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Antiriciclaggio

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September 20, 2012

 Antiriciclaggio

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  1. Antiriciclaggio Luca Suriano1 20 settembre 2012 1Documento realizzato per l’integrazione

    di un credito formativo in “Reti e Sicu- rezza”, Universit` a degli Studi del Molise, corso di laurea in Informatica. Docente Prof. M.Petrone.
  2. Indice 1 Fondamenti 2 1.1 Introduzione . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Riciclaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Criminalit` a informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Normativa 5 2.1 Decreto legge 231/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1.1 Archivio Unico Informatico . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 Sistemi informatici anti riciclaggio 7 3.1 Gianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
  3. Capitolo 1 Fondamenti 1.1 Introduzione Lo scopo di questo documento

    ` e di fornire un’introduzione sulla normativa an- tiricilaggio in Italia e sui relativi sistemi informatici atti ad ostacolare tale feno- meno, inoltre sar` a introdotto il concetto di crimine informatico, mediante una breve presentazione dei soggetti interessati. Le attivit` a criminali rappresentano un costo molto elevato per il nostro Paese e contribuiscono a mantenere il capitale sociale a livelli molto bassi, con gra- vissime conseguenze, sia economiche che sociali. I crimini relativi al riciclaggio costituiscono non soltanto una minaccia per i cittadini e per la comunit` a, ma aggrediscono anche le fondamenta della democrazia e dell’economia, causando indebolimento nelle istituzioni e sfiducia nello stato di diritto. Spesso le organizzazioni criminali si avvalgono dello sfruttamento di soggetti in- consapevoli, esponendoli a rischi, sia legali sia reputazionali, minandone peraltro anche la stabilit` a psicofisica. Le contromisure adottate sono molteplici e diversificate, la Banca d’Italia, ad esempio, ha previsto una serie di organi di vigilanza, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, con l’incarico di monitorare costantemente quei sistemi e quelle procedure deputate a mitigare il rischio di riciclaggio. Le banche sono tenute a svolgere un ruolo di collaborazione attiva con le autorit` a di vigilanza e giudiziarie nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit` a criminose e di finanziamento del terrorismo. 1.2 Riciclaggio Il riciclaggio ` e un reato molto grave, il codice penale Italiano infatti prevede pene che possono variare da 4 a 12 anni di carcere e multe da 1000 a 15.000 euro; il riciclaggio di denaro ` e un insieme di operazioni volte a dare una parvenza 2
  4. CAPITOLO 1. FONDAMENTI 3 lecita a capitali di dubbia provenienza,

    rendendo cos` ı l’eventuale identificazione molto difficile, se non con strumenti informatici adeguati. L’incriminazione per reati inerenti il riciclaggio ` e considerato uno strumento nella lotta alla criminalit` a organizzata, la cui attivit` a ` e caratterizzata da due momenti principali: quello dell’acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della “pulitura”, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa. Di seguito ` e stata estrapolata dal decreto legislativo 231/2007 ed adattata al documento, una lista che consente di individuare il riciclaggio in diversi contesti: • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attivit` a criminosa o da una partecipazione a tale attivit` a, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivit` a a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; • l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubica- zione, disposizione, movimento, propriet` a dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attivit` a criminosa o da una partecipazione a tale attivit` a; • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attivit` a criminosa o da una partecipazione a tale attivit` a; • la partecipazione ad uno degli atti esposti nei punti precedenti, l’associa- zione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiu- tare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione; • Il riciclaggio ` e considerato tale anche se le attivit` a che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 1.3 Criminalit` a informatica Prima di proseguire ` e necessario presentare alcune figure che in questo ambito sono particolarmente attive, seppur con scopi nettamente diversi, gli hackers ed i crackers. I primi possono essere considerati soggetti poco pericolosi per la sicurezza aziendale perch´ e non si prefiggono la distruzione dei sistemi informatici o l’acquisizione di informazioni riservate. Il loro fine ` e pi` u tecnologico e in certi casi etico, ad esempio garantire la libert` a di uso della rete e la libera circolazione delle informazioni, spesso una sfida e il desiderio di comprovare le proprie capacit` a con i sistemi di sicurezza del sistema oggetto di attacco. Si accontentano, insomma, di riuscire a violare un sistema particolarmente osti- co, anzich´ e rubarne i contenuti. Nei confronti di queste categorie si ` e sviluppata una notevole attenzione da parte delle societ` a di consulenza e delle imprese, che
  5. CAPITOLO 1. FONDAMENTI 4 hanno cercato sempre pi` u di

