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January 22, 2018

Il contrasto alla povertà. Con il Reddito di Inclusione

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  1. Nasce il Reddito di Inclusione (ReI) Ileana Piazzoni XII Commissione

    Affari Sociali Camera dei Deputati IL CONTRASTO ALLA POVERTA’
  2. POVERTA’ ASSOLUTA (ISTAT) La soglia di povertà assoluta rappresenta il

    valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.
  3. LA POVERTA’ ASSOLUTA IN ITALIA • DATO 2016: 1 milione

    e 619mila famiglie (6,3%) 4 milioni e 742mila individui (7,9%)
  4. Nuclei familiari in povertà assoluta: 2005-2007: 800.000 2008-2011: 1.080.000 2012-2013:

    1.600.000 2014-2016: 1.600.000 Il raddoppio del numero della famiglie in povertà assoluta si è avuto negli anni 2012-2013, quando sono arrivati al loro massimo gli effetti della crisi economica e delle politiche di austerity. Negli ultimi anni, la crescita della povertà assoluta si è invece stabilizzata.
  5. LA POVERTA’ ASSOLUTA IN ITALIA Tra le famiglie povere: •

    il gruppo più numeroso è rappresentato da quelle in cui la persona di riferimento ha un lavoro (45%); • seguono i nuclei in cui capofamiglia non lavora e ha meno di 50 anni (27,6%); • quindi le famiglie con capofamiglia che non lavora e ha tra i 50 e i 64 anni (16,7%); • infine quelle di anziani con più di 65 anni (10,7%).
  6. LA POVERTA’ ASSOLUTA IN ITALIA Tra le famiglie povere: •

    Nel primo gruppo, la condizione di povertà dipende soprattutto dal basso salario e dalla mancanza di un secondo reddito da lavoro. Il basso numero di familiari occupati, tra le persone diverse dal capofamiglia, è uno dei fattori più correlati con la probabilità di essere in povertà. • Negli altri gruppi, invece, il lavoro eè invece praticamente assente.
  7. Cause: • Crisi economica (caduta del PIL e della occupazione;

    aumento della precarizzazione; diminuzione dei salari) • Politiche di austerity • Inadeguatezza sistema di welfare (assenza misura di contrasto alla povertà)
  8. LA POVERTA’ ASSOLUTA IN ITALIA Scarsità lavoro → causa principale

    povertà assoluta? No automatismo inserimento mercato nel lavoro → uscita da condizione di povertà assoluta: ragionevole pensare che membri tali nuclei familiari siano scarsamente occupabili (anche se giovani) per ragioni personali, per la presenza di impegni di cura, o per altre ragioni. Stime sulla composizione dei nuclei in povertà assoluta aiutano a definire loro bisogni: servizi di formazione e accompagnamento all’impiego, servizi che consentano maggiori opportunità di impiego per gli altri membri che non lavorano (asili nido, servizi di cura per gli anziani etc.). famiglie con scarsa possibilitaè di (ulteriore) occupabilitaè: centrale il trasferimento monetario (anziani, necessaria assistenza non autosuff., percorsi inserimento sociale).
  9. SPESA ASSISTENZIALE 2016 (in milioni di euro) FAMIGLIA 20.133 POVERTÀ

    19.257 INVALIDITÀ 17.868 COMUNI E ASL 17. 603 TOTALE 74.861 * Dati Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato La spesa assistenziale
  10. ASSEGNI FAMILIARI 6.409 DETRAZIONI IRPEF 12.310 ASSEGNO MATERNITA’ COMUNI 202

    BONUS BEBE’ 1.212 TRASFERIMENTI FAMIGLIA PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI 4.800 INTEGRAZIONI AL MINIMO 13.036 CARTA ACQUISTI 211 ASSEGNO NUCLEI CON 3 MINORI 380 FONDO NAZIONALE POVERTA’ (L. STABILITÀ 2016) Incremento L. Bilancio 2017: +150 2017 +550 2018 Incremento L. Bilancio 2018: +300 2018 +700 2019 + 900 2020 1.050 1,200 (tot. 2017) 1759 (tot. 2018) 2059 (tot 2018) 2545 (tot 2019) 2745 (tot. 2020) TRASFERIMENTI POVERTÀ
  11. INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO 13.538 INVALIDITA’ CIVILE 3.664 PENSIONI DI GUERRA 666

