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Contrasto alla povertà. Seminario tecnico di approfondimento sul Reddito d'Inclusione (ReI)

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November 20, 2017

Contrasto alla povertà. Seminario tecnico di approfondimento sul Reddito d'Inclusione (ReI)

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  1. POVERTÀ ASSOLUTA (ISTAT) La soglia di povertà assoluta rappresenta il

    valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. La metodologia di stima della povertà assoluta, messa a punto nel 2005 da una commissione di studio formata da esperti del settore, è basata sulla valutazione monetaria di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale (DATI MONETARI OGGETTIVI).
  2. POVERTÀ RELATIVA: è un parametro che esprime le difficoltà economiche

    nella fruizione di beni e servizi in rapporto al LIVELLO ECONOMICO MEDIO di vita dell'ambiente o della nazione. Questo livello è individuato attraverso il consumo pro- capite o il reddito medio. La soglia convenzionale adottata internazionalmente considera povera una famiglia di due persone adulte con un consumo inferiore a quello medio pro-capite nazionale (INDICE DI DISUGUAGLIANZA). GRAVE DEPRIVAZIONE MATERIALE: percentuale di persone appartenenti a famiglie che registrano almeno quattro segnali di deprivazione materiale sui nove indicati qui di seguito: 1) essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito; 2) non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione; 3) non poter sostenere spese finanziarie impreviste di una certa entità; 4) non potersi permettere un pasto adeguato almeno una volta ogni due giorni, cioè con proteine della carne, del pesce o equivalente vegetariano; 5) non potersi permettere una settimana di vacanza all'anno lontano da casa; 6) non potersi permettere un televisore a colori; 7) non potersi permettere una lavatrice; 8) non potersi permettere un'automobile; 9) non potersi permettere un telefono. Si fonda su interviste a campioni di cittadini ed è molto soggettivo.
  3. N.B. Dei 9 fenomeni di deprivazione che più influenzano l'indice

    generale, solo 5 hanno una rilevanza sostanziale, in quanto le percentuali di individui che non possono permettersi un telefono, un tv color, una lavatrice o un'auto in Italia sono bassissime e trascurabili. L'anno di picco della deprivazione è stato il 2012. Confrontandolo con l'ultimo anno disponibile (il 2016), possiamo constatare che la situazione, è notevolmente migliorata. Infatti, tra il 2012 e il 2016 sono significativamente diminuiti gli italiani che non possono fare una vacanza di almeno una settimana (-5,6 punti percentuali, cioè -2,8 milioni), che non possono sostenere forti spese impreviste (-1,9 punti percentuali, cioè -600 mila), che non possono riscaldare adeguatamente l'abitazione (-5,5 punti percentuali, cioè -3,1 milioni), che non possono permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (-2,8 punti percentuali, cioè -1,5 milioni) e che hanno arretrati nei pagamenti (-2,8 punti percentuali, cioè -1,5 milioni).
  4. LA POVERTÀ ASSOLUTA IN ITALIA • DATO 2016: 1 milione

    e 619mila famiglie (6,3%) 4 milioni e 742mila individui (7,9%)
  5. Nuclei familiari in povertà assoluta: 2005-2007: 800.000 2008-2011: 1.080.000 2012-2013:

    1.600.000 2014-2016: 1.600.000 Il raddoppio del numero della famiglie in povertà assoluta si è avuto negli anni 2012-2013, quando sono arrivati al loro massimo gli effetti della crisi economica e delle politiche di austerity. Negli ultimi anni, la crescita della povertà assoluta si è invece fermata.
  6. Cause: • Crisi economica (caduta del PIL e della occupazione;

    aumento della precarizzazione; diminuzione dei salari). • Politiche di austerity • Inadeguatezza sistema di welfare
  7. SPESA ASSISTENZIALE 2016 (in milioni di euro) FAMIGLIA 20.133 POVERTÀ

    19.257 INVALIDITÀ 17.868 COMUNI E ASL 17. 603 TOTALE 74.861 * Dati Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato La spesa assistenziale
  8. ASSEGNI FAMILIARI 6.409 DETRAZIONI IRPEF 12.310 ASSEGNO MATERNITÀ COMUNI 202

