. 4. Pericoli di processo Strettamente correlati al ciclo tecnologico sviluppato, e riconducibili alla possibilità di incidenti. Es. industria chimica, rilascio di energia termica o meccanica, di sostanze tossiche nell’ambiente, incendio, esplosione. 5. Pericoli organizzativi Es. personale inesperto o non addestrato, responsabilità non chiaramente definite, conflitti, carenza di un sistema di autorizzazioni, di procedure.
  14. VALUTAZIONE DEI RISCHI: METODO (1/2) 15 La valutazione dei rischi

    per la salute e sicurezza dei lavoratori è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione. I fattori che compongono il rischio (R) sono due: § La probabilità di accadimento di un evento dannoso (P) § L’entità del danno conseguente (D) Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di valori e l’analisi matriciale. Sia la probabilità che accada un danno sia l’entità dello stesso sono comunemente misurate con una scala di 4 valori: § Probabilità (P): altamente probabile (valore 4), probabile (3), poco probabile (2), improbabile (1). § Entità (D): gravissimo (valore 4), grave (3), medio (2), lieve (1). La combinazione matriciale dei due valori permette di valutare il rischio: Basso, Medio, Alto, Altissimo.
  15. VALUTAZIONE DEI RISCHI: METODO (2/2) 16 In funzione dell’entità stimata

    del rischio occorre intervenire sui fattori probabilità e/o entità, adottando opportune misure di prevenzione o protezione, al fine di eliminare, se possibile, o comunque ridurre il rischio ad un livello accettabile. Azioni di riduzione del rischio (R): § Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento (P) § Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno (D)
  16. CATEGORIE DI RISCHI PER LA SICUREZZA 17 1. Rischi eliminabili:

    è possibile un intervento alla fonte o in fase di progettazione. Es. rinuncia all’utilizzo di sostanze pericolose. 2. Rischi riducibili: si adottano opportune misure di prevenzione e protezione per ridurre gli effetti e/o la probabilità di accadimento degli eventi dannosi. Es. delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose, confinamento di processi chimici. 3. Rischi ritenibili: rischi ridotti, abbastanza tollerabili, possono essere consapevolmente accettati. La ritenzione deve essere comunque consapevole (per scelta aziendale). Non rientrano in questo caso eventuali rischi su cui non si è investigato per non conoscenza o per sottostima. 4. Rischi trasferibili: sono tali tutti quei rischi di bassa entità che possono essere coperti da polizze assicurative. La quota di trasferimento del rischio deve comunque essere minimizzata agendo prioritariamente sulla prevenzione e protezione.
  17. CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO 18 1. Rischi per la

    sicurezza e l’incolumità fisica (di natura infortunistica) Sono causa di incidenti, infortuni, danni o menomazioni fisiche subite dai lavoratori, in conseguenza di un impatto fisico traumatico di diversa natura dovuti a: strutture, attrezzature e macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio-esplosioni. 2. Rischi igienico-ambientali per la salute Emissione nell’ambiente di agenti inquinanti ambientali, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione e/o contaminazione degli addetti ad agenti chimici, agenti fisici (es. rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione), agenti biologici, materiali radioattivi. 3. Rischi trasversali o organizzativi per la sicurezza e salute Interni all’organizzazione. Possono comportare problemi di natura psicologica, che possono determinare infortuni o problemi di salute. Sono dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici (postazioni di lavoro e posture, macchine e attrezzature), condizioni di lavoro difficili (fattori oggettivi di stress, rapporti interpersonali).
  18. FATTORI DI RISCHIO (1/2) 19 1. Fattori di rischio per

    la sicurezza • Luoghi di lavoro al chiuso (anche sotterranei) e all’aperto • Ambienti confinanti a rischio inquinamento • Lavori in quota • Impianti di servizio • Attrezzature di lavoro: o Impianti di produzione, apparecchi/macchinari fissi o Apparecchi e dispositivi elettrici; Apparecchi termici; Attrezzature in pressione o Altre attrezzature a motore o Utensili manuali • Scariche atmosferiche, lavori sotto tensione, incendio, atmosfere esplosive, altre emergenze.
  19. FATTORI DI RISCHIO (2/2) 20 2. Fattori di rischio per

    la salute • Agenti fisici (vibrazioni, rumore) • Radiazioni non ionizzanti e radiazioni ionizzanti • Agenti chimici (sostanze pericolose, agenti cancerogeni, amianto) • Agenti biologici (virus, batteri ecc.) • Movimentazione manuale dei carichi • Videoterminali 3. Fattori di rischio trasversali e organizzativi • Stress lavoro correlato • Condizioni di lavoro particolari: lavoro notturno, in solitario, lavoratrici madri • Lavori a contatto col pubblico: ospedali, sportello, formazione, assistenza, vendita, vigilanza ecc.
  20. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI-DVR (1/3) 21 Con decorrenza dal