    SPESA SANITARIA NON AUTOSUFF. 4.782 SERVIZI E TRASFERIMENTI COMUNI 6.982 FONDI NAZIONALI ED EUROPEI 450 ALTRE SPESE ASSISTENZA 5.389 TRASFERIMENTI INVALIDITÀ SPESA COMUNI PER SERVIZI E SPESA SANITARIA
  12. Progressione risorse contrasto povertà 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Fondo ReI Servizi ReI PON Inclusione SIA Social Card Sperimentale Social Card
  13. IN EUROPA • Tutti i paesi della UE hanno misure

    di reddito minimo, con differenze riconducibili ai diversi sistemi di welfare e al momento storico-politico in cui le misure sono state introdotte. • Più di recente, tutti i modelli hanno subito modificazioni nel senso di coniugare reddito e progetti di integrazione socio-lavorativa: è l’impostazione alla base del MODELLO SOCIALE EUROPEO dopo il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000.
  14. INTRODUZIONE MISURA NAZIONALE (EU 15) PAESE ANNO Regno Unito 1948

    Svezia 1956 Germania 1961 Paesi Bassi 1963 Austria Tra il 1970 e il 1975 Finlandia 1971 Belgio 1973 Danimarca 1974 Irlanda 1975 Lussemburgo 1986 Francia 1988 Spagna Tra il 1995 e il 2000 Portogallo 1996 Italia 2017 Grecia 2017
  15. ITALIA E GRECIA SONO STATE LE ULTIME A DOTARSI DI

    UNA MISURA DI REDDITO MINIMO. LA GRECIA HA APPROVATO IL REDDITO SOCIALE DI SOLIDARIETA’. L’ITALIA HA APPROVATO IL REDDITO DI INCLUSIONE.
  16. DIFFERENZE TRA REDDITO MINIMO E REDDITO DI CITTADINANZA REDDITO MINIMO:

    è una prestazione monetaria erogata solo ai bisognosi, sulla base di una prova dei mezzi. L’importo è differenziato a seconda delle risorse dell’individuo, per il raggiungimento di un reddito “soglia” che deve essere garantito a tutti. Spetta dunque solo a coloro che si trovano sotto questa soglia. Il reddito minimo d’inserimento è uguale al reddito minimo ma prevede in più che sia condizionato all’accettazione di progetti di inserimento socio- lavorativo per i beneficiari (è il caso del nostro Reddito di Inclusione). In varie forme e declinazioni, è presente da anni in tutti i paesi europei tranne Italia e Grecia. Ora anche in Italia e Grecia. REDDITO DI CITTADINANZA: è un reddito di base elargito dalla comunità a tutti i suoi membri su base individuale, senza prova dei mezzi o richiesta di lavoro. L’importo è uguale per tutti, a prescindere dal reddito. Non esistono esempi concreti di applicazione in nessun paese del mondo (tranne un esempio limitato in Alaska e una sperimentazione molto limitata in Finlandia. Ora sperimentazione anche a Zurigo).
  17. L’iter normativo: Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) Istituzione

    del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà AVVIO ITER LEGGE DELEGA ESTENSIONE SU TUTTO TERRITORIO NAZIONALE DEL SIA COME MISURA PONTE
  18. SIA Sostegno per l’inclusione attiva (Social Card Sperimentale) ART. 60

    DEL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012 e Successivo DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10 GENNAIO 2013 ISTITUISCONO SPERIMENTAZIONE DELLA SOCIAL CARD SPERIMENTALE Nelle 12 maggiori città italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona, Roma)
  19. SIA Sostegno per l’inclusione attiva (Social Card Sperimentale) DECRETO INTERMINISTERIALE

    DEL 26 MAGGIO 2016 RIDISEGNA IL SIA E LO ESTENDE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA. DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2017 MODIFICA I CRITERI DI ACCESSO AL SIA, ESTENDENDO LA PLATEA DEI BENEFICIARI.
  20. Il Reddito di Inclusione In attuazione delle previsioni della legge

    n. 208/2015, il Governo ha emanato un disegno di legge delega (ddl povertà), recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il ddl è stato modificato e approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio del 2016 ed è stato poi approvato definitivamente dal Senato il 15 marzo 2017. La legge 15 marzo 2017, n. 33 disciplina l’introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito di Inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
  21. Dalla legge al decreto legislativo Il 14 aprile 2017 è