    BONUS BEBÈ 1.212 TRASFERIMENTI FAMIGLIA PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI 4.800 INTEGRAZIONI AL MINIMO 13.036 CARTA ACQUISTI 211 ASSEGNO NUCLEI CON 3 MINORI 380 FONDO NAZIONALE POVERTA’ (L. STABILITÀ 2016) Incremento L. Bilancio 2017: +150 2017 +550 2018 1.050 1,2 (tot. 2017) 1,8 (tot. 2018) TRASFERIMENTI POVERTÀ
  9. INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO 13.538 INVALIDITÀ CIVILE 3.664 PENSIONI DI GUERRA 666

    SPESA SANITARIA NON AUTOSUF. 4.782 SERVIZI E TRASFERIMENTI COMUNI 6.982 FONDI NAZIONALI ED EUROPEI 450 ALTRE SPESE ASSISTENZA 5.389 TRASFERIMENTI INVALIDITÀ SPESA COMUNI PER SERVIZI E SPESA SANITARIA
  10. I limiti strutturali della spesa per assistenza  Prevalenza delle

    prestazioni monetarie su quelle in servizi e quelle governate dal centro su quelle di competenza degli enti locali;  Programmi frammentati, categoriali e non coordinati tra loro;  Mancanza di un istituto universale di contrasto della povertà;  Criteri di selettività economica per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti non omogenei;  Disparità territoriale nell'entità e qualità degli interventi e servizi socio- assistenziali;  Mediocre performance redistributiva della spesa. Lezioni Prof. Stefano Toso, 14 novembre 2012
  11. IN EUROPA • Tutti i paesi della UE hanno misure

    di reddito minimo, con differenze riconducibili ai diversi sistemi di welfare e al momento storico-politico in cui le misure sono state introdotte. • Più di recente, tutti i modelli hanno subito modificazioni nel senso di coniugare reddito e progetti di integrazione socio- lavorativa: è l’impostazione alla base del MODELLO SOCIALE EUROPEO dopo il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000.
  12. Paese Misura AUSTRIA SOZIALHILFE BELGIO REVENUE D’INTEGRATION BULGARIA ASSISTENZA PUBBLICA

    CIPRO ASSISTENZA PUBBLICA DANIMARCA ASSISTENZA SOCIALE ESTONIA TOIMETULEKUTOEUS FINLANDIA ASSISTENZA SOCIALE FRANCIA REVENUE DE SOLIDARITÉ ACTIVE GERMANIA SOZIALHILFE GRAN BRETAGNA INCOME SUPPORT IRLANDA SUPPLEMENTARY WELFARE ALLOWANCE LETTONIA REDDITO MINIMO GARANTINO LITUANIA INDENNITÀ SOCIALE Paese Misura LUSSEMBURGO REVENU MINIMUM GARANTI MALTA ASSISTENZA SOCIALE NORVEGIA INDENNITÀ DI SUSSISTENZA OLANDA ALGEMENE BIJSTAND POLONIA ASSISTENZA SOCIALE PORTOGALLO RENDIMENTO SOCIAL DE INSERCAO REPUBBLICA CECA DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI ROMANIA AIUTO SOCIALE SLOVACCHIA ASSEGNO PER BISOGNI MATERIALI SLOVENIA ASSISTENZA SOCIALE FINANZIARIA SPAGNA RENTA MINIMA; INGRESO MINIMO DE INSERCION SVEZIA ASSISTENZA SOCIALE UNGHERIA AKTIV KORUAK ELLETASA
  13. ITALIA E GRECIA SONO STATE LE ULTIME A DOTARSI DI

    UNA MISURA DI REDDITO MINIMO. LA GRECIA HA APPROVATO IL REDDITO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ. L’ITALIA HA APPROVATO IL REDDITO DI INCLUSIONE.
  14. DIFFERENZE TRA REDDITO MINIMO E REDDITO DI CITTADINANZA REDDITO MINIMO:

    è una prestazione monetaria erogata solo ai bisognosi, sulla base di una prova dei mezzi. L’importo è differenziato a seconda delle risorse dell’individuo, per il raggiungimento di un reddito “soglia” che deve essere garantito a tutti. Spetta dunque solo a coloro che si trovano sotto questa soglia. Il reddito minimo d’inserimento è uguale al reddito minimo ma prevede in più che sia condizionato all’accettazione di progetti di inserimento socio-lavorativo per i beneficiari (è il caso del nostro Reddito di Inclusione). In varie forme e declinazioni, è presente da anni in tutti i paesi europei tranne Italia e Grecia. Ora anche in Italia e Grecia. REDDITO DI CITTADINANZA: è un reddito di base elargito dalla comunità a tutti i suoi membri su base individuale, senza prova dei mezzi o richiesta di lavoro. L’importo è uguale per tutti, a prescindere dal reddito. Non esistono esempi concreti di applicazione in nessun paese del mondo (tranne un esempio limitato in Alaska e una sperimentazione molto limitata in Finlandia).
  15. Contrasto alla povertà: le risorse 2009 2010 2011 2012 2013

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Progressione risorse contrasto povertà Social Card Social Card Sperimentale SIA ReI Pon Inclusione Fondo ReI Servizi
  16. L’iter normativo: Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) Istituzione

    del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà AVVIO ITER LEGGE DELEGA ESTENSIONE SU TUTTO TERRITORIO NAZIONALE DEL SIA COME MISURA PONTE
  17. SIA Sostegno per l’inclusione attiva (Social Card Sperimentale) ART. 60

    DEL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2012 e Successivo DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10 GENNAIO 2013 ISTITUISCONO SPERIMENTAZIONE DELLA SOCIAL CARD SPERIMENTALE Nelle 12 maggiori città italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona, Roma)
  18. SIA Sostegno per l’inclusione attiva (Social Card Sperimentale) DECRETO INTERMINISTERIALE

    DEL 26 MAGGIO 2016 RIDISEGNA IL SIA E LO ESTENDE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA. DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2017 MODIFICA I CRITERI DI ACCESSO AL SIA, ESTENDENDO LA PLATEA DEI BENEFICIARI.
  19. Il Reddito di Inclusione In attuazione delle previsioni della legge

    n. 208/2015, il Governo ha emanato un disegno di legge delega (ddl povertà), recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il ddl è stato modificato e approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio del 2016 ed è stato poi approvato definitivamente dal Senato il 15 marzo 2017. La legge 15 marzo 2017, n. 33 disciplina l’introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito di Inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
  20. Dalla legge al decreto legislativo Il 14 aprile 2017 è

    stato siglato dal Governo e dall’Alleanza contro la povertà un Memorandum sull’attuazione del ReI. Sette i punti d'intesa raggiunti:: 1) i criteri di accesso dei beneficiari (superamento dell'utilizzo esclusivo dell'ISEE del richiedente; affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile); 2) i criteri per stabilire l'importo del beneficio (differenziato in base al reddito disponibile; commisurato al numero di componenti il nucleo familiare); 3) i meccanismi per evitare la "trappola" della povertà (il beneficio è definito in modo da evitare disincentivi al lavoro); 4) il finanziamento dei servizi per l'inclusione (finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al ReI); 5) l'affiancamento ai territori e il supporto tecnico (attraverso una struttura nazionale permanente); 6) il monitoraggio (raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell'efficacia); 7) la forma di gestione del Reddito di inclusione (promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni).
  21. Decreto legislativo n. 147 del 15.9.2017 Disposizioni per l’introduzione di

    una misura nazionale di contrasto alla povertà Nasce il Reddito di Inclusione (ReI)
  22. Il ReI: il Piano nazionale per la lotta alla povertà

    Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è lo strumento amministrativo triennale individuato dal legislatore per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all’incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime. Il Piano può modificare: • l’ordine di priorità; • l’incremento del beneficio • la platea dei beneficiari; • il massimale del beneficio erogabile; • possibilità e modalità di rinnovo del beneficio • la possibilità di introdurre una scala di valutazione del bisogno come criterio ulteriore di selezione dei beneficiari; • la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse.
  23. Cosa prevede il decreto attuativo del ReI: Il decreto disciplina

    innanzitutto il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il decreto detta norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
  24. Il ReI non è soltanto un beneficio economico, ma rappresenta

    un più ampio progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo familiare e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l’autonomia chi è in condizione di povertà.
  25. Il ReI: il rafforzamento dei servizi I servizi per l'informazione