    1° gennaio 2013, tutte le aziende con almeno un dipendente hanno l’obbligo di redigere il: Documento di Valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del T.U. Il documento è elaborato in base alla valutazione dei rischi effettuata. Il DVR deve essere redatto dal Datore di lavoro (DL), con la collaborazione: • del Servizio di Prevenzione e protezione (SPP) • del Medico competente (MC) • sentito il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (LS)
  21. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI-DVR (2/3) 22 1. Descrizione dell’azienda

    • Identificazione dell’azienda: ubicazione, tipo di attività, responsabili • Caratteristiche dei luoghi di lavoro • Elenco del personale. 2. Metodologia seguita nella valutazione dei rischi • Descrizione del metodo di analisi e valutazione dei rischi • Liste di controllo: elenco dei fattori di rischio, classificati in: a) Rischi per la sicurezza e l’incolumità fisica (infortunistici) b) Rischi igienico-ambientali per la salute c) Rischi trasversali o organizzativi per la sicurezza e salute • Aree operative dell’azienda: lavorazioni eseguite e rischi omogenei. • Assegnazione del valore ai fattori di rischio riportati nelle liste di controllo (R = P x D) 3. Risultati della valutazione • Sulla base dell’analisi, i rischi vengono ordinati secondo il valore decrescente, con l’indicazione dei relativi interventi da attuare.
  22. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI-DVR (3/3) 23 4. Programma di

    attuazione degli interventi di adeguamento • Interventi di adeguamento alle norme di legge • Interventi di miglioramento della sicurezza e igiene del lavoro. • Fonti di finanziamento e modalità di attuazione di ogni intervento. 5. Responsabilità • Individuazione delle figure responsabili dell’attuazione delle misure di eliminazione/riduzione del rischio e della verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento attuate. 6. Coinvolgimento delle componenti aziendali • Si riportano i livelli di coinvolgimento dei lavoratori: singoli o collettivamente interpellati, componenti sindacali. 7. Professionalità e risorse utilizzate per la valutazione • Si riportano le risorse strumentali e le professionalità impiegate per l’analisi del rischio e le strutture esterne eventualmente coinvolte. 8. Allegati • Planimetrie, Schede di auto valutazione dei lavoratori, Note informative per il personale, Verbali di sopralluogo ecc.
  23. 24 LE FIGURE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Rappresentanti dei Lavoratori

    per la Sicurezza Nominano Lavoratori Nomina Medico Competente Servizio di Prevenzione e Protezione Squadra di emergenza Datore di Lavoro
  24. 25 D. Lgs. 81/2008, Art. 17-18 Il Datore di lavoro

    deve: ▪ Elaborare il documento di valutazione del rischio (DVR) e il Piano della sicurezza; ▪ Designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); ▪ Designare gli addetti alla gestione delle emergenze; ▪ Nominare il medico competente; ▪ Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI; ▪ Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; ▪ Convocare (nelle aziende con più di 15 addetti), almeno una volta l’anno, la riunione di prevenzione e protezione dei rischi, con il RSPP, il medico competente, il RLS. Obblighi del Datore di Lavoro
  25. 26 D.Lgs. 81/2009, Art. 20 I Lavoratori devono: ▪ Prendersi

    cura della propria salute e sicurezza e di quella dei colleghi; ▪ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti (capo squadra, officina, ufficio), ai fini della protezione collettiva ed individuale: ▪ Utilizzare in modo corretto i DPI, i mezzi e le attrezzature di lavoro; ▪ Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di attrezzature, mezzi e DPI ed eventuali condizioni di pericolo; ▪ Non rimuovere né modificare i dispositivi di sicurezza/ segnalazione/ controllo ▪ Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza, o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; ▪ Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; ▪ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente. Obblighi dei Lavoratori
  26. 27 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è formato

    da un Responsabile (RSPP) a cui possono essere affiancati degli Addetti (ASPP). Il SPP deve: ▪ Aiutare il Datore di Lavoro nella stesura della valutazione dei rischi. ▪ Vigilare sull’applicazione delle normative di salute e sicurezza. ▪ Partecipare alla riunione periodica. ▪ Visitare gli ambienti di lavoro con il Medico Competente. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
  27. 28 Persona interna o esterna all’azienda, nominata direttamente dal D.L.,

    consultato il RLS. Riceve dal Datore di lavoro: ▪ Informazioni sulla natura dei rischi; ▪ Descrizione degli impianti; ▪ Dati registro infortuni e malattie professionali; ▪ Organizzazione del lavoro e attuazione misure di sicurezza; ▪ Prescrizioni degli organi di vigilanza; Provvede a: ▪ Individuare i fattori di rischio; ▪ Elaborare misure preventive/protettive e procedure di sicurezza per le varie attività; ▪ Proporre programmi di formazione e informazione; ▪ Informare i lavoratori sui rischi generici e specifici e sulle procedure di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  28. 29 Il Medico Competente è nominato direttamente dal D.L. ▪