    stato siglato dal Governo e dall’Alleanza contro la povertà un Memorandum sull’attuazione del ReI. Sette i punti d'intesa raggiunti:: 1) i criteri di accesso dei beneficiari (superamento dell'utilizzo esclusivo dell'ISEE del richiedente; affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile); 2) i criteri per stabilire l'importo del beneficio (differenziato in base al reddito disponibile; commisurato al numero di componenti il nucleo familiare); 3) i meccanismi per evitare la "trappola" della povertà (il beneficio è definito in modo da evitare disincentivi al lavoro); 4) il finanziamento dei servizi per l'inclusione (finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al ReI); 5) l'affiancamento ai territori e il supporto tecnico (attraverso una struttura nazionale permanente); 6) il monitoraggio (raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell'efficacia); 7) la forma di gestione del Reddito di inclusione (promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni).
  22. Nasce il Reddito di Inclusione (ReI) Decreto legislativo n. 147

    del 15.9.2017 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà
  23. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto disciplina

    innanzitutto il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il decreto provvede al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. Il decreto detta norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
  24. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto disciplina

    innanzitutto il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il ReI non è soltanto un beneficio economico, ma rappresenta un più ampio progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo familiare e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l’autonomia chi è in condizione di povertà.
  25. DEFINIZIONE DI POVERTA’ (REI) La condizione del nucleo familiare la

    cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso.
  26. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto provvede

    al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In primo luogo viene disciplinata la transizione dal SIA al ReI, agevolata dall’analogia tra la platea dei beneficiari, facendo salva però la possibilità di continuare a godere del SIA sino alla sua naturale scadenza per coloro che già ne beneficiano. Inoltre, sono disciplinate le modalità residuali di erogazione dell'ASDI nel 2018 in favore di coloro che ne maturano il diritto nel 2017 per un successivo completo riassorbimento nel ReI. Con riferimento alla Carta acquisti (Social Card), il riassorbimento avviene solo per quei beneficiari tra zero e tre anni che siano in possesso anche dei requisiti per il Rei.
  27. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto detta

    norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All’uopo è istituita la Rete della protezione e inclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è altresì istituito il nuovo sistema informativo dei servizi sociali (SIUSS) che integra e sostituisce il sistema vigente e il Casellario dell’assistenza. Si prevede, inoltre, che Regioni e Province autonome disciplinino modalità di coordinamento e integrazione nell’offerta territoriale dei servizi oltre che forme organizzative per la gestione associata dei servizi sociali, rafforzando quest’ultima anche attraverso meccanismi premiali. Nell’ambito della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è prevista l’istituzione della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
  28. Il ReI: il rafforzamento dei servizi I servizi per l'informazione

    e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. Per garantire l’efficacia della misura il decreto stabilisce che, fino al 2019, una quota non inferiore al 15% del Fondo povertà venga destinata strutturalmente al potenziamento della rete territoriale di welfare. A partire dal 2020, a seguito approvazione legge di bilancio 2018 la quota sale al 20% del Fondo (art. 1, comma 199 legge n. 205/2017). Con approvazione legge di bilancio 2018: 297 milioni nel 2018, 347 nel 2019, 470 milioni a decorrere dal 2020.
  29. Il ReI: il rafforzamento dei servizi Il rafforzamento della rete

    territoriale dei servizi ha già visto l’attivazione di una prima fase legata all’estensione del Sostegno per l’inclusione attiva su tutto il territorio nazionale e alla sua implementazione. Con l’Avviso non competitivo del 3 agosto 2016 sono stati destinati complessivamente poco meno di 500 milioni di euro agli Ambiti territoriali per il rafforzamento dei servizi sociali, realizzazione di interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa, promozione di accordi di collaborazione di rete.
  30. Il ReI: il rafforzamento dei servizi La quota del Fondo

    destinata ai servizi sociali è destinata agli Ambiti territoriali, secondo criteri di riparto stabiliti in Conferenza Unificata. Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rei con riferimento ai propri residenti. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. In questa ipotesi le risorse per il rafforzamento dei servizi, previa richiesta delle regioni, sono trasferite direttamente sul bilancio regionale per il successivo riparto agli ambiti territoriali, comprensivo della quota regionale, entro 60 giorni dal loro trasferimento dallo Stato. Al rafforzamento dei servizi, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale.
  31. Il ReI: il rafforzamento dei servizi Assunzioni assistenti sociali per