    e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. Per garantire l’efficacia della misura il decreto stabilisce che una quota non inferiore al 15% del Fondo povertà venga destinata strutturalmente al potenziamento della rete territoriale di welfare (262 milioni di euro nel 2018 e 277 dal 2019). (Con legge di Bilancio 2018: 297 milioni nel 2018, 347 nel 2019 e 352 a decorrere dal 2020). EMENDAMENTI A LEGGE DI BILANCIO: AUMENTO QUOTA FONDO SERVIZI E DEROGA ASSUNZIONI PERSONALE
  26. Il ReI: il rafforzamento dei servizi Il rafforzamento della rete

    territoriale dei servizi ha già visto l’attivazione di una prima fase legata all’estensione del Sostegno per l’inclusione attiva su tutto il territorio nazionale e alla sua implementazione. Con l’Avviso non competitivo del 3 agosto 2016 sono stati destinati complessivamente poco meno di 500 milioni di euro agli Ambiti territoriali per il rafforzamento dei servizi sociali, realizzazione di interventi socio- educativi e di attivazione lavorativa, promozione di accordi di collaborazione di rete. Per tutto il Lazio sono stati destinati circa 16 milioni di euro. Per il distretto RMH1 263.663 euro, stanziati con decreto della direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del 28 giugno 2017.
  27. Il ReI: il rafforzamento dei servizi Le regioni e le

    province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rei con riferimento ai propri residenti. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. In questa ipotesi le risorse per il rafforzamento dei servizi, previa richiesta delle regioni, sono trasferite direttamente sul bilancio regionale per il successivo riparto agli ambiti territoriali, comprensivo della quota regionale. Al rafforzamento dei servizi, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale La quota del Fondo destinata ai servizi sociali è destinata agli Ambiti territoriali, secondo criteri di riparto stabiliti in Conferenza Unificata.
  28. GLI AMBITI TERRITORIALI Le Regioni comunicano al Ministero del lavoro

    e delle politiche sociali gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
  29. LA GESTIONE ASSOCIATA Le Regioni procedono, ove non già previsto

    nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1,comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Individuano altresì strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.
  30. PUNTI DI ACCESSO AL REI Le Regioni individuano punti per

    l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.
  31. LE REGIONI: Adottano un atto regionale di programmazione per la

    lotta alla povertà indicando i servizi necessari all’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, favorendo la consultazione con le parti sociali; comunicano al Ministero ambiti territoriali e comuni che li compongono anche ai fini del riparto della quota del Fondo; definiscono rafforzamento triennale del sistema di interventi e servizi sociali; individuano modalità di collaborazione e cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti;
  32.  Esercitano i POTERI SOSTITUTIVI in caso di gravi inadempimenti

    nell’attuazione del ReI da parte dei comuni o degli ambiti territoriali, qualora non siano possibili da parte delle regioni o del Ministero azioni di tutoraggio.  Possono INTEGRARE IL REI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche uguali al REI, per ampliare la platea dei beneficiari o incrementare l'ammontare del beneficio economico. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, e i rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. LE REGIONI:
  33. I COMUNI I comuni, in forma singola o associata rappresentano,

    assieme all’INPS, i soggetti attuatori del ReI: • favoriscono la conoscenza del ReI anche mediante campagne informative; • adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione del piano di zona dedicata al contrasto alla povertà; • operano in stretto raccordo con gli enti del terzo settore favorendo la co-progettazione; • favoriscono la partecipazione, facilitano e semplificano l’accesso al ReI e altre prestazioni per i beneficiari.
  34. Il Ministero  esercita poteri di verifica e controllo sull’attuazione

    del ReI;  attiva un servizio di informazione, consulenza, supporto tecnico;  esegue monitoraggio sull’attuazione e predispone Rapporto annuale;  favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi anche mediante atti di coordinamento operativo e protocolli operativi;  identifica gli ambiti territoriali che presentino particolari criticità, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e, d’intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio; specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;  è responsabile della valutazione del ReI.
  35. Il Comitato per la lotta alla povertà È istituito il