    Collabora con il DL alla stesura della valutazione dei rischi; ▪ Effettua l’idonea sorveglianza sanitaria; ▪ Effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; ▪ Esprime giudizi di idoneità sui lavoratori (compatibilità tra mansione svolta e condizioni fisiche del lavoratore); ▪ Visita periodicamente gli ambienti di lavoro con il RSPP; ▪ Collabora con il D.L. per le misure di tutela della salute, per il servizio di pronto soccorso, per la formazione e l’informazione. ▪ Partecipa alla riunione periodica. Il Medico Competente
  29. 30 La sorveglianza sanitaria (e la nomina del medico competente)

    è prevista per le aziende esposte ai seguenti rischi: 1. Agenti chimici 2. Rumore 3. Amianto 4. Movimentazione manuale dei carichi 5. Vibrazioni 6. Uso di videoterminali 7. Agenti cancerogeni 8. Agenti biologici 9. Radiazioni ionizzanti 10. Lavoro notturno 11. Campi elettromagnetici 12. Radiazioni ottiche artificiali Sorveglianza sanitaria
  30. 31 ▪ Nelle aziende fino a 15 lavoratori, RLS è

    eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. ▪ Nelle aziende con più di 15 lavoratori, RLS è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU) ▪ Se non è nominato, le funzioni sono svolte dagli RLS territoriali I compiti dei RLS sono: ▪ Raccogliere le esigenze dei Lavoratori e discuterle con la Direzione e con il Servizio di Prevenzione e Protezione. ▪ Partecipare alla riunione periodica ed alla stesura della valutazione del rischio. ▪ Porre la propria esperienza maturata nell’ambiente di lavoro al servizio della sicurezza e della salute dei lavoratori (es. propone attività e misure di prevenzione). Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  31. 32 I Dirigenti ed i Preposti, in ragione delle competenze

    professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Devono disporre ed esigere che i singoli lavoratori usino correttamente i DPI messi a loro disposizione dal Datore di Lavoro. Dirigenti e Preposti
  32. 33 La squadra di emergenza è composta da: ▪ Addetti

    evacuazione ▪ Addetti antincendio ▪ Addetti primo soccorso Deve essere presente in ogni realtà lavorativa. Requisito per far parte della squadra di emergenza è l’idoneità alla funzione rilasciata dal MC. Nessun lavoratore può rifiutare l’incarico, salvo comprovate motivazioni sanitarie. Squadra per la gestione delle emergenze
  33. 34 ▪ Il capo squadra che non vigila che i

    lavoratori della sua squadra rispettino le norme di sicurezza commette una omissione. ▪ Il lavoratore che non ha segnalato al DL, al dirigente o al preposto una condizione di pericolo commette una omissione. ▪ Il datore di lavoro che non osserva le prescrizioni in materia di salute e sicurezza, violando gli obblighi «precauzionali», può incorrere in sanzioni amministrative e penali, che vanno dalla multa/ammenda, al divieto di collaborare con la P.A., alla sospensione dell’attività di impresa, fino all’arresto e, nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, all’imputazione per omicidio colposo o per lesioni colpose. Responsabilità delle figure coinvolte (1/2) La responsabilità delle figure coinvolte è di natura amministrativa e penale, ed è perlopiù riconducibile a comportamenti e condotte omissive delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza.
  34. 35 ▪ Il caso di malattia professionale o infortunio, al

    lavoratore spetterà un risarcimento danni che comprenda: o Il danno patrimoniale (perdita economica): spese sostenute per cure, perizie, mancati guadagni o Il danno non patrimoniale: danno alla salute (fisica e psicologica). Al risarcimento provvede INAIL, salvo il caso in cui l’infortunio sia conseguenza di un reato (es. lesioni colpose e omicidio colposo). ▪ Alcune delle competenze in materia di salute e sicurezza - eccetto quelle attribuite in via esclusiva al DL e non delegabili - possono essere delegate al Servizio Prevenzione e Protezione (SSP) ed ai Dirigenti e Preposti, secondo un sistema di deleghe. ▪ Le sanzioni penali previste sono sostituibili con una sanzione amministrativa, e con l’obbligo di sanare la carenza riscontrata entro il termine prescritto dall’organo vigilante. ▪ La vigilanza e l’irrogazione di sanzioni è effettuata dalle ASL territoriali competenti (dall’Ufficio del Lavoro e dai VV.FF. esclusivamente per i temi di competenza). Responsabilità delle figure coinvolte (2/2)
  35. 36 Obbligo del DL di Formazione, informazione e addestramento dei

    lavoratori (art.36 e 37 del T.U.) per il funzionamento dell’intero sistema di prevenzione sui luoghi di lavoro. ▪ Informazione: rischi per la salute e sicurezza, procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione e relativi addetti incaricati, RSPP e ASPP, MC, rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali, pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose, misure di protezione e prevenzione adottate. ▪ Formazione: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansione, nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie. ▪ Addestramento: sulle procedure di lavoro. Formazione, informazione e addestramento
  36. 37 Tra le possibili situazioni di emergenza citiamo: incendio, allagamento,