    garantire attuazione ReI (art. 1, comma 200 legge n. 205/2017 – legge di bilancio 2018). La norma consente assunzioni assistenti sociali a tempo determinato, per garantire le attività di presa in carico connesse all’attuazione del ReI, in deroga a determinati vincoli assunzionali dettati dal patto di stabilità, nel rispetto dei principi del pareggio di bilancio: - per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno viene meno il limite al contenimento delle spese per il personale calcolato sulla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013; - per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (comuni sotto i 1.000 abitanti, comunità montane, unioni di comuni), viene meno il limite al contenimento delle spese per il personale calcolato sull’ammontare corrispondente alla spesa sostenuta nell’anno 2008. Viene meno inoltre, sempre per consentire assunzione di assistenti sociali a tempo determinato, il limite fissato dal decreto legge n. 78/2010 che stabilisce, per tale tipologia contrattuale, tetto massimo nella misura del 50% rispetto alle spese sostenute dagli enti locali nel 2009.
  32. Il ReI: il rafforzamento dei servizi Potenziamento attività CAF compilazione

    certificazioni ISEE (art. 1, comma 198 legge n. 205/2017 – legge di bilancio 2018). La norma prevede il rafforzamento del sostegno alle attività di compilazione delle certificazioni ISEE da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), in vista dell’incremento nei volumi di questa attività relativo alla presentazione delle domande per il Reddito di Inclusione. A tal fine il Ministero del lavoro trasferirà all’INPS 20 milioni di euro da destinare appunto al potenziamento del lavoro svolto dai CAF.
  33. Le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche

    sociali gli ambiti territoriali e i Comuni che li compongono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. GLI AMBITI TERRITORIALI
  34. Le Regioni procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti,

    all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Individuano altresì strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali. LA GESTIONE ASSOCIATA
  35. Il ReI: a chi è rivolto Con riferimento ai requisiti

    di residenza e soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:  cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);  residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
  36. N.B. In merito all’ultimo requisito, inoltre, si precisa che ai

    fini della concessione del ReI, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro). In fase di prima attuazione (dal 1° gennaio 2018), la misura è rivolta a:  Nuclei con almeno un figlio minorenne;  Nuclei con un figlio con disabilità;  Nuclei con una donna in stato di gravidanza;  Nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione. Il ReI: a chi è rivolto
  37. Grazie a modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art.

    1, comma 192 legge n. 205/2017), dal 1° luglio 2018 il ReI potrà essere richiesto da tutte le persone in condizione di povertà nel rispetto dei soli requisiti relativi a residenza e soggiorno e alla condizione economica.
  38. Il ReI non è in ogni caso compatibile con la

    contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
  39. Il ReI: le soglie di accesso Componenti reddituali  La

    soglia ISEE è fissata a 6.000 euro. Al di sotto di questa si colloca oltre il 40% delle famiglie che hanno presentato un ISEE nel 2016. Nel caso di famiglie con minori questa quota sale al 45%: si tratta di oltre 1 milione di nuclei familiari.  La soglia ISRE è fissata a 3.000 euro. L’ISRE è l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza Si tratta dei 2/3 delle famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro. Nel caso di famiglie con minori sono oltre 630.000.
  40. Non si possono possedere immobili diversi dalla prima casa, se

    non per un valore IMU inferiore a 20.000 euro. Non si può avere disponibilità su conto corrente, titoli o altro patrimonio mobiliare per valori superiori a 10 mila euro (ridotti a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila per la persona sola). Si tratta di poco meno del 90% delle famiglie nelle condizioni sopra indicate. Il ReI: le soglie di accesso Componenti patrimoniali
  41. Il ReI: le soglie di accesso Tipo indicatore Soglia d’accesso

    ISEE 6.000 ISRE (è la parte reddituale dell’ISEE: si tratta dei redditi familiari al netto dell’affitto, di una detrazione per lavoro dipendente fino a 3.000 euro e di altre detrazioni, divisi per la scala di equivalenza) 3.000 Immobili diversi dalla prima casa 20.000 Titoli, conti correnti e altri valori mobiliari (da 3 componenti in su) 10.000
  42. Altri indicatori del tenore di vita nessun componente intestatario a

    qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Il ReI: le soglie di accesso
  43. Il ReI: nota sulla platea I nuclei familiari con le

    caratteristiche e nelle condizioni economiche previste dal decreto sul ReI sono circa 660 mila, di cui 560 mila con figli minori. Tenuto conto dei redditi posseduti e di altre prestazioni economiche di ammontare superiore al ReI (esclusa l’indennità di accompagnamento), i nuclei familiari beneficiari potenziali del ReI, in sede di prima applicazione (gennaio – giugno 2018), sono circa 500 mila, di cui 420 mila con minori. Dal 1° luglio 2018, con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, i nuclei familiari potenziali ammonteranno a circa 700.000. Le persone potenzialmente coperte dal ReI sono complessivamente circa 2,2 milioni.
  44. IL BENEFICIO ECONOMICO RAPPRESENTA IL TRASFERIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE CHE

