Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Contrasto alla povertà: nasce il Reddito d'Incl...

rendiTIconto
November 15, 2017

Contrasto alla povertà: nasce il Reddito d'Inclusione

Con la nascita del Reddito d'Inclusione (ReI), l'Italia si dota di una misura unica a livello nazionale per il contrasto alla povertà.
Breve ricostruzione dell'iter normativo che ha portato alla nascita del ReI.

rendiTIconto

November 15, 2017
Tweet

More Decks by rendiTIconto

Other Decks in Education

Transcript

  1. IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ Nasce il Reddito d’Inclusione (ReI) On.

    Ileana Piazzoni Segretaria XII Commissione – Affari Sociali Camera dei Deputati
  2. Spesa sociale (Italia – Ue) In Italia non è molto

    diversa dal resto dei Paesi Europei
  3. La composizione della spesa sociale Italia – UE: Differenza con

    UE sta nello sbilanciamento verso la previdenza
  4. SPESA ASSISTENZIALE 2016 (in milioni di euro) FAMIGLIA 20.133 POVERTÀ

    19.257 INVALIDITÀ 17.868 COMUNI E ASL 17. 603 TOTALE 74.861 * Dati Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato La spesa assistenziale
  5. ASSEGNI FAMILIARI 6.409 DETRAZIONI IRPEF 12.310 ASSEGNO MATERNITA’ COMUNI 202

    BONUS BEBE’ 1.212 TRASFERIMENTI FAMIGLIA PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI 4.800 INTEGRAZIONI AL MINIMO 13.036 CARTA ACQUISTI 211 ASSEGNO NUCLEI CON 3 MINORI 380 FONDO NAZIONALE POVERTA’ (L. STABILITÀ 2016) Incremento L. Bilancio 2017: +150 2017 +550 2018 1.050 1,2 (tot. 2017) 1,8 (tot. 2018) TRASFERIMENTI POVERTÀ
  6. INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO 13.538 INVALIDITA’ CIVILE 3.664 PENSIONI DI GUERRA 666

    SPESA SANITARIA NON AUTOSUFF. 4.782 SERVIZI E TRASFERIMENTI COMUNI 6.982 FONDI NAZIONALI ED EUROPEI 450 ALTRE SPESE ASSISTENZA 5.389 TRASFERIMENTI INVALIDITÀ SPESA COMUNI PER SERVIZI E SPESA SANITARIA
  7. Contrasto alla povertà: le risorse 2009 2010 2011 2012 2013

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Progressione risorse contrasto povertà Social Card Social Card Sperimentale SIA ReI Pon Inclusione Fondo ReI Servizi
  8. L’iter normativo: Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) Istituzione

    del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà AVVIO ITER LEGGE DELEGA ESTENSIONE SU TUTTO TERRITORIO NAZIONALE DEL SIA COME MISURA PONTE
  9. SIA Sostegno per l’inclusione attiva (Social Card Sperimentale) ART. 60

    DEL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012 e Successivo DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10 GENNAIO 2013 ISTITUISCONO SPERIMENTAZIONE DELLA SOCIAL CARD SPERIMENTALE Nelle 12 maggiori città italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona, Roma)
  10. SIA Sostegno per l’inclusione attiva (Social Card Sperimentale) DECRETO INTERMINISTERIALE

    DEL 26 MAGGIO 2016 RIDISEGNA IL SIA E LO ESTENDE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA. DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2017 MODIFICA I CRITERI DI ACCESSO AL SIA, ESTENDENDO LA PLATEA DEI BENEFICIARI.
  11. Il Reddito di Inclusione In attuazione delle previsioni della legge

    n. 208/2015, il Governo ha emanato un disegno di legge delega (ddl povertà), recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il ddl è stato modificato e approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio del 2016 ed è stato poi approvato definitivamente dal Senato il 15 marzo 2017. La legge 15 marzo 2017, n. 33 disciplina l’introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito di Inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
  12. Decreto legislativo n. 147 del 15.9.2017 Disposizioni per l’introduzione di