    infortunio e malore, ordigno esplosivo, guasto elettrico, alluvione, condizioni meteorologiche eccezionali, terremoto. Il DL è tenuto a: ▪ Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti (primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) ▪ Designare i lavoratori incaricati (squadra di emergenza) ▪ Informare, formare e addestrare i lavoratori sulle misure predisposte ed istruirli sui comportamenti da adottare per mettersi al sicuro in caso di pericolo grave e immediato ▪ Garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro. GESTIONE DELLE EMERGENZE
  37. 38 ▪ L’azienda predispone un Piano di emergenza, che indica

    possibili scenari di emergenza, le modalità per attivare i presidi antincendio e coordinare l’azione con i VVFF, prestare soccorso alle persone ed agevolarne l’evacuazione. ▪ Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono: ü Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi: estintori, idranti, pompe, allarmi, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, piani di evacuazione ü Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti ü Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza. ▪ Le vie e uscite di emergenza devono essere adeguate (numero, distribuzione e dimensioni) alle caratteristiche dei luoghi di lavoro e al numero massimo di persone presenti, rispettare l’altezza minima di m. 2 e la larghezza minima prevista dalle norme antincendio, e devono rimanere sgombre. RISCHIO INCENDIO (1/2)
  38. 41 RISCHI SPECIFICI - ATTREZZATURE DI LAVORO Macchine, apparecchi, utensili,

    impianti destinati a essere usati durante il lavoro devono: ▪ Essere conformi alle specifiche Direttive comunitarie di prodotto: macchine, impianti di sollevamento ecc… ▪ Se costruite prima, essere conformi ai “Requisiti generali di sicurezza” dell’Allegato V del T.U. ▪ Ove previsto, richiedono misure di protezione quali: utilizzo di DPI, segnaletica di sicurezza. Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate secondo: ▪ le disposizioni legislative in materia (Allegato VI del T.U.) ▪ le istruzioni d’uso del fabbricante (libretti d’uso e manutenzione). Se l’uso di un’attrezzatura richiede competenze o conoscenze specifiche, il DL deve: ▪ formare adeguatamente i lavoratori all’uso dell’attrezzatura ▪ riservare l’uso dell’attrezzatura ai lavoratori incaricati. Le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di manutenzione periodica, da personale competente, con evidenza in caso di controllo degli organi di vigilanza (es. ISPESL, ASL o enti abilitati dai Ministeri competenti).
  39. 42 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Rischi di natura elettrica connessi

    all’impiego di materiali, impianti e apparecchiature elettriche: ▪ Contatti elettrici diretti Contatto accidentale di una parte del corpo con parti elettriche in tensione ▪ Contatti elettrici indiretti Contatto accidentale di una parte del corpo con parti di apparecchiatura che sono in tensione per malfunzionamento/guasto. Protezione: messa a terra apparecchiature, differenziale/salvavita. ▪ Incendio di origine elettrica Cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici, carente manutenzione, scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (prolunghe, ciabatte). Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano sono: contrazione muscolare, arresto respiratorio, arresto cardiaco, ustioni. Prevenzione incidenti: far installare impianti elettrici a cura di personale abilitato in modo da garantire conformità alle norme ed ai criteri di sicurezza, evitare riparazioni «fai da te», non utilizzare per scopi non previsti dal costruttore, apparecchiature a «doppio isolamento», attenzione all’uso di apparecchi elettrici in locali umidi.
  40. 43 D.Lgs. 81/08 Art. 74 Si intende per Dispositivo di

    Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ▪ Sono dispositivi di protezione individuale: ▪ Non sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale gli indumenti ordinari di lavoro (tute, camici) e le attrezzature di soccorso e salvataggio. Dispositivi di Protezione individuali - DPI (1/3)
  41. 44 I DPI sono suddivisi in tre categorie. ▪ DPI

    di prima categoria Proteggono da rischi di danni fisici di lieve entità (azioni lesive superficiali contatto o urti con oggetti caldi, ecc.). Devono essere muniti della marcatura CE. ▪ DPI di seconda categoria Quelli che non rientrano nelle altre due categorie. Marcatura CE + Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo Notificato che ha effettuato i controlli a campione. ▪ DPI di terza categoria Proteggono da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (cadute dall'alto, apparecchi di protezione respiratoria filtranti, DPI isolanti, DPI per tensioni elettriche, protezione dalle aggressioni chimiche ecc.). Marcatura CE + Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo Notificato che ha effettuato i controlli a campione, e devono essere corredati dalle istruzioni all’uso. Dispositivi di Protezione individuali - DPI (2/3)
  42. 46 Segnaletica - Cartelli di divieto Vietato fumare ed usare

    fiamme libere Vietato fumare Vietato l’accesso alle persone non autorizzate Vietato spegnere con acqua Vietato lubrificare e manutenere gli organi in moto Vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza Forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
  43. 47 Segnaletica - Cartelli di avvertimento Pericolo di ustione Carichi