    coinvolgere gli hackers negli aspetti di sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione dei crimini informatici. I crackers invece sono gli autentici criminali informatici, e da essi le imprese de- vono correre ai ripari per salvaguardare l’integrit` a delle loro reti informatiche. Sono definiti “quegli specialisti che manipolano le insicurezze che esistono all’in- terno dei sistemi digitali per copiare, alterare e/o distruggere le informazioni”. Il loro scopo fondamentale ` e distruggere i sistemi nei quali riescono a penetrare. A differenza dunque degli hackers, i crackers non si pongono questioni etiche paragonabili ed ` e per questa ragione che sono disponibili a offerte di natura criminale. Attraverso il loro abile operato, la loro capacit` a di forzare i sistemi informatici sino a entrarvi nei pi` u reconditi meandri, organizzazioni criminali intenzionate a commettere una frode verso una banca, per esempio, oppure imprese che vogliano carpire segreti industriali alle proprie concorrenti, possono farlo. Il celeberrimo spionaggio industriale ` e un reato economico diffuso e per motivi intuibili piuttosto difficile da prevenire. Trafugare informazioni non ` e partico- larmente arduo, soprattutto nei confronti delle societ` a pi` u grandi. Dimensioni rilevanti fanno aumentare proporzionalmente la vulnerabilit` a di un’impresa, sia per il numero e le possibilit` a di molteplici connessioni telematiche, sia per il con- gruo numero di soggetti che ricoprono ruoli prestigiosi e quindi sono a conoscenza di dati riservati. La criminalit` a perpetrata grazie all’utilizzo del mezzo informatico, denomina- ta cyber-crime, comprende svariate tipologie criminali distinte. Oltre tutto nel tempo, le reti informatiche, i processi di globalizzazione economici hanno favo- rito la delocalizzazione sia in senso generale che particolarmente riferita al com- mercio e all’investimento finanziario, incrementando esponenzialmente il numero delle transazioni on-line. A fianco della criminalit` a finanziaria “classica”, quale ad esempio il riciclaggio dei proventi illeciti, si aggiunge quindi quella appropriativa compiuta “in re- te”. Le opportunit` a on-line offerte dal mezzo informatico in questo senso sono numerose e producono una cospicua tipologia di comportamenti criminali. La crescita delle organizzazioni criminali ` e passata da strutture rudimentali a uffici supportati da servizi informatici e tecnologici altamente avanzati, dalla consulenza di faccendieri senza scrupoli all’affiliazione di veri e propri esperti in campo economico, finanziario, giuridico e ovviamente informatico.
  6. Capitolo 2 Normativa 2.1 Decreto legge 231/2007 La normativa antiriciclaggio

    dello Stato Italiano ` e complessa, ricca di norme e decreti che nel corso degli anni si sono susseguite, tuttavia per un articolo introduttivo sull’argomento ritengo possa essere sufficiente presentare il decreto legislativo 231/2007, che rappresenta senza ombra di dubbio il nodo normativo centrale sull’antiriciclaggio del nostro Paese. La normativa “Antiriciclaggio”, decreto 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di atti- vit` a criminose e di finanziamento del terrorismo, ha come obiettivo quello di intercettare quei soggetti che accumulano denaro derivante da attivit` a crimino- se, quali corruzione, furto, spaccio di droga, evasione fiscale, traffico di armi, e che, producendo guadagni illeciti, li reimmettono poi sul mercato legale dopo un’accurata operazione di lavaggio, ostacolandone la tracciabilit` a delle origini. Oltre ad essere una norma vincolante ai fini giuridici, tale disciplina stabilisce delle norme comportamentali da adottare, le principali misure antiriciclaggio sono: • Limitazione all’uso del denaro contante • Istituzione dell’Archivio Unico Informatico • Adeguata verifica della clientela / Profilo di rischio della clientela • Analisi operazioni sospette / verifica indici di anomalia • Segnalazione operazioni sospette Gli obblighi variano a seconda dell’intermediario di destinazione (banche, fidu- ciarie, etc.).1 1L’elenco completo ed esaustivo ` e reperibile sul sito della Banca d’Italia: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/normativa 5
  7. CAPITOLO 2. NORMATIVA 6 2.1.1 Archivio Unico Informatico L’archivio unico

    informatico (AUI), consentendo la tracciabilit` a dei flussi finan- ziari interni al sistema, ` e un presidio fondamentale nell’attivit` a di prevenzione e contrasto al riciclaggio, nonch` e finanziamento del terrorismo e costituisce il principale strumento informatico per l’individuazione delle operazioni sospette; in pratica ` e un database molto complesso all’interno del quale devono essere re- gistrate le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La corretta alimentazione, ossia inserimento e modifica dei dati, dell’Archi- vio Unico Informatico costituisce la parte fondamentale di tutto il sistema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo. L’Archivio rappresenta il documento contabile pi` u importante di ogni Interme- diario finanziario, esso infatti rappresenta la memoria storica dell’ultimo decen- nio2 della clientela relativamente alla storia economica e finanziaria di ognuno, considerata indispensabile per qualunque indagine di polizia giudiziaria. Trattasi di un grande contenitore, destinato a raccogliere ed ospitare una serie di informazioni riguardanti il cliente e le operazioni dal medesimo poste in essere secondo specifiche regole dettate dal Ministero del Tesoro3. Ai fini della ricerca delle operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’Archivio Unico Informatico costituisce un prezioso strumento di ausilio per la ricerca delle “Operazioni sospette” degne di rilevo ai fini dell’inoltro di una Segnalazione. 2In realt` a l’archivio ` e stato istituito nel 1994, per cui la memoria storica dovrebbe essere per lo meno di 25 anni, tuttavia solo negli ultimi 10/15 anni si sono fatti passi in avanti mediante un utilizzo consapevole. 3Da notare che le regole sono del tutto sconosciute agli operatori.
  8. Capitolo 3 Sistemi informatici anti riciclaggio 3.1 Gianos Le banche