    CONSENTE AD ESSO DI RAGGIUNGERE LA SOGLIA MINIMA FISSATA.
  45. Il ReI: il beneficio economico N° Componenti Soglia d’accesso (redditi

    al netto di affitto e altre detrazioni) 1 3.000 2 4.710 3 6.120 4 7.380 5 8.550 6 9.600 N° Componenti Beneficio massimo mensile 1 187,5 2 294,38 3 382,5 4 461,25 5 534,37 6 539,82
  46. La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 193 legge

    n. 205/2017) ha disposto incremento del beneficio massimo del ReI che per i nuclei familiari con 5 o più componenti potrà raggiungere i 534 euro mensili rispetto alla prevsione originaria di 485 euro mensili, incrementando del 10% il valore limite annuo dell’assegno sociale (valore limite del beneficio). Ulteriore modifica (art. 1, comma 194 legge n. 205/2017) ha stabilito che, qualora l’ammontare del beneficio economico del ReI risulti in misura inferiore o pari a 20 euro mensili, quest’ultimo sia versato in un’unica soluzione annuale. Nel caso, inoltre, in cui il beneficio economico dovesse risultare di valore nullo, vengono meno i termini stabiliti dal d.lgs. n. 147/2017 per il rinnovo dello stesso (fermo restando il diritto alla progettazione personalizzata volta all’inclusione attiva). Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018
  47. Nel valore mensile dei trattamenti, non rilevano: a) le erogazioni

    riferite al pagamento di arretrati; b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. N.B. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
  48. Non tutte le prestazioni sociali agevolate, per le quali comunque

    permane un obbligo di comunicazione al SIUSS, rilevano ai fini del calcolo del beneficio economico del REI. Sono escluse le prestazioni che non costituiscono "trattamenti assistenziali" ovvero prestazioni erogate in forma diversa da quella dei "contributi economici", di cui alla sezione A1 della Tabella 1 del Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza. NOTA MINISTERO DEL LAVORO 28.12.2017 Trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio economico del REI
  49. Ai fini del calcolo del beneficio economico del REI rilevano

    solo una minoranza di prestazioni (codici da A1.01 ad A1.04, sez. A1 Tabella 1 Casellario). Obbligo di comunicazione da parte degli Ambiti territoriali riguarda solo quelle individuate dal codice A1.04, denominate: «Contributi economici a integrazione del reddito familiare» e descritte come: «Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose». Le altre prestazioni risultano escluse in quanto: erogazioni a fronte di spese sostenute; riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi; prestazioni riconducibili ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale; prestazioni che, pur sottoposte alla prova dei mezzi, non assumono carattere di «trattamenti assistenziali» NOTA MINISTERO DEL LAVORO 28.12.2017 Trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio economico del REI
  50. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo

    continuativo non superiore a 18 mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il ReI: la durata 18 mesi 18 mesi SOSPENSIONE DI 6 MESI SOSPENSIONE DI 6 MESI 12 mesi 12 mesi
  51. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con

    le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano punti per l'accesso al REI, presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale. I PUNTI DI ACCESSO
  52. Il 19 gennaio il Ministero del lavoro e delle politiche

    sociali ha pubblicato sul proprio portale il nuovo modulo per presentare la domanda per il ReI. Il nuovo modulo da attuazione all'immediata semplificazione dei requisiti relativi alla composizione dei nuclei familiari con al loro interno una persona con più di 55 anni in stato di disoccupazione, nello specifico, l'estensione del beneficio a prescindere dalla causa di disoccupazione, è disponibile online sul portale del Ministro del lavoro il nuovo modulo per presentare la domanda. IL MODULO PER LA DOMANDA
  53. Il ReI: come funziona 1) Il ReI è richiesto presso

    i punti per l'accesso, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS. 2) Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.
  54. Il ReI: come funziona 3) L'INPS verifica, entro 5 giorni

    lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. 4) In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei Comuni e delle verifiche effettuate dall'INPS, il ReI è riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione (CENTRO PER L’IMPIEGO).
  55. Il ReI: come funziona 5) Il versamento del beneficio è

    disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente. N.B. Per l'anno 2018, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi 6 mesi da quello di prima erogazione. N.B.
  56. Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta

    acquisti, ridenominata «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Il ReI: come funziona
  57. Il ReI: il Piano nazionale per la lotta alla povertà

    Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è lo strumento amministrativo triennale individuato dal legislatore per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all’incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime. Il Piano può modificare: • l’incremento del beneficio; • la platea dei beneficiari (a partire dal 1 luglio 2018, per effetto estensione a tutti i richiedenti in possesso requisiti, indicatore si considera abrogato); • il massimale del beneficio erogabile; • possibilità e modalità di rinnovo del beneficio • la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse.
  58. E’ finalizzata a: identificare i bisogni del nucleo familiare e

    dei suoi componenti  evidenziare le risorse e i fattori di vulnerabilità, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; b) situazione economica; c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità; d) educazione, istruzione e formazione; e) condizione abitativa; f) reti familiari, di prossimità e sociali. LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
  59. L’ANALISI PRELIMINARE In caso di esito positivo delle verifiche sul

    possesso dei requisiti, è programmata, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, l’ANALISI PRELIMINARE, svolta da operatori sociali, opportunamente identificati dai servizi competenti, volta ad orientare il successivo percorso nei servizi. SE la situazione di povertà emerge come connessa esclusivamente alla condizione lavorativa SE la situazione di povertà emerge come connessa esclusivamente alla condizione lavorativa Il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del PATTO DI SERVIZIO ovvero del PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA DI OCCUPAZIONE (d.l.vo 150/2015). In assenza contatta il competente Centro per l’Impiego per farli sottoscrivere entro 20 giorni lavorativi. Il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del PATTO DI SERVIZIO ovvero del PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA DI OCCUPAZIONE (d.l.vo 150/2015). In assenza contatta il competente Centro per l’Impiego per farli sottoscrivere entro 20 giorni lavorativi.
  60. L’ANALISI PRELIMINARE SE emerge la necessità di un quadro di

    analisi approfondito SE emerge la necessità di un quadro di analisi approfondito E’ costituita una EQUIPE MULTIDISCIPLINARE composta da un operatore del servizio sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali (centri per l’impiego, centri di formazione, scuola, asl, politiche abitative), che redige il PROGETTO PERSONALIZZATO. E’ costituita una EQUIPE MULTIDISCIPLINARE composta da un operatore del servizio sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali (centri per l’impiego, centri di formazione, scuola, asl, politiche abitative), che redige il PROGETTO PERSONALIZZATO. N.B. Non si da' luogo alla costituzione di équipe multidisciplinari anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.
  61. Il progetto individua:  Gli obiettivi generali e i risultati

    specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;  i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;  gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
  62. Gli impegni a svolgere specifiche attività sono dettagliati nel progetto

    personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto (di norma la frequenza è mensile) b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. c) frequenza e impegno scolastico; d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
  63. Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto

    previsto nel progetto personalizzato, pena l’applicazione delle sanzioni stabilite. Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione della DSU, volte a percepire in maniera illegittima la prestazione o ad aumentare l’importo della stessa. Il ReI: le sanzioni
  64. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI La Rete della

    protezione e dell’inclusione sociale 1 MEF 1 MIN SALUTE 1 MIUR 1 MIT 1 DIP. FAMIGLIA 21 RAPPRESENTANT I REGIONI E PROVINCE AUTONOME 20 RAPPRESENTATI DEI COMUNI PARTI SOCIALI TERZO SETTORE INPS (INVITATO) INPS (INVITATO) La Rete si articola in tavoli regionali e a livello di Ambito territoriale.
  65. La Rete è responsabile dell’adozione dei seguenti piani: • un