    Comitato per la lotta alla povertà, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organismo di raccordo fra i diversi livelli di governo, la cui composizione (un rappresentante per ogni amministrazione) verrà definita con decreto ministeriale. Il Comitato svolgerà le seguenti funzioni:  principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro adottati a livello locale per il contrasto alla povertà;  organismo incaricato di proporre apposite linee guida per le amministrazioni;  espressione di pareri sugli atti di coordinamento operativo per l’attuazione del ReI;  collaborazione al monitoraggio sull’attuazione del ReI;
  36. L’Osservatorio sulle povertà È istituito un Osservatorio sulle povertà presieduto

    dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che rappresenta organismo permanente della Rete della protezione e inclusione sociale. L’Osservatorio costituito da rappresentanti delle diverse amministrazioni, dell’INPS e dell’ISTAT, delle parti sociali e del terzo settore ha i seguenti compiti:  predispone un rapporto biennale sulla povertà in cui sono formulate analisi e proposte;  promuove l’attuazione del ReI evidenziando eventuali problematiche;  esprime il proprio parere sul rapporto annuale sul monitoraggio del ReI;
  37. La Rete della protezione e dell’inclusione sociale Al fine di

    favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi il decreto istituisce la Rete della protezione sociale e dell’inclusione quale organismo di coordinamento del sistema di interventi e servizi sociali di cui alle legge n. 328/2000. La Rete è presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte un rappresentante del Mef, un rappresentante del Dipartimento politiche per la famiglia, un componente per ciascuna della Giunte regionali e delle province autonome, venti componenti designati dall’ANCI. Alle riunioni partecipa un delegato dell’INPS e possono essere invitati membri del Governo, rappresentanti di enti locali o altri enti pubblici. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi del Terzo settore periodicamente e comunque almeno una volta l’anno. La Rete si articola in tavoli regionali e a livello di Ambito territoriale.
  38. La Rete della protezione e dell’inclusione sociale La Rete è

    responsabile dell’adozione dei seguenti piani: • un Piano Sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNPS; • un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo povertà; • un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNA; • linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche sociali, come strumenti operativi in grado di orientare le pratiche territoriali; • proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema dei servizi sociali.
  39. Il SIUSS, sistema informativo unitario dei servizi sociali Il decreto

    istituisce il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali «SIUSS». Il Sistema ha il compito di: • Assicurare compiuta conoscenza dei bisogni; • Monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; • Rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; • Disporre una base unitaria di dati funzionale alla progettazione; • Elaborare i dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
  40. Il SIUSS si articola in: 1. Sistema informativo delle prestazioni

    e dei bisogni sociali suddiviso in: • Banca dati delle prestazioni sociali; • Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; • Sistema informativo dell’ISEE. 2. Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali suddiviso in: • Banca dati dei servizi attivati; • Banca dati delle professioni degli operatori sociali. Il SIUSS, sistema informativo unitario dei servizi sociali
  41. Il ReI: nota sulla platea I nuclei familiari con le

    caratteristiche e nelle condizioni economiche previste dal decreto sul ReI sono circa 660 mila, di cui 560 mila con figli minori. Tenuto conto dei redditi posseduti e di altre prestazioni economiche di ammontare superiore al ReI (esclusa l’indennità di accompagnamento), i nuclei familiari beneficiari potenziali del ReI, in sede di prima applicazione (gennaio – giugno 2018), sono circa 500 mila, di cui 420 mila con minori. Dal 1° luglio 2018 i nuclei familiari potenziali ammonteranno a circa 700.000. Le persone potenzialmente coperte dal ReI sono complessivamente più di 2 milioni.
  42. FONDO PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA E

    SENZA FISSA DIMORA Il decreto prevede che a decorrere dal 2018 una quota del Fondo per la lotta alla povertà, pari a 20 milioni, sia riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. I criteri di riparto si devono basare sulla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative.
  43. Il ReI: accesso all’assegno familiare per nuclei numerosi. Il decreto

    legislativo ha previsto una modalità semplificata per l’accesso da parte dei beneficiari del ReI all’assegno per i nuclei familiari numerosi: questi ultimi, infatti, accedono alla misura, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
  44. Il ReI: accesso alle agevolazioni tariffarie luce e gas. Il

    decreto legislativo ha stabilito che le agevolazioni alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie svantaggiate (art. 1, comma 375, l. n. 266/2005) e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Con apposito decreto interministeriale potranno essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.
  45. ISEE precompilato Il decreto legislativo ha previsto nuova modalità di

    compilazione dell’ISEE. A decorrere dal 2018, l’INPS precompilerà la DSU cooperando con l’Agenzia dell’entrate. Dal 1 settembre 2018 tale modalità rappresenterà unica modalità di presentazione della DSU. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali. Con provvedimento dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall’INPS.
  46. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta

    l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Dalla data fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui al DPCM n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto, la possibilità di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.