    sono tenute a svolgere un ruolo di collaborazione attiva con le autorit` a di vigilanza e giudiziarie nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit` a criminose e di finanziamento del ter- rorismo. Detta collaborazione viene resa esercitando diverse azioni di controllo e di formazione del personale. Ogni banca deve registrare e conservare in un apposito archivio informatico (Aui) tutte le operazioni uguali o superiori a 15mila euro o frazioni di questo importo che, sommate tra loro, per sette giorni, giungano alla soglia e identificare gli autori delle operazioni. Per comprendere come siano complicati i controlli senza il contributo di sistemi informatici dedicati, si pensi che in Italia, ogni mese, vengono fatte, mediamente, 25 milioni di operazioni che hanno importi pari o superiori a 15mila euro. Gianos ` e l’acronimo di Generatori di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette, ` e un programma informatico di ausilio, che svolge funzioni comple- mentari alla valutazione dei comportamenti sospetti, senza deresponsabilizzare o sostituire gli operatori. Le anomalie sono elaborate da centinaia di regole prefissate, messe a punto da un comitato interbancario di esperti sulla base di istruzioni operative emanate della Banca d’Italia. Ci sono regole comuni a tutte le banche ed altre che ciascun intermediario pu` o personalizzare in relazione alle proprie specificit` a. Ogni regola ` e sottoposta a lunghe sperimentazioni. Gianos opera dal 1994 e nelle fasi di progettazione tutte le associazioni interbancarie parteciparono alle attivit` a di studio e sperimenta- zione. Il programma ` e continuamente aggiornato, ne sono state rilasciate circa 20 versioni. 7
  9. CAPITOLO 3. SISTEMI INFORMATICI ANTI RICICLAGGIO 8 Il prodotto ha

    acquisito la stima degli operatori, l’attenzione delle autorit` a di vi- gilanza e della magistratura, ed ` e oggi riconosciuto motivo di orgoglio del sistema bancario italiano nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La banca d’Italia afferma che non sussiste il pericolo che soggetti non autorizzati possano accedere a questi dati. Il programma ` e integrato nelle forti policy di sicurezza della banca. A monte dell’accesso c’` e un preventivo sistema di autenticazione e uno di autorizzazione; su questa ultima analisi tuttavia, mi si consenta di non essere d’accordo, ritengo che c’` e sempre un pericolo, soprattutto se il fattore umano ` e onnipresente, come nel caso specifico. 3.2 Conclusioni Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo sono senza dubbio gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario che vanno ad intaccare profondamente il corretto ed efficiente svolgimento delle attivit` a finanziarie, indebolendone i meccanismi e minando la solidit` a, l’integrit` a e la stabilit` a non solo degli enti creditizi e finanziari, ma anche dell’intero sistema economico della Repubblica. Se da un lato le nuove tecnologie dell’informazione hanno contribuito grande- mente alla globalizzazione dell’attivit` a finanziaria e alla crescita economica in genere, dall’altro hanno anche comportato un aumento dei rischi che ogni “sog- getto” deve attentamente analizzare per evitare, sia pure inconsapevolmente, di prestare il fianco ad operazioni aventi natura criminosa. I sistemi informatici devono basarsi su specifiche regole, e attenersi scrupolo- samente alle norme vigenti, ad esempio, visionando la policy di alcune banche sull’utilizzo dell’AUI ho potuto constatare che alcune regole sono basilari: • Adeguata verifica dei nuovi soggetti da inserire nel sistema; • Le informazioni sul nuovo soggetto devono essere registrate e conservate con sicurezza; • Il sistema deve prevedere la segnalazione delle operazioni sospette; • Adeguate procedure interne e formazione del personale che dovr` a intera- gire col sistema. I sistemi anti riciclaggio sono software complessi, che lavorano quotidianamente su una mole impressionante di dati, il nodo centrale risulta essere sicuramente l’Archivio Unico Centrale, poich` e ` e in esso che sono raccolte tutte le transazioni di ciascun utente, nonch` e ogni possibile dato anagrafico che lo riguardi. In buona sostanza, la maggior parte dei sistemi Antiriciclaggio devono svolge- re gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela, alla registrazio- ne delle prestazioni fornite, alla conservazione dell’Archivio Unico Informatico, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231/2007. Da notare, infine, che anche in questi casi, il fattore umano gioca un ruolo fon- damentale; gli operatori1 infatti sono tenuti a segnalare all’UIF2 e con precise 1Si intende principalmente gli operatori bancari, coloro che sono allo sportello. 2Ufficio Informazioni Finanziarie.
  10. CAPITOLO 3. SISTEMI INFORMATICI ANTI RICICLAGGIO 9 modalit` a, le

    operazioni ritenute in qualche modo illecite, per sospetto riciclag- gio o finanziamento del terrorismo. E quando c’` e di mezzo l’essere umano, il problema ` e sempre dietro l’angolo ...!