    una misura nazionale di contrasto alla povertà Nasce il Reddito di Inclusione (ReI)
  13. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto disciplina

    innanzitutto il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il ReI non è soltanto un beneficio economico, ma rappresenta un più ampio progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo familiare e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l’autonomia chi è in condizione di povertà.
  14. POVERTA’ (REI) La condizione del nucleo familiare la cui situazione

    economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso. POVERTA’ ASSOLUTA (ISTAT) La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.
  15. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto provvede

    al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In primo luogo viene disciplinata la transizione dal SIA al ReI, agevolata dall’analogia tra la platea dei beneficiari, facendo salva però la possibilità di continuare a godere del SIA sino alla sua naturale scadenza per coloro che già ne beneficiano. Inoltre, sono disciplinate le modalità residuali di erogazione dell'ASDI nel 2018 in favore di coloro che ne maturano il diritto nel 2017 per un successivo completo riassorbimento nel ReI. Con riferimento alla Carta acquisti (Social Card), il riassorbimento avviene solo per quei beneficiari tra zero e tre anni che siano in possesso anche dei requisiti per il Rei.
  16. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto detta

    infine norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All’uopo è istituita la Rete della protezione e inclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è altresì istituito il nuovo sistema informativo dei servizi sociali (SIUSS) che integra e sostituisce il sistema vigente e il Casellario dell’assistenza. Si prevede, inoltre, che Regioni e Province autonome disciplinino modalità di coordinamento e integrazione nell’offerta territoriale dei servizi oltre che forme organizzative per la gestione associata dei servizi sociali, rafforzando quest’ultima anche attraverso meccanismi premiali. Nell’ambito della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è prevista l’istituzione della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
  17. Il ReI: a chi è rivolto Con riferimento ai requisiti

    di residenza e soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
  18. Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (in

    discussione), dal 1° luglio 2018 il ReI potrà essere richiesto da tutte le persone in condizione di povertà nel rispetto dei soli requisiti relativi alla cittadinanza, residenza e condizione economica. In fase di prima attuazione (dal 1° gennaio 2018), la misura è rivolta a:  Nuclei con almeno un figlio minorenne;  Nuclei con un figlio con disabilità;  Nuclei con una donna in stato di gravidanza;  Nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione. Il ReI: a chi è rivolto
  19. Il ReI non è in ogni caso compatibile con la

    contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
  20. Il ReI: le soglie di accesso Componenti reddituali  La

    soglia ISEE è fissata a 6.000 euro. Al di sotto di questa si colloca oltre il 40% delle famiglie che hanno presentato un ISEE nel 2016. Nel caso di famiglie con minori questa quota sale al 45%: si tratta di oltre 1 milione di nuclei familiari.  La soglia ISRE è fissata a 3.000 euro. L’ISRE è l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza Si tratta dei 2/3 delle famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro. Nel caso di famiglie con minori sono oltre 630.000.
  21. Non si possono possedere immobili diversi dalla prima casa, se

    non per un valore IMU inferiore a 20.000 euro. Non si può avere disponibilità su conto corrente, titoli o altro patrimonio mobiliare per valori superiori a 10 mila euro (ridotti a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila per la persona sola). Si tratta di poco meno del 90% delle famiglie nelle condizioni sopra indicate. Il ReI: le soglie di accesso Componenti patrimoniali
  22. Il ReI: le soglie di accesso Tipo indicatore Soglia d’accesso

    ISEE 6.000 ISRE (è la parte reddituale dell’ISEE: si tratta dei redditi familiari al netto dell’affitto, di una detrazione per lavoro dipendente fino a 3.000 euro e di altre detrazioni, divisi per la scala di equivalenza) 3.000 Immobili diversi dalla prima casa 20.000 Titoli, conti correnti e altri valori mobiliari (da 3 componenti in su) 10.000
  23. Altri indicatori del tenore di vita nessun componente intestatario a

    qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Il ReI: le soglie di accesso
  24. Il ReI: nota sulla platea I nuclei familiari con le