    sospesi Attenzione Pericolo generico Carrelli in movimento Sostanze nocive o irritanti Pericolo di folgorazione Forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
  44. 49 Segnaletica - Cartelli di salvataggio Via di fuga/ Percorso

    di esodo Uscita di sicurezza Punto di raccolta Infermeria/ Pronto Soccorso Lava occhi di emergenza Doccia di emergenza Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde
  45. 50 Segnaletica - Cartelli delle attrezzature antincendio Estintore carrellato Lancia

    antincendio Estintore Valvola di intercettazione Pulsante antincendio Stop di Emergenza (I.E.G.) Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso
  46. 51 Tutti i prodotti chimici che entrano in azienda devono

    avere la scheda di sicurezza, suddivisa in 16 punti e contenente informazioni, tra cui: ▪ Composizione del prodotto ▪ DPI da indossare per utilizzare il prodotto ▪ Misure di Pronto Soccorso in caso di incidente ▪ Simboli di pericolo ▪ Frasi di rischio (“Rxx”) e Consigli di sicurezza (“Sxx”). ▪ Numeri e indirizzi da contattare in caso di emergenza. Per prevenire il rischio chimico è necessario: ▪ Indossare sempre con cura i DPI ▪ Durante l’uso di prodotti chimici è vietato fumare, bere, mangiare, portare le mani al viso, alla bocca e agli occhi. ▪ Non rimuovere, non coprire, non danneggiare l’etichetta presente sui contenitori. ▪ Non disperdere un prodotto chimico in ambiente. SOSTANZE CHIMICHE
  47. 52 L’esposizione prolungata a una forte rumore, può causare danni

    irreversibili all’apparato uditivo. Il danno biologico consiste nella perdita parziale o totale dell’udito (ipoacusia). Il calcolo dell’esposizione al rumore viene effettuato misurando il livello del suono negli ambienti di lavoro in decibel: dB(A); quindi viene rilevato il tempo di esposizione al rumore del lavoratore in ogni postazione che utilizza durante la giornata. Le classi di esposizione sono le seguenti: ▪ Inf. 80 dB (misure di protezione non necessarie). ▪ Tra 80 e 85 dB (misure di protezione consigliate). ▪ > 85 dB (misure di protezione obbligatorie). RUMORE Tipi di Protezioni Auricolari
  48. 53 La postazione di lavoro è l’insieme che comprende: q

    attrezzature munite di videoterminale (VDT) q tastiera, mouse, SW, accessori opzionali q apparecchiature connesse: telefono, modem, stampante q supporto per i documenti, sedia, piano di lavoro, ambiente di lavoro immediatamente circostante. Deve essere concepita con flessibilità ed adattabilità alle esigenze umane. VIDEOTERMINALISTA (1/2)
  49. 54 ▪ Il videoterminalista che utilizza il VTM per oltre

    20 ore settimanali deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per i rischi della vista e degli occhi e per i rischi dell’apparato muscolo-scheletrico. ▪ Il videoterminalista ha diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lavoro; tali pause non sono cumulabili. ▪ La periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50°anno di età; quinquennale negli altri casi. ▪ Possibili disturbi connessi al posto di lavoro e all’uso del VTM: o Disturbi per la vista e per gli occhi o Problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale: disturbi posturali, disturbi psicologici o Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (illuminazione e microclima, temperatura, umidità, correnti d’aria, rumore). VIDEOTERMINALISTA (2/2)
  50. 55 Per movimentazione manuale dei carichi si intende qualsiasi operazione

    di trasporto o sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, tirare o spostare un carico. Movimentazione manuale dei carichi (1/4) Rischio: Lesioni dorso-lombari: qualsiasi lesione a carico delle strutture ossee muscolari, tendinee nervose e vascolari a livello dorso-lombare.
  51. 56 Sollevare un carico piegando le gambe e non la

    schiena. Movimentazione manuale dei carichi (2/4)
  52. 57 Durante il trasporto di un carico, tenere il peso

    vicino al corpo. Movimentazione manuale dei carichi (3/4)
  53. 58 Durante lo spostamento di un carico, evitare di ruotare

    solo il busto. Movimentazione manuale dei carichi (4/4)
  54. 59 Stress da lavoro correlato - Cenni (1/2) Stress: stato,

    che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. Stress da Lavoro Correlato: percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste. Mobbing: persecuzione sistematica nei confronti del lavoratore allo scopo di danneggiarlo, fino alla perdita del lavoro. FATTORI DI RISCHIO SLC Ø Fattori legati al contenuto del lavoro Ritmo e carico di lavoro, ambiente di lavoro e attrezzature, orario di lavoro (turni di notte, orario di lavoro senza flessibilità/pause, orari lavoro prolungati).
  55. 60 Stress da lavoro correlato - Cenni (2/2) Ø Fattori