    Piano Sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNPS; • un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo povertà; • un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNA; • linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche sociali, come strumenti operativi in grado di orientare le pratiche territoriali; • proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema dei servizi sociali. La Rete della protezione e dell’inclusione sociale
  66.  Adottano specifici atti di programmazione per l’attuazione del ReI

    con riferimento ai servizi territoriali, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà.  Esercitano i POTERI SOSTITUTIVI in caso di gravi inadempimenti nell’attuazione del ReI da parte dei comuni o degli ambiti territoriali, qualora non siano possibili da parte delle regioni o del Ministero azioni di tutoraggio.  Possono INTEGRARE IL REI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche uguali al REI, per ampliare la platea dei beneficiari o incrementare l'ammontare del beneficio economico. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, e i rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. RUOLO DELLE REGIONI
  67. RUOLO DEI COMUNI I comuni, in forma singola o associata

    rappresentano, assieme all’INPS, i soggetti attuatori del ReI. • favoriscono la conoscenza del ReI anche mediante campagne informative; • adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione del piano di zona dedicata al contrasto alla povertà; • operano in stretto raccordo con gli enti del terzo settore favorendo la co-progettazione; • favoriscono la partecipazione, facilitano e semplificano l’accesso al ReI e altre prestazioni per i beneficiari.
  68. esercita poteri di verifica e controllo sull’attuazione del ReI; attiva

    un servizio di informazione, consulenza, supporto tecnico; esegue monitoraggio sull’attuazione e predispone Rapporto annuale; favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi anche mediante atti di coordinamento operativo e protocolli operativi; identifica gli ambiti territoriali che presentino particolari criticità, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e, d’intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio; specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze; è responsabile della valutazione del ReI. RUOLO DEL MINISTERO
  69. E’ istituito il Comitato per la lotta alla povertà, presieduto

    dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organismo di raccordo fra i diversi livelli di governo, la cui composizione (un rappresentante per ogni amministrazione) verrà definita con decreto ministeriale. Il Comitato svolgerà le seguenti funzioni: principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro adottati a livello locale per il contrasto alla povertà; organismo incaricato di proporre apposite linee guida per le amministrazioni; espressione di pareri sugli atti di coordinamento operativo per l’attuazione del ReI; collaborazione al monitoraggio sull’attuazione del ReI; Il Comitato per la lotta alla povertà
  70. L’Osservatorio sulle povertà E’ istituito un Osservatorio sulle povertà presieduto

    dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che rappresenta organismo permanente della Rete della protezione e inclusione sociale. L’Osservatorio costituito da rappresentanti delle diverse amministrazioni, dell’INPS e dell’ISTAT, delle parti sociali e del terzo settore ha i seguenti compiti: predispone un rapporto biennale sulla povertà in cui sono formulate analisi e proposte; promuove l’attuazione del ReI evidenziando eventuali problematiche; esprime il proprio parere sul rapporto annuale sul monitoraggio del ReI;
  71. Il SIUSS, sistema informativo unitario dei servizi sociali Il decreto

    istituisce il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali «SIUSS». Il Sistema ha il compito di: Assicurare compiuta conoscenza dei bisogni; Monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; Rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; Disporre una base unitaria di dati funzionale alla progettazione; Elaborare i dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
  72. Il SIUSS si articola in: 1. Sistema informativo delle prestazioni

    e dei bisogni sociali suddiviso in: • Banca dati delle prestazioni sociali; • Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; • Sistema informativo dell’ISEE. 2. Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali suddiviso in: • Banca dati dei servizi attivati; • Banca dati delle professioni degli operatori sociali. Il SIUSS, sistema informativo unitario dei servizi sociali
  73. FONDO PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA E

    SENZA FISSA DIMORA Il decreto prevede che a decorrere dal 2018 una quota del Fondo per la lotta alla povertà, pari a 20 milioni, sia riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. I criteri di riparto si devono basare sulla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative.
  74. Accesso all’assegno familiare per nuclei numerosi Il decreto legislativo ha

    previsto una modalità semplificata per l’accesso da parte dei beneficiari del ReI all’assegno per i nuclei familiari numerosi: questi ultimi, infatti, accedono alla misura, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda. Accesso alle agevolazioni tariffarie luce e gas Il decreto legislativo ha stabilito che le agevolazioni alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie svantaggiate (art. 1, comma 375, l. n. 266/2005) e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti.
  75. ISEE precompilato Il decreto legislativo ha previsto nuova modalità di

    compilazione dell’ISEE. A decorrere dal 2018, l’INPS precompilerà la DSU cooperando con l’Agenzia dell’entrate. Dal 1 settembre 2018 tale modalità rappresenterà unica modalità di presentazione della DSU. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali. Con provvedimento dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall’INPS.
  76. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta

    l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Dalla data fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui al DPCM n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto, la possibilità di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.