    caratteristiche e nelle condizioni economiche previste dal decreto sul ReI sono circa 660 mila, di cui 560 mila con figli minori. Tenuto conto dei redditi posseduti e di altre prestazioni economiche di ammontare superiore al ReI (esclusa l’indennità di accompagnamento), i nuclei familiari beneficiari potenziali del ReI, in sede di prima applicazione, sono circa 500 mila, di cui 420 mila con minori. Le persone potenzialmente coperte dal ReI sono complessivamente quasi 1,8 milioni, di cui 700 mila minori. La dimensione media del nucleo familiare è pari a poco più di 3,5 componenti. Dal 1° luglio 2018 i nuclei familiari potenziali ammonteranno a circa 700.000.
  25. Il ReI: il beneficio economico Il beneficio economico è proporzionale

    alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale di accesso. In ogni caso il beneficio – inclusivo di eventuali altre prestazioni, tranne l’indennità di accompagnamento – per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore annuo: 5.824 euro; mensilizzato: 485 euro). Legge di Bilancio 2018: cambia il limite del valore del ReI che viene aumentato del 10%: da 5.824,91 dunque passerà a 6.407,31. Il beneficio mensile massimo per i nuclei numerosi dunque passerà da 485 euro a 533 euro. La soglia è pari per un singolo a 3.000 euro e riparametrata sulla base del numero di componenti del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. Inizialmente la soglia sarà coperta al 75%.
  26. Il ReI: il beneficio economico N° Component Soglia d’accesso (reddit

    al netto di affitto e altre detrazioni) 1 3.000 2 4.710 3 6.120 4 7.380 5 8.550 N° Component Beneficio massimo mensile 1 187,5 2 294,38 3 382,5 4 461,25 5 485,41 (533)
  27. Nel valore mensile dei trattamenti, non rilevano: a) le erogazioni

    riferite al pagamento di arretrati; b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. N.B. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
  28. Il ReI: come funziona Le domande per il ReI partiranno

    dal 1° dicembre 2017. L’erogazione del beneficio invece è prevista a partire dal 1° gennaio 2018. Le Regioni e le Province autonome devono individuare (a livello di ambito) nei servizi di segretariato sociale, ovvero in analoghi servizi diversamente denominati, punti per l’accesso al ReI univocamente identificati. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, devono essere comunicati all’INPS, alla Regione e al Ministero, che li pubblica sul proprio sito.
  29. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo

    continuativo non superiore a 18 mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il ReI: la durata 18 mesi 18 mesi SOSPENSIONE DI 6 MESI SOSPENSIONE DI 6 MESI 12 mesi 12 mesi
  30. ① Il ReI è richiesto presso i punti per l'accesso,

    sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS. ② Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate. ③ L'INPS verifica, entro 5 giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Il ReI: come funziona
  31. ④ In caso di esito positivo delle verifiche di competenza

    dei Comuni e delle verifiche effettuate dall'INPS, il ReI è riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione (CENTRO PER L’IMPIEGO). ⑤ Il versamento del beneficio è disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente. N.B. Per l'anno 2018, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi 6 mesi da quello di prima erogazione. Il ReI: come funziona
  32. Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta

    acquisti, ridenominata «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Il ReI: come funziona
  33. Il ReI: come funziona In caso di esito positivo delle

    verifiche sul possesso dei requisiti, è programmata, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI: ANALISI PRELIMINARE svolta da operatori sociali, opportunamente identificati dai servizi competenti, volta ad orientare il successivo percorso nei servizi. SE la situazione di povertà emerge come connessa esclusivamente alla condizione lavorativa SE la situazione di povertà emerge come connessa esclusivamente alla condizione lavorativa Il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del PATTO DI SERVIZIO ovvero del PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA DI OCCUPAZIONE (d.l.vo 150/2015). In assenza contatta il competente Centro per l’Impiego per farli sottoscrivere entro 20 giorni lavorativi. Il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del PATTO DI SERVIZIO ovvero del PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA DI OCCUPAZIONE (d.l.vo 150/2015). In assenza contatta il competente Centro per l’Impiego per farli sottoscrivere entro 20 giorni lavorativi.
  34. Il ReI: come funziona SE emerge la necessità di un

    quadro di analisi approfondito SE emerge la necessità di un quadro di analisi approfondito E’ costituita una EQUIPE MULTIDISCIPLINARE composta da un operatore del servizio sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali (centri per l’impiego, centri di formazione, scuola, asl, politiche abitative), che redige il PROGETTO PERSONALIZZATO. E’ costituita una EQUIPE MULTIDISCIPLINARE composta da un operatore del servizio sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali (centri per l’impiego, centri di formazione, scuola, asl, politiche abitative), che redige il PROGETTO PERSONALIZZATO.
  35. Il ReI: come funziona I progetti personalizzati devono individuare gli

    obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale; i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del ReI; gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, le cui attività sulla base di specifici accordi possono essere incluse nella progettazione personalizzata. In particolare sono promosse forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare, a valere sui fondi FEAD. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
  36. Il ReI: il rafforzamento dei servizi I servizi per l'informazione

    e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. Per garantire l’efficacia della misura il decreto stabilisce che una quota non inferiore al 15% del Fondo povertà venga destinata strutturalmente al potenziamento della rete territoriale di welfare (262 milioni di euro nel 2018 e 277 dal 2019). (Con legge di Bilancio 2018: 297 milioni nel 2018, 347 nel 2019 e 352 a decorrere dal 2020).
  37. Il ReI: il rafforzamento dei servizi Il rafforzamento della rete

    territoriale dei servizi ha già visto l’attivazione di una prima fase legata all’estensione del Sostegno per l’inclusione attiva su tutto il territorio nazionale e alla sua implementazione. Con l’Avviso non competitivo del 3 agosto 2016 sono stati destinati complessivamente poco meno di 500 milioni di euro agli Ambiti territoriali per il rafforzamento dei servizi sociali, realizzazione di interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa, promozione di accordi di collaborazione di rete. Per tutto il Lazio sono stati destinati circa 16 milioni di euro. Per il distretto RMH2 301.734 mila euro, stanziati con decreto della direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del 28 giugno 2017.
  38. FONDO PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA E

    SENZA FISSA DIMORA Il decreto prevede che a decorrere dal 2018 una quota del Fondo per la lotta alla povertà, pari a 20 milioni, sia riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. I criteri di riparto si devono basare sulla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative.
  39. Il ReI: il Piano nazionale per la lotta alla povertà

    Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è lo strumento amministrativo triennale individuato dal legislatore per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all’incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime. Il Piano può modificare: • l’ordine di priorità; • l’incremento del beneficio • la platea dei beneficiari; • il massimale del beneficio erogabile; • possibilità e modalità di rinnovo del beneficio • la possibilità di introdurre una scala di valutazione del bisogno come criterio ulteriore di selezione dei beneficiari; • la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse.
  40. Il ReI: accesso all’assegno familiare per nuclei numerosi. Il decreto

    legislativo ha previsto una modalità semplificata per l’accesso da parte dei beneficiari del ReI all’assegno per i nuclei familiari numerosi: questi ultimi, infatti, accedono alla misura, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
  41. Il ReI: accesso alle agevolazioni tariffarie luce e gas. Il

    decreto legislativo ha stabilito che le agevolazioni alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie svantaggiate (art. 1, comma 375, l. n. 266/2005) e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Con apposito decreto interministeriale potranno essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.
  42. ISEE precompilato Il decreto legislativo ha previsto nuova modalità di

    compilazione dell’ISEE. A decorrere dal 2018, l’INPS precompilerà la DSU cooperando con l’Agenzia dell’entrate. Dal 1 settembre 2018 tale modalità rappresenterà unica modalità di presentazione della DSU. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali. Con provvedimento dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall’INPS.
  43. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta

    l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Dalla data fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui al DPCM n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto, la possibilità di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
  44. Il ReI: la compatibilità con attività lavorativa Il decreto legislativo

    stabilisce la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa, fermi restando i requisiti di reddito per l’accesso. In caso di variazione dell’attività lavorativa nel corso del godimento del beneficio, il nucleo familiare è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare all’INPS il nuovo reddito annuo previsto.
  45. Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza I beneficiari del ReI sono

    tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Gli stessi possono inoltre essere convocati con preavviso di almeno 24 ore nei giorni feriali, secondo modalità concordate nel progetto.  In caso di mancata presentazione alle convocazioni sono previste come sanzioni decurtazioni di una o più mensilità.  In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento sono previste come sanzioni la decurtazione di una mensilità, la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, dello stato di disoccupazione (in caso di ulteriore mancata partecipazione).  In caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione ovvero alla mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo: decadenza dal beneficio e, per gli interessati, dello stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata partecipazione.
  46. Il ReI: sanzioni, sospensione, decadenza.  In caso di mancato

    rispetto degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo: richiamo formale all’osservanza degli impegni sottoscritti; secondo richiamo che esplicita il termine entro cui adeguarsi ai predetti impegni, a pena di sospensione del beneficio; in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati successivamente al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza del beneficio.  Nel caso in cui il beneficio sia stato percepito in misura superiore per effetto di dichiarazione mendace in sede di presentazione della DSU si applicano come sanzione: la decurtazione di una o più mensilità.  Nel caso in cui il beneficio sia stato percepito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di presentazione della DSU si applicano le sanzioni ex art. 38, comma 3, decreto legge n. 78/2010 con ammontare da100 euro a 3.000 euro.
  47. Il ReI: coordinamento e gestione associata dei servizi territoriali Il

    decreto stabilisce che l’offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate stabilite dalle regioni e dalle province autonome costituisce livello essenziale delle prestazioni. Le regioni e le province autonome procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all’individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale, inclusa la forma del consorzio e finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nonché continuità nella gestione dell’ente responsabile. Le regioni e le province autonome individuano inoltre strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse nei confronti degli ambiti che abbiano adottato o adottino forme che rafforzino efficacia ed efficienza del sistema.
  48. DIFFERENZE TRA REDDITO MINIMO E REDDITO DI CITTADINANZA REDDITO MINIMO:

    è una prestazione monetaria erogata solo ai bisognosi, sulla base di una prova dei mezzi. L’importo è differenziato a seconda delle risorse dell’individuo, per il raggiungimento di un reddito “soglia” che deve essere garantito a tutti. Spetta dunque solo a coloro che si trovano sotto questa soglia. Il reddito minimo d’inserimento è uguale al reddito minimo ma prevede in più che sia condizionato all’accettazione di progetti di inserimento socio- lavorativo per i beneficiari (è il caso del nostro Reddito di Inclusione). In varie forme e declinazioni, è presente da anni in tutti i paesi europei tranne Italia e Grecia. Ora anche in Italia e Grecia. REDDITO DI CITTADINANZA: è un reddito di base elargito dalla comunità a tutti i suoi membri su base individuale, senza prova dei mezzi o richiesta di lavoro. L’importo è uguale per tutti, a prescindere dal reddito. Non esistono esempi concreti di applicazione in nessun paese del mondo (tranne un esempio limitato in Alaska e una sperimentazione molto limitata in Finlandia).
  49. IN REALTA’ LA PROPOSTA DEL M5S E’ DI UN REDDITO

    MINIMO DI INSERIMENTO (QUINDI CONDIZIONATO) CON UNA SOGLIA PERO’ MOLTO ELEVATA, PARI ALLA POVERTA’ RELATIVA (60% DEL REDDITO EQUIVALENTE MEDIANO). IN EUROPA LE MISURE DI REDDITO MINIMO SONO PIU’ GENEROSE DEL NOSTRO REI (CHE SAPPIAMO DOVRA’ AUMENTARE SOGLIA E IMPORTI), MA OVUNQUE NON CONSENTONO DI RAGGIUNGERE LA SOGLIA DI POVERTA’ RELATIVA. Questo perché lo scopo del reddito minimo non è la copertura del rischio di povertà relativa, ma quello di garantire la possibilità di conseguire uno standard di vita minimale.