    legati al contesto del lavoro Scarsa comunicazione e sostegno; ambiguità e/o conflitto di ruolo e responsabilità; ridotta autonomia decisionale; mancanza di controllo del lavoratore sull’attività svolta; incertezza e immobilità di carriera o eccessiva mobilità; bassa retribuzione; precarietà dell’impiego; basso valore sociale attribuito all’attività svolta; difficoltà di relazioni interpersonali sul lavoro. Ø Rischi di rilievo attuale (Osservatorio europeo) Precarietà e insicurezza del lavoro; squilibrio tra lavoro e vita privata; invecchiamento della forza lavoro per mancanza di turnover; processi di ristrutturazione aziendale (incertezza). PREVENZIONE E GESTIONE DELLO SLC Ruoli, responsabilità e procedure di lavoro definite, orario sostenibile, alternanza di mansioni, miglioramento della comunicazione interna, delle relazioni, dell’ambiente fisico di lavoro, formazione del personale, sorveglianza sanitaria del personale a rischio, interventi di promozione della salute in riferimento ai fattori di rischio SLC.
  56. 61 LA SICUREZZA IN AMBIENTE D’OFFICINA E NEI CENTRI DI

    REVISIONE I centri di revisione hanno generalmente due zone operative: Ø Locali ufficio Ø Locali o aree in cui sono installate una o più linee di revisione (funzionalmente separati rispetto all’area dove si esercita l’attività di autoriparazione). Le tipologie di rischi presenti in un centro di revisione sono: 1. Rischi generali dei locali (uffici e officina) 2. Rischi correlati all’uso di utensili e attrezzature d’officina 3. Rischi correlati all’uso delle specifiche attrezzature di revisione veicoli 4. Rischi specifici nella manipolazione dei veicoli
  57. 62 CARATTERISTICHE DEI LOCALI Le dimensioni minime dei locali delle

    officine che svolgono attività di revisione sono stabilite per legge (distintamente per imprese individuali e società, consorzi e società consortili, officine di revisione esclusivamente di ciclomotori e motoveicoli). Ai fini dell’idoneità dell’ambiente di lavoro, i locali debbono possedere: 1. Certificato di agibilità rilasciato dal Comune da cui si evinca la corretta destinazione d’uso. 2. Certificazione sanitaria ai fini dell’igiene e sicurezza del lavoro rilasciata dalla ASL. 3. Certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dai VV.FF. (solo per locali di superficie coperta ≥ 300 mq). 4. Redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lsg 81/2008. 5. Certificazione di conformità per le apparecchiature di sollevamento.
  58. 63 Ambiente di lavoro - Locali Ufficio Locali ufficio: per

    attività d’ufficio o operazioni contabili quali riscossione di pagamenti, prenotazione delle revisioni, rilascio etichetta di revisione ecc. I fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori sono: • Aree di transito: dimensioni, pavimentazione (scivolosa, non uniforme ecc.), presenza di ostacoli, illuminazione. • Spazio di lavoro: spazio minimo, illuminazione, pulizia, accessi, locali per il pubblico (sala d’attesa). • Scale: gradini, materiale antiscivolo, parapetti e corrimano. • Macchine da ufficio: dispositivi in movimento (protezioni adeguate). • Impianti elettrici: idoneità, installazione a norma, impianto a terra, salvavita, protezione cavi, interruttori e prese di corrente. • Rischi di incendio ed esplosione: attrezzature antincendio (idranti, estintori, cartellonistica ecc.), vie di fuga (segnalazione). • Ventilazione e climatizzazione: areazione dei locali, climatizzazione. • Microclima termico: temperature e umidità, isolamento termico. • Illuminazione: naturale (finestre) ed artificiale, luci di emergenza. • Lavoro a videoterminale: caratteristiche dei monitor, postazioni di lavoro (PC, scrivanie, sedie).
  59. 64 Locali Officina - Linea di revisione (1/3) Locali o

    aree dell’officina ove sono installate le attrezzature di revisione collegate in rete ai SW PC-Stazione e PC-Prenotazione (quest’ultimo, di norma, ubicato nei locali ufficio). I fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori sono: • Aree di transito: dimensioni, pavimentazione (scivolosa, non uniforme ecc.), presenza di ostacoli, segnalazioni per pedoni e passaggi pedonali, segnalazioni aree di transito dei veicoli (strisce gialle), individuazione delle aree di entrata ed uscita per veicoli e per pedoni, illuminazione adeguata. • Spazi di lavoro destinati alla revisione veicoli: o Pedonali: spazio minimo per ogni addetto, altezza soffitto, illuminazione, pulizia, passaggi e accessi (regolamentazione), aree di attesa per il pubblico; segnaletica (strisce, zebre, segnali di divieto, piste riservate ecc.), carichi sospesi (segnalazione). o Per veicoli: segnalazione e delimitazione aree pericolose (rulli del banco prova freni, rulli del banco prova velocità, della fossa d’ispezione, ponte sollevatore), segnaletica (strisce, zebre, segnali di divieto, piste riservate ecc.), parcheggi per i veicoli degli utenti in aree interne od esterne e relativa segnalazione.
  60. 65 Locali Officina - Linea di revisione (2/3) • Scale:

    gradini, materiale antiscivolo, parapetti e corrimano. • Macchine e attrezzi di utilizzo manuale: attrezzature di prova e controllo (marcatura CE, pericoli di manipolazione, manuale istruzioni), apparecchi di sollevamento (marcatura CE, sicurezza di manovra, segnaletica, indicazione carichi massimi). • Impianti elettrici: idoneità, installazione a norma, impianto a terra, salvavita, protezione cavi, interruttori e prese di corrente. • Rischi di incendio ed esplosione: attrezzature antincendio (idranti, estintori, cartellonistica ecc.), vie di fuga (segnalazione). • Ventilazione e climatizzazione: areazione locali, climatizzazione. • Microclima termico: temperature e umidità relative, correnti d’aria. • Esposizione ad agenti chimici e cancerogeni: areazione dei locali, sistema di aspirazione dei gas di scarico, eventuale utilizzo di DPI (mascherine, guanti), segnaletica di spegnimento del motore per i veicoli in attesa di effettuare le prove.
  61. 66 Locali Officina - Linea di revisione (3/3) • Esposizione

    a rumore: rumorosità, se ≥ 85 dBA utilizzo di DPI ortoprotettivi, segnaletica di spegnimento del motore per i veicoli in attesa di effettuare le prove. • Esposizione a vibrazioni: sorgenti di vibrazione ed utilizzo di DPI. • Illuminazione: naturale (finestre) ed artificiale, presenza luci di emergenza, fonti di illuminazione specifiche per fosse di ispezione, ponte sollevatore, ispezione vano motore, vano bagagli ecc. • Carico di lavoro mentale: valutazione di eventuale eccessivo affaticamento degli operatori. • Lavoro a videoterminale: caratteristiche dei monitor, posizione PC, tastiere, pulizia.
  62. 67 Sicurezza e organizzazione del Centro di revisione Aspetti che

    dipendono direttamente dal datore di lavoro: • Affidamento dei compiti al lavoratore pertinenti alla mansione professionale ed in relazione alle sue capacità e condizioni personali. • Adozione di idonee misure che consentano ai soli lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni di accedere alle aree esposte a rischi specifici. Il datore di lavoro è tenuto a consentire ai lavoratori di: • Verificare le misure adottate per la sicurezza e protezione della salute, tramite il loro Rappresentante per la sicurezza. • Accedere direttamente alla pertinente documentazione aziendale
  63. 68 Utensili e attrezzature d’officina (1/4) A. UTENSILERIA MANUALE ü

    qualità ü adeguatezza ü integrità ü uso appropriato ü stato di conservazione B. MACCHINE UTENSILI ü installazione a regola d’arte ü manutenzione programmata e controllata ü utilizzo prescritto dalla casa costruttrice ü spazi di manovra adeguati ü uso delle protezioni personali (tuta, occhiali, guanti, maschere) ü utilizzo vietato al personale non autorizzato ü spazio di lavoro sgombro e pulito ü rispondenti alla Direttiva Macchine
  64. 69 Utensili e attrezzature d’officina (2/4) C. MACCHINE UTENSILI SPECIFICHE

    1. Mole rigide e a disco flessibile ü ripari efficienti ü occhiali protettivi ü controllo integrità disco ü adeguato fissaggio del pezzo in lavorazione ü presenza di appoggi e attrezzi da staffaggio opportuni ü protezione da scorie e scintille (mole a disco flessibile) 2. Trapani a mano ü staffaggio sicuro del pezzo in lavorazione ü impugnatura sicura ü occhiali protettivi ü integrità dei cavi elettrici e della messa a terra 3. Trapani a montante e torni ü ripari efficaci contro al protezione di trucioli ü staffaggio sicuro dei pezzi in lavorazione ü manipolazione trucioli ü raccolta olio da taglio
  65. 70 Utensili e attrezzature d’officina (3/4) 4. Saldatrici ü spazio

    di lavoro adeguato protetto ü schermature adeguate per il personale circostante ü impianto elettrico a norma: attenzione alle masse ü bombole controllate protette ü controllo periodico dei riduttori e dei tubi di gomma ü ricambi aria adeguati: presenza di ozono ed NOx (ossidi azoto) 5. Impianti e vasche di lavaggio ü pulizia del pavimento e raccolta fluidi ü utilizzo guanti e indumenti di protezione ü ambiente ventilato per vapori nocivi ü proiezione di liquidi, vapori ed aerosol con la “ soffiatura” finale ü smaltimento olii e rifiuti tossici o pericolosi D. PROCESSI SPECIALI 1. Uso di aria compressa ü efficienza e taratura valvola sicurezza ü manutenzione e lubrificazione controllata e programmata
  66. 71 Utensili e attrezzature d’officina (4/4) 2. Verniciatura ü locale

    idoneo e protetto ü schermature e impianti di aspirazione adeguati ü protezione contro il rischio di incendio ü conservazioni delle vernici e solventi in specifici locali ü protezioni personali (tuta, maschere, guanti ecc.) 3. Manipolazione e manutenzione componenti veicoli ü batterie ( vapori acidi e gas infiammabili) ü rischio atmosfere esplosive (idrogeno) ü impianti di raffreddamento e di condizionamento (freon, paraflu) ü impianti idraulici e di lubrificazione (olii minerali vari) ü freni, frizioni, guarnizioni (possibilità presenza amianto) ü rischi di inquinamento ambientale ü osservare le prescrizioni delle case costruttrici ü osservare le leggi per la gestione dei materiali e degli scarti 3. Riduttori per gonfiaggio pneumatici ü integrità tubi e chiusura fascette ü possibile proiezione di polveri e trucioli per getti di aria
  67. 72 Attrezzature di revisione veicoli (1/3) Caratteristiche: q Di tipo

    omologato al protocollo MCTC Net2 q Corredate di libretto metrologico, tranne ponte sollevatore e sistema RT q Sottoposte a verifica di funzionamento e taratura almeno annuale q Collegate in rete locale q Dotate, di norma, dei prescritti dispositivi di sicurezza. 1. Banco prova freni a rulli ü Installazione secondo il libretto di istruzione ü Marcatura CE (Direttiva macchine) ü Impianto elettrico: integrità isolamenti, protezione dall’umidità, efficienza della messa a terra ü Protezione rulli ad impianto fermo ü Protezione contro accesso non autorizzato durante le prove ü Protezione contro lo sbandamento del veicolo ü Freno a mano tirato durante la prova di frenatura, quando esso agisce sull’asse che non è in prova ü Restare fuori della portata di possibili movimenti longitudinali e trasversali del veicolo in prova, specie nella fase di frenatura.
  68. 73 Attrezzature di revisione veicoli (2/3) 2. Banco prova freni

    a piastre ü Installazione secondo il libretto di istruzione ü Marcatura CE (Direttiva macchine) ü Corsia di avvicinamento protetta ü Corsia di uscita protetta o barriera collassabile di schermatura ü Segnalazione di retromarcia 3. Banco prova giochi e Ponte sollevatore ü Installazione secondo il libretto di istruzione ü Marcatura CE (Direttiva macchine) ü Protezione contro accesso non autorizzato ü Spazio libero intorno al ponte di almeno 60 cm ü Protezioni personali: copricapo, occhiali, guanti ecc. 4. Fossa di ispezione ü Protezione contro le cadute accidentali ü Impianto elettrico ü Umidità e residui oleosi ü Ventilazione per allontanamento gas tossici ü Protezioni personali: copricapo, occhiali, guanti ecc.
  69. 74 Attrezzature di revisione veicoli (3/3) 5. Opacimetro e analizzatore

    gas di scarico ü Impianto elettrico ü Dispositivi di raccolta gas (dimensioni bocchette, portata aspiratori) ü Adeguati ricambi d’aria ü Protezione dispositivi per raccolta automatica dei tubi flessibili ü Protezioni personali: mascherine antipolvere, guanti ecc. 6. Prova fari ü Impianto elettrico (se con trasmissione automatica dei dati) ü Corretto posizionamento su rotaia o su ruote 7. Fonometro ü Aspirazione di gas ü Protezioni individuali: cuffie, mascherine antipolvere.
  70. 75 RISCHI MANIPOLAZIONE VEICOLI A. Vettura in moto ü Velocità

    eccessiva ü Retromarcia non segnalata ü Difettosità non conosciute ü Cedimenti lamierati, parti sporgenti ecc. B. Vettura ferma con motore in moto ü Inefficienza freno a mano ü Inserimento accidentale cambio automatico ü Perdita combustibile, gas, olii lubrificanti
  71. 76 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (1/2) 1. Criteri di

    affidabilità e sicurezza ü Garanzia rilasciata dall’installatore ü Documentazione di manutenzione programmata ü Schede di controllo periodico ü Personale addetto qualificato ü Certificazione di sistema di qualità aziendale (ISO 9001) 2. Misure di prevenzione e protezione diretta ü Apparecchiature conformi ai requisiti ü Installazione adeguata e conforme alle leggi ü Manutenzione efficiente ü Utilizzo conforme ai manuali ü Personale formato ed addestrato ü Utilizzo di protezioni e adeguati DPI ü Verifica efficacia/efficienza segnali di allarme
  72. 77 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (2/2) 3. Prevenzione indiretta

    ü Educare alla valutazione e prevenzione dei rischi ü Formare il personale ü Definire mansionari degli operatori ü Attribuire ruoli adeguati alle competenza ü Utilizzare carte di controllo per la corretta sequenza delle operazioni 4. Formazione del personale ü Creare una base di conoscenze comune e condivisa ü Migliorare la comprensione dei processi di lavoro ü Standardizzare le procedure di lavoro ü Standardizzare i comportamenti degli addetti ü Definire: CHI FA, CHE COSA, QUANDO, COME, PERCHÉ ü Responsabilizzare il personale ad agire in modo determinato e consapevole delle conseguenze del proprio operato.