Leggi in materia Negli ultimi trent’anni le tecnologie informatiche e telematiche hanno conosciuto un’evoluzione senza eguali rispetto a quella di tutti gli altri settori della società civile ed industriale. Alla diffusione commerciale dei computer o sistemi informatici per uso privato, dalla fine degli anni ’80 in poi, si è accompagnato un sempre più crescente sviluppo delle reti informatiche e telematiche, che ha visto l’apice con la propagazione a livello mondiale della rete Internet, detta anche “la Rete delle reti”, che ha prodotto e sta producendo tutt'ora enormi cambiamenti nelle dinamiche dei rapporti umani a livello tecnologico, culturale, sociale, e giuridico. Tuttavia, contestualmente all’evoluzione di tali tecnologie, si è avuta la nascita e la proliferazione di molte e nuove forme di reato e di aggressione criminosa, talvolta commesse per mezzo di sistemi informatici e telematici, talaltra contro i medesimi, intesi non più come strumenti per compiere tali reati, ma come oggetti materiali di questi ultimi. Di fronte a questa capillare diffusione di nuove figure di reato, gli ordinamenti giuridici, data la complessità dei problemi tecnici e giuridici da fronteggiare, hanno fatto molta fatica ad adeguare le loro legislazioni alle nuove condotte criminose correlate all’evoluzione delle tecnologie informatiche, anche se, in definitiva, non si sono fatti trovare del tutto impreparati e, a cominciare da quelli angloamericani fino a quello italiano, hanno disciplinato la materia secondo i princìpi dei rispettivi sistemi giuridici e penali. La legge n. 547 del 23 dicembre 1993, in linea con le direttive comunitarie, ha modificato il codice penale ed il codice di procedura penale introducendo nuovi articoli in tema di reati informatici. In particolare l'art. 635 quinquies del codice penale "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico", aggiunto dalla citata legge, recita: “Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi un esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni". Per ciò che concerne lo Stato Italiano, la prima condanna per un “Virus Writer” - letteralmente scrittore di virus – è avvenuta nell'aprile del 2005 per la messa in opera del virus Zelig; l'autore è stato denunciato per frode informatica ed ha patteggiato la pena dinanzi all'8a Sezione Penale del Tribunale di Milano; il giudice, accettato il patteggiamento, ha condannato l'uomo ad un anno e due mesi di carcere e al pagamento di una multa. Luca Suriano, matricola 125586 - Pag. 5 di 6