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L'immigrazione in Italia. Norme e numeri

L'immigrazione in Italia. Norme e numeri

Il dott. Luca Zanon illustra i numeri delle presenze straniere in Italia, anche in rapporto al resto d'Europa, e spiega quali sono le norme del nostro Paese in materia di immigrazione.

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August 10, 2017
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  1. L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA: NORME E NUMERI Circolo di Genzano di

    Roma, Via G. Garibaldi 1 A cura di: Dott. Luca Zanon
  2. PARTIAMO DAI NUMERI Gli stranieri in Italia: - Al primo

    gennaio 2017 in Italia sono stimati 60.579.000 residenti. - La popolazione italiana è stimata in 55.551.000 residenti. - La popolazione straniera è invece stimata in 5.029.000 residenti (8,3%) del totale. * Dati Istat, indicatori demografici aggiornati al 06.03.2017
  3. PARTIAMO DAI NUMERI - A livello europeo, il nostro Paese

    si trova al terzo posto per numero di stranieri residenti, dietro Germania e UK. Ma bisogna tenere in considerazione le norme molto differenti sulla cittadinanza (È per questo, ad esempio, che la Francia ha un’incidenza della popolazione straniera più bassa della nostra: 6,6%). - In percentuale sul totale, invece, al primo posto c’è l’Austria, dove gli stranieri sono il 13,2 per cento della popolazione residente, seguita poi dall’Irlanda (11,9%) e dal Belgio (11,6%), tutti dati superiori all’8,3% italiano. * Dati studio Perils of perception dell’Istituto di ricerca britannico Ipsos Mori, 2015
  4. PARTIAMO DAI NUMERI - Aggiungendo il numero degli stranieri irregolarmente

    presenti sul territorio dello Stato, 410.000 persone*, otteniamo un totale della popolazione straniera presente in Italia di poco superiore ai 5,4 milioni: parliamo dell’8,9 % della popolazione totale. * Dati del Ventiduesimo Rapporto sulle Migrazioni 2016 di Fondazione ISMU, riferiti al 1.01.2016
  5. PARTIAMO DAI NUMERI - Ai numeri andrebbero aggiunti gli stranieri

    rifugiati, richiedenti asilo o altra forma di protezione internazionale presenti sul territorio italiano che al mese di aprile 2017 sono 177.505 persone*. * Dati Ministero dell’interno
  6. PARTIAMO DAI NUMERI Gli italiani all’estero: - Il 2015 è

    stato l’anno del sorpasso. Sono infatti numericamente superiori gli italiani residenti all’estero secondo i registri delle anagrafi consolari, rispetto agli stranieri residenti in Italia: 5.200.000*. * Dati anagrafi consolari italiane elaborati dalla Fondazione ISMU, Dossier statistico immigrazione 2016
  7. PARTIAMO DAI NUMERI Gli italiani all’estero: - Se prendiamo in

    considerazione l’emigrazione storica a cui è stato soggetto il nostro Paese tra il XIX e il XX secolo possiamo analizzare il grande numero di oriundi, italo stranieri presenti nel mondo: 80 milioni di persone*. * Dati Rapporto Italiani nel mondo, Fondazione Migrantes 2011
  8. LE NORME La normativa italiana sull’immigrazione: - La normativa italiana

    in tema di immigrazione è contenuta principalmente nel D.lgs n. 286/1998, Testo Unico sull’immigrazione (largo corpus normativo si è tuttavia sviluppato al di fuori del T.U.); - Sebbene siano molte le modifiche succedutesi nel tempo, l’impianto del T. U. è ancora oggi dato dalla legge c.d. «Bossi-Fini», legge n. 189/2002; - La normativa in questione è una delle più rigide d’Europa, basata su di una rigida predisposizione di flussi migratori d’ingresso.
  9. LE NORME La «Bossi-Fini» in pillole: - Ingresso: Può entrare

    in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. La presentazione di documentazione falsa comporta l’inammissibilità della domanda e una serie di responsabilità penali;
  10. LE NORME La «Bossi-Fini» in pillole: - Permesso di soggiorno:

    Viene concesso solo a chi possiede un contratto di lavoro: dura due anni per i rapporti a tempo indeterminato (prima erano tre), un anno negli altri casi. Se nel frattempo la persona diventa disoccupata dovrà rientrare in patria. La legge aveva inoltre aumentato da cinque a sei gli anni di soggiorno continuativo in Italia necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno, che permette la permanenza a tempo indeterminato): successivamente e a seguito del recepimento di una direttiva europea, sono stati riportati a cinque.
  11. LE NORME La «Bossi-Fini» in pillole: -Impronte digitali: Per le

    persone che chiedono il permesso di soggiorno, ma anche per chi ne chiede il rinnovo (persone da anni presenti sul territorio italiano), la legge ha introdotto l’obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali.
  12. LE NORME La «Bossi-Fini» in pillole: -Espulsioni La Bossi-Fini prevede

    che le persone senza permesso di soggiorno ma con un documento di identità (situazione di irregolarità) vengano espulse per via amministrativa, cioè dal prefetto della Provincia dove vengono rintracciate. L’espulsione deve essere eseguita immediatamente con “l’accompagnamento alla frontiera” da parte della forza pubblica. Se la persona è anche senza documenti di identità (situazione di clandestinità) segue detenzione nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), ora modificati dal recente d.l. n. 13/2017 (convertito dalla L. n. 46/2017). Nel caso di mancata identificazione segue intimazione a lasciare l’Italia entro 7 giorni. Lo straniero espulso che rientra senza permesso commette un reato per cui è prevista la detenzione.
  13. LE NORME La «Bossi-Fini» in pillole: -Ricongiungimenti familiari: Il cittadino

    extracomunitario in regola con i permessi, può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento nel loro Paese d’origine. Ricongiungimenti sono previsti anche per i genitori dei cittadini extracomunitari, a condizione che abbiano compiuto i 65 anni e che nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento.
  14. LE NORME Il «pacchetto sicurezza» e il reato di clandestinità:

    - Con il termine «pacchetto sicurezza» si intendono una serie di norme varate dall’ex Ministro della Giustizia Maroni tra cui la L. n. 94/2009, che ha introdotto nel nostro Paese del reato di clandestinità, norma penale che prevede un’ammenda (da cinquemila a diecimila euro) per lo straniero che entra illegalmente nel territorio italiano e l’arresto dello stesso a seguito di reingresso. Il Parlamento, con la legge delega n. 67 del 2014, aveva delegato il Governo ad abrogare il reato trasformandolo in un illecito amministrativo, delega non esercitata dal Ministro Orlando.
  15. LE NORME Come funziona l’ingresso dello straniero nel nostro Paese?

    - L’ingresso dello straniero in Italia può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera, presentando passaporto valido o documento equipollente e visto d’ingresso (salvi i casi di esenzione); - Si può entrare nel nostro Paese con il visto d’ingresso solo per visite brevi, per affari o turismo, non oltre i 3 mesi;
  16. LE NORME Come funziona l’ingresso dello straniero nel nostro Paese?

    - Gli stranieri che vogliono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere un permesso di soggiorno, che può essere rilasciato per motivi di: lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro subordinato-stagionale, missione, religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide, studio*; * L’ingresso per motivi di rifugio, asilo politico o richiesta di altra forma di protezione umanitaria saranno analizzati in seguito.
  17. LE NORME Come funziona l’ingresso dello straniero nel nostro Paese?

    - L’ingresso ordinario è relativo al permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. Dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni. Il permesso ha una durata fino a due anni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino a un anno per lavoro a tempo determinato, non oltre 9 mesi per i lavoratori stagionali; - Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; - La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro;
  18. LE NORME Come funziona l’ingresso dello straniero nel nostro Paese?

    - L’ingresso nel nostro Paese per motivi di lavoro è tuttavia condizionato alla programmazione annuale del c.d. «decreto flussi»; - Per il 2017, il DPCM del 13 febbraio ha stabilito una quota di 30.850 ingressi, così distribuiti: a) 17.000 per lavoratori stagionali da impiegare nel settore agricolo o turistico alberghiero; b) 2.000 per le richieste di lavoratori stagionali pluriennali (fino a 3 annualità di 9 mesi); c) 2.400 ingressi per lavoratori autonomi (permesso non oltre i 2 anni); d) 500 ingressi per lavoratori subordinati che abbiano svolto percorso di formazione nei Paesi di Origine (ex art. 23 T.U. immigrazione); e) 100 ingressi per lavoratori di origine italiana provenienti da Sud America. f) 13.850 quote sono destinate alla conversione di permessi di soggiorno per lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
  19. LE NORME Come funziona l’ingresso dello straniero nel nostro Paese?

    - Per il rilascio del permesso di soggiorno è inoltre necessario che lo straniero stipuli contratto di soggiorno nelle modalità di cui all’articolo 5-bis del T. U. immigrazione, che prevede: a) la garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
  20. LE NORME Come funziona l’ingresso dello straniero nel nostro Paese?

    - Con la L. n. 94/2009 è stato introdotto nel T. U. immigrazione l’art. 4- bis che prevede l’accordo di integrazione, poi disciplinato dal D.P.R. 179/2011: E’ articolato per crediti contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno e contiene specifici obiettivi di integrazione da raggiungere entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, al cui inadempimento è collegata la sanzione dell’espulsione. Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.
  21. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI - Quanti sono i rifugiati presenti in Italia? - Ad aprile 2017 sono presenti nel nostro sistema di accoglienza 177.505 persone* *Dati del Ministero dell’interno
  22. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI - Quanti sono i rifugiati presenti in Italia:
  23. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – totale, suddivisione per strutture e distribuzione sul territorio italiano
  24. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – il trend dell’accoglienza. Rifugiati in Italia. I numeri mostrano un aumento rispetto lo scorso anno, suscettibile tuttavia di variazioni nel mese (al 31.05.2017 era +25,5% il trend sul 2016) Dati Ministero dell’Interno al 12.06.2017
  25. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – il trend dell’accoglienza. Rifugiati in Italia. Dati Ministero dell’Interno al 31.05.2017
  26. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – il trend dell’accoglienza. Rifugiati in Italia. Dati Ministero dell’Interno al 12.06.2017
  27. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – I rifugiati nel mondo Sono 65,3 milioni le persone al mondo rifugiate, sfollate o richiedenti asilo
  28. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – I rifugiati nel mondo Il maggior numero di rifugiati è accolto da Paesi extraeuropei:
  29. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – I rifugiati nel mondo Il maggior numero di rifugiati è accolto da Paesi extraeuropei:
  30. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – I rifugiati in Europa Come si nota nessun paese europeo compare nella precedente top 10. Eppure l’intera Europa accoglie 4.391.400 rifugiati, un numero in grande crescita (+43% rispetto al 2014, +158% rispetto al 2013); *Dati UNHCR 2015
  31. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – Le domande di protezione in Europa *Dati UNHCR ed Eurostat 2015
  32. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – Le domande di protezione in Europa
  33. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – Le domande di protezione in Europa - 1.322.170 sono le domande di protezione internazionale presentate nel 2015 nei 28 Paesi UE, pari al 110,6% in più rispetto al 2014; - 562.190 sono le domande di protezione internazionale presentate in UE nei primi 6 mesi del 2016; - Quasi il 75% delle domande del 2015 sono state presentate in 5 Paesi: Germania (476.620), Ungheria (177.135), Svezia (162.550), Austria (88.180) e Italia (84.085); - 88.255 sono le domande di protezione internazionale presentate da minori stranieri non accompagnati nel 2015;
  34. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE PARTIAMO DAI

    NUMERI – La situazione in Italia Nel 2015 sono state presentate complessivamente 83.970 domande di protezione internazionale, con un forte aumento rispetto alle 64mila circa del 2014 (+32%). Nella stragrande maggioranza dei casi il richiedente è di sesso maschile (88,5%), tuttavia si registra un sensibile aumento di domande presentate da donne rispetto all’anno precedente (passando da 7,7% a 11,5%). Nei primi sei mesi del 2016 le domande presentate sono state 53.729 (di cui 46.066 uomini e 7.663 donne), il 64% in più rispetto allo stesso periodo del 2015 quando il numero dei richiedenti asilo ammontava a 32.773.* * Dati Rapporto richiedenti protezione internazionale 2016, ANCI, UNHCR, Fondazione Migrantes
  35. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Le norme

    sull’accoglienza: - L’accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo o altre forme di protezione umanitaria è sancita dalla Costituzione (art. 10, comma 3), dal diritto internazionale (art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani e Convenzione Onu di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951), dal diritto comunitario (articolo 67, paragrafo 2, e articolo 78 TFUE, articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, regolamento n. 604/2013, direttive 2003/9/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE) e dal diritto interno (d. l. 416/1989, D.P.R. 136/1990 e successive modificazioni).
  36. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia è diviso tra strutture di prima e di seconda accoglienza. La prima accoglienza è gestita dalle prefetture locali che rispondono al Ministero dell’interno, e ne fanno parte gli hotspot e gli hub regionali (che a loro volta sono nati dalla conversione di altre strutture che prima erano dedicate all’accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo, come i CARA e i CDA). La seconda accoglienza è formata dalla rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e dai centri di accoglienza straordinaria (CAS).
  37. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? A seguito dell’approvazione, il 13 maggio 2015, dell’Agenda europea sull’immigrazione da parte della Commissione Europea, della conseguente adozione da parte del Governo italiano di una “Road map” e dell’approvazione del Dlgs. 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015, il sistema di accoglienza è stato così delineato: Prima accoglienza: I migranti che arrivano “via costa”, devono passare per un hotspot. All’interno dell’hotspot ogni persona viene identificata e fotosegnalata. Il primo livello, prestato nelle zone maggiormente interessate dagli sbarchi, offre i servizi di primissima accoglienza, un primo screening sanitario e si svolgono le attività di identificazione dei migranti. Oggi sono operativi gli hotspot di Lampedusa (ex Cpsa), Taranto, Pozzallo e Trapani (ex Cie).
  38. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Prima accoglienza: I migranti soccorsi in mare che fanno richiesta di protezione internazionale all’interno degli hotspot vengono ricollocati negli hub regionali: si parla sia di quelli che rientrano nel cosiddetto programma di relocation (siriani, iracheni, eritrei, che dovrebbero andare nei paesi dell’UE secondo una serie di quote) sia di tutti gli altri.
  39. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Prima accoglienza: L’art. 9 del Dlgs. 142/2015 disciplina gli hub regionali (detti anche centri di prima accoglienza) la cui funzione è quella di accogliere i cittadini stranieri già sottoposti alle procedure di fotosegnalamento per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di identificazione, la definizione del loro status giuridico, la verbalizzazione della domanda di asilo e l’avvio della procedura di esame della domanda. I 16 Cara governativi esistenti dovrebbero essere destinati a svolgere questa funzione. Attualmente i Cara di Bari, Crotone, Roma e Siculiana sono specificamente destinati ad accogliere i richiedenti asilo che hanno aderito al programma di ricollocazione varato dalla Commissione Europea e sono dunque disponibili ad essere trasferiti in un altro Paese europeo.
  40. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Prima accoglienza: Secondo la road map del Ministero, gli hub regionali dovrebbero arrivare a mettere a disposizione almeno 15.550 posti. Qui i richiedenti asilo dovrebbero rimanere tra i 7 e i 30 giorni. Al termine di questo periodo i migranti dovrebbero essere inseriti nel sistema SPRAR, ovvero entrare nella rete di seconda accoglienza.
  41. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Centri di identificazione ed espulsione: I migranti che non fanno richiesta di asilo possono essere trasferiti nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione). A seguito del completamento delle procedure di identificazione viene emanato un decreto di respingimento (allontanamento volontario entro 7 giorni dal provvedimento). Dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2017 su 20.087 stranieri in posizione irregolare sono stati effettivamente allontanati dal territorio dello Stato 9.693 stranieri ma occorre precisare che ben 6.401 oggetto di respingimento alla frontiera. Ben 7.843 le riammissioni passive accolte*. *Dati Ministero dell’interno
  42. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? * Dati Ministero dell’interno
  43. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Centri di identificazione ed espulsione: Con il decreto legge n. 13/2017 i Cie cambiano denominazione: in "Centri di permanenza per il rimpatrio". La rete delle nuove strutture dovrà essere ampliata, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale (1 in ogni regione, totale di 1.600 posti). I nuovi Cpr dovranno essere di capienza limitata (100-150 posti al massimo) e dovranno garantire "condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona". Al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale vengono riconosciuti "tutti i poteri di verifica e di accesso".
  44. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: - Il migrante sbarcato in Italia può inoltrare alla Commissione territoriale competente una richiesta di protezione internazionale in 3 diverse forme.
  45. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: - Asilo politico: Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra, all’articolo 1 sancisce che è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure chi, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
  46. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: - Asilo politico: A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso da diritto a chi ne è titolare di: svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata; accedere al pubblico impiego; accedere al servizio sanitario nazionale; accedere alle prestazioni assistenziali dell’Inps; accesso allo studio. Lo Stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto. Il titolare di asilo politico può richiedere l’ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. I tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.
  47. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: - Protezione sussidiaria: tale tipo di protezione viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente, qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo Paese di origine. Il relativo permesso di soggiorno, avente durata di 5 anni, viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio.
  48. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: - Protezione sussidiaria: Il permesso da diritto a chi ne è titolare di: svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata, accedere al pubblico impiego, accedere al servizio sanitario nazionale, accedere alle prestazioni assistenziali dell’Inps, accedere allo studio. La questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all’autorità diplomatica del paese di origine. Anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l’ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.
  49. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: -Permesso di soggiorno umanitario: viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l’asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano. Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale che ha provveduto ad esaminare la situazione del richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero. La durata è variabile anche se la prassi vuole che venga concesso per un massimo di due anni rinnovabili;
  50. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: -Permesso di soggiorno umanitario: il permesso da accesso allo studio, accesso al servizio sanitario nazionale, consente di svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata, consente di chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  51. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: - Esistono altre forme di protezione previste dal T. U. immigrazione che danno luogo a titolo di soggiorno, ma in percentuale molto meno rilevante di quelle precedentemente citate: es. ingresso per gravi motivi di salute propri o del familiare o procedura ad hoc per vittime della tratta che aiutino autorità inquirenti all’individuazione dei responsabili.
  52. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? La presentazione di domanda di asilo o altra forma di protezione: L’esame delle domande di asilo o di protezione internazionale spettano alle Commissioni territoriali competenti. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono composte da 4 membri di cui due appartenenti al Ministero dell’Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/UNHCR). E’ prevista audizione del richiedente asilo (non obbligatoria), a cui partecipa un interprete. Sebbene non esista un termine preciso per l’esame delle domande, esso dovrebbe avvenire entro un termine ragionevole (dai 30 ai 60 giorni). L’esito medio, tuttavia, è stato stimato in 18 mesi: ciò determina una delle criticità maggiori di tutto il sistema. Per ovviare a queste difficoltà, le Commissioni sono state portate da dieci a venti con il d. l. n. 119 del 22 agosto 2014.
  53. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il respingimento della domanda: In caso di esito negativo della domanda il migrante non ha diritto a rimanere sul territorio dello Stato e va dunque incontro ad espulsione amministrativa, da ottemperare entro 30 giorni. In caso di esito negativo è possibile presentare istanza di riesame, solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili. Sebbene la normativa lo preveda esplicitamente solo per chi sia trattenuto è possibile comunque inviare richiesta di riesame alla Commissione che ha esaminato la domanda, qualora si ritenga che elementi importanti non siano stati esaminati o siano sopraggiunti in seguito. Per poter permanere in Italia, fino a pochi mesi fa, era tuttavia necessario fare ricorso presso il Tribunale ordinario. Il ricorso sospendeva l’espulsione, salvo alcune eccezioni. Il ricorrente può chiedere al Tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento per gravi e fondati motivi. Esito negativo del ricorso era appellabile in secondo grado.
  54. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Le norme del decreto legge n. 13/2017: Il decreto in questione stabilisce l’istituzione, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello, di 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Le sezioni specializzate saranno competenti per una serie di problemi e controversie tra cui il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria il mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si prevede un solo grado di giudizio di merito (presso le sezioni specializzate) e quindi l’abolizione del secondo grado di giudizio nei procedimenti sul riconoscimento della protezione internazionale in caso di rigetto della richiesta (anche se resta la possibilità di ricorrere in Cassazione). Su quest’ultimo aspetto sono stati sollevati dubbi di costituzionalità (eliminazione di un grado di giudizio su controversia inerente status, sebbene in diversi Paesi europei non sia previsto appello).
  55. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Le norme del decreto legge n. 13/2017: Il decreto stabilisce inoltre modalità di rito diverse. Il decreto infatti disegna un nuovo modello processuale basato sul cosiddetto “rito camerale” che delimita i casi nei quali si prevede l'udienza orale (al migrante resta solo la possibilità di presentare "istanza motivata" per essere ascoltato dal giudice). In sostanza invece dell’udienza il giudice decide sulla base della registrazione del colloquio individuale avvenuto presso la Commissione territoriale.
  56. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: L’art. 14 del D.lgs. 142/2015 identifica il sistema di seconda accoglienza territoriale con lo SPRAR stabilendo che possano accedervi i richiedenti asilo che ne facciano richiesta, purché abbiano già formalizzato la domanda di protezione e non dispongano di un reddito sufficiente (identificato con l’importo dell’assegno sociale). Lo SPRAR, è costituito da una rete di enti locali che in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore, promuovono progetti di accoglienza integrata finalizzata all’inserimento sociale ed economico dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. L’accoglienza è garantita per l’intera durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione.
  57. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: - Lo SPRAR è dunque il sistema ordinario di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, basato sull’adesione volontaria degli enti locali: questi ultimi, con il supporto delle realtà del terzo settore garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico; - L’adesione alla rete SPRAR comporta un’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale nella scelta di un modello di accoglienza che preveda percorsi di inserimento sociale, abitativo e lavorativo e servizi di accoglienza che favoriscano i beneficiari nella (ri)acquisizione della propria autonomia, intesa come capacità di interazione con il territorio;
  58. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: - Il Manuale Operativo SPRAR e l’articolo 20 del D. M. 26 agosto 2016 prevedono standard minimi per le strutture di accoglienza sia sotto il profilo edilizio che su quello igienico- sanitario; - Gli articoli 30 e 31 del D. M. 26 agosto 2016 prevedono che progetto SPRAR garantisca i seguenti servizi minimi garantiti: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria; - La progettazione SPRAR rappresenta parte integrante del sistema di welfare locale;
  59. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: - Come stabilito nel Manuale Operativo SPRAR l’impostazione di interventi di accoglienza integrata oltre a doversi fondare su un forte radicamento e dialogo con il territorio, necessita della partecipazione di competenze e capacità eterogenee, competenti e qualificate; - Sempre secondo il Manuale Operativo SPRAR e secondo l’art. 33 del D. M. 26 agosto 2016 è necessaria la creazione di un’équipe multidisciplinare composta da operatori adeguatamente formati e affiancati da specialisti: ne consegue l’impossibilità di affidare i compiti di accoglienza al di fuori di specifiche professionalità;
  60. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: - Nel 2015 lo Sprar si è articolato in 430 progetti territoriali promossi da 339 Comuni, 29 Province e 8 Unioni di Comuni in 10 Regioni. Le persone accolte nel corso dell’anno sono state 29.761. I progetti attualmente in corso scadono il prossimo 31 dicembre. L’8 agosto il ministro dell’Interno ha pubblicato un decreto che riforma il sistema di accesso e di funzionamento della rete. Il bando per il 2017 puntava all’assegnazione di 40.000 posti. Al 31.05.2017 sono circa 23.000 i richiedenti asilo nella rete SPRAR;
  61. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: - Le resistenze dei comuni a partecipare a progetti che potrebbero portare all’apertura di nuovi SPRAR, visto il costo politico che spesso gli enti locali non si assumono la responsabilità di sopportare, comporta necessariamente l’apertura di CAS (centri di accoglienza straordinaria), che di fatto ospitano richiedenti protezione internazionale che avrebbero diritto ad accedere al circuito degli SPRAR. Anche i CAS sono gestiti dalle associazioni e cooperative che rispondono a un bando del ministero dell’Interno; - La mancata adesione da parte degli enti locali alla rete SPRAR unita alla costanza dei flussi migratori inerenti rifugiati e richiedenti asilo negli anni ha dunque portato alla creazione di un parallelo sistema di accoglienza, con affidamento da parte della Prefettura a soggetti privati della gestione di centri di accoglienza straordinaria; - Nei CAS sono presenti (al 31.05.2017) 137.599 persone;
  62. RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO O ALTRA FORMA DI PROTEZIONE Come funziona

    il sistema di accoglienza? Il sistema di seconda accoglienza: - La quota di migranti destinata a progetti SPRAR su singoli enti locali è decisa annualmente; - Per il 2017 è previsto un rapporto di 3,6 migranti ogni 1.000 abitanti; - La percentuale di accoglienza dei migranti nei CAS è decisa dalla Prefettura in base alle esigenze specifiche. Nell’ultima circolare della Prefettura di Roma, per i Comuni sopra i 10.000 abitanti è consentita l’apertura di strutture ospitanti sino a 300 migranti; - Anche CAS devono sottostare a specifici requisiti e standard mini per le strutture di accoglienza nonché offrire servizi minimi obbligatori; - La responsabilità di gestione è affidata all’ente gestore.
  63. LA SPESA PUBBLICA PER GLI STRANIERI - La spesa pubblica

    destinata agli stranieri nel 2015 è stata di 15 miliardi: l’1,75% del totale; - Il contributo all’economia dei lavoratori stranieri si traduce in quasi 11 miliardi di contributi previdenziali pagati ogni anno e in 7 miliardi di Irpef versata; - i contributi pensionistici versati dagli stranieri – se si riparte il volume complessivo per i redditi da pensioni medi – sono equivalenti a 640mila pensioni italiane; - il contributo della popolazione straniera al Pil nel 2015 è quantificabile nell’8,7% (124 miliardi). *Dati Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sul valore dell’immigrazione 2016
  64. LA SPESA PUBBLICA PER GLI STRANIERI La Spesa per l’accoglienza:

    Fondo Nazionale Asilo: + 3,3 miliardi di euro 2016* + 3,8 miliardi di euro 2017* La spesa in questione non è fruita direttamente dai richiedenti asilo. 881 milioni nel 2016 hanno riguardato operazioni di soccorso e trasporto, 250 milioni spese sanitarie, 89 milioni stipendi del personale, 66 milioni contributi alla Turchia per la gestione dei flussi. Come scrive Banca d’Italia nella sua ultima relazione annuale, le spese maggiori sono dovute ai «lunghi tempi di permanenza nelle strutture di accoglienza per l’adempimento delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato». * Fonti: Documento programmatico di Bilancio 2017.
  65. LA SPESA PUBBLICA PER GLI STRANIERI La Spesa per l’accoglienza:

    Stando al primo “Rapporto sull’accoglienza dei migranti” del Ministero dell’interno, «i costi della gestione ordinaria dell’accoglienza si attestano nel range di 30-35 euro per gli adulti e 45 euro per i minori accolti dai comuni». Ma attenzione: questi soldi non finiscono in tasca ai migranti, sono dati agli enti gestori dei centri e servono a coprire le spese di gestione e a pagare lo stipendio degli operatori. Solo 2,5 euro, il cosiddetto “pocket money”, vengono dati ai rifugiati per le piccole spese giornaliere. Volendo fare un calcolo sul numero di rifugiati attualmente nel sistema di accoglienza si ottiene la cifra di 162 milioni di euro. Cifra molto esigua se paragonata ai 3,8 miliardi a bilancio per il 2017. Ne consegue che le spese maggiori sostenute per l’accoglienza restano sul territorio italiano dando lavoro a imprese e operatori